Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 04.11.2003 80.2003.130

4. November 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,396 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2003.130

Lugano 4 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2003

in materia di:                 IC 99/00

presentato da:

__________ _RICO0 rappr. da: RAPP0  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 26 febbraio 2001 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui esponeva loro per l'imposta cantonale sotto la voce "titoli-crediti-numerario" una sostanza di fr. 897'584.- e sotto la voce "quote di partecipazione" una sostanza di fr. 197'725.-.

                                         1.2

                                         Il 13 marzo 2001 i contribuenti, assistiti da __________ __________ di __________, presentavano reclamo, contestando l'aggiunta rispetto a quanto dichiarato di fr. 300'000.- di numerario alla voce "titoli-crediti-numerario", come pure la determinazione delle quote di partecipazione e la valutazione degli immobili in Germania, ritenuta eccessiva.

                                         Il 4 giugno 2003 l'Ufficio di tassazione sentiva il patrocinatore dei contribuenti. Dopo esame delle contestazioni, veniva convenuto quanto segue:

                                                      "il valore della sostanza immobiliare in Germania viene definito in fr. 1'500'000.-;

                                                      debiti, in interessi e capitale, dedotti proporzionalmente tenuto conto della sostanza totale e della sostanza imponibile nel Cantone.

                                                      Altre poste incontestate."

                                         Il reclamo veniva pertanto deciso il 28 luglio 2003 conformemente all'accordo raggiunto.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, ora assistiti dal fiduciario signor __________ contestano l'aggiunta di un importo di fr. 600'000.- sotto la voce "titoli-credito-numerario", spiegando in una successiva memoria del 3 ottobre 2003 l'infondatezza di tale aggiunta, poiché l'investimento non avrebbe superato fr. 46'000.-. Danno invece atto della correttezza del calcolo delle quote di partecipazione.

                                   3.   Come si è visto, nel presente caso tra le parti è stato raggiunto in data 4 giugno 2003 un accordo, nel quale sono state definite tutte le contestazioni sollevate nel reclamo, tra cui quella dell'aggiunta di un importo di fr. 300'000.- a titolo di numerario rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti.

                                         Si pone pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. __________.__________.__________ del 17 marzo 2000 in re R.; inoltre  CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.

                                         3.1.

                                         Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).

                                         L'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.

                                         3.2.

                                         Secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche Massnahme (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung) dalla cui natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]).

                                         Sebbene, per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni  rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (Treu und Glauben) (Blumenstein, op. cit., p. 9).

                                         3.3.

                                         Questa opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.

                                         Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und   Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).

                                         Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.

                                         3.4.

                                         Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.

                                         Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non  vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso (si vedano inoltre sull'inte5ra questione dell'accordo transattivo, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T. e G. T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re R. K.).

                                   4.   4.1.

                                         Esaminando il testo della transazione sottoscritta il 4 giugno 2003, integralmente riportato sub 1.3., si deve trarre la conclusione che tra le parti è stato concluso un vero e proprio accordo di portata obbligatoria incondizionatamente valido.

                                         Al momento della stipula dell'accordo, alle parti, segnatamente al patrocinatore dei contribuenti era chiaramente nota la questione dell'aggiunta di fr. 300'000.- in relazione a lavori eseguiti dai suoi clienti (e non di fr. 600'000.-, come erroneamente ritenuto dal nuovo patrocinatore dei ricorrenti nella memoria del 3 ottobre 2003)

                                         Mettere ora in discussione i termini chiari e inequivocabili del suddetto accordo, accettato dai ricorrenti senza condizioni al momento della firma del 4 giugno 2003, appare difficilmente compatibile con la buona fede processuale. Questa Camera, quindi, non può che confermarne la natura vincolante e rigettare il presente ricorso.

                                         4.2.

                                         Esulano comunque - sia rilevato a titolo meramente abbondanziale - eventuali contestazioni relative all'esecuzione del mandato da parte del precedente patrocinatore dei contribuenti, trattandosi di questione di natura civilistica di competenza semmai di altri ordini giudiziari.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2003.130 — Ticino Camera di diritto tributario 04.11.2003 80.2003.130 — Swissrulings