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Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2010 (pubblicato) 80.2003.127

9. März 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·559 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2003.127

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2003

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ _ rappr. da:  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________ __________ ha svolto, fino alla fine del 2000, l'attività di __________ presso __________ __________ __________ (__________) di __________. Ha poi inoltrato le dimissioni, per intraprendere la carriera militare.

                                         Nella tassazione IC/IFD 2001/2002, notificatagli con decisione del 10 dicembre 2001, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro in fr. 69'993 in media annua, pari allo stipendio conseguito dal contribuente nel biennio 1999/2000. Il reddito imponibile ammontava pertanto a fr. 45'413 per l'IC e fr. 47'810 per l'IFD. Il 5 gennaio 2001 il contribuente aveva già chiesto tuttavia l'emissione di una tassazione intermedia, non essendo più "persona salariata". Ricevuta la decisione di tassazione citata, egli interponeva reclamo, ribadendo la richiesta di una tassazione intermedia.

                                   2.   Con decisione del 25 febbraio 2002, l'Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo del contribuente, concedendogli una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 2001. Il reddito del lavoro era sostituito da un reddito d'altra fonte (indennità perdita di guadagno) di fr. 31'920 in media annua. L'imponibile si riduceva pertanto a fr. 23'737 per l'IC e fr. 26'237 per l'IFD.

                                         Non impugnata, la decisione in questione passava in giudicato.

                                   3.   Ricevuta la dichiarazione fiscale 2003 A, l'Ufficio di tassazione convocava il contribuente presso i propri uffici, in data 26 giugno 2003. Le parti sottoscrivevano il seguente verbale:

                                         Viene spiegato che l'intermedia è stata concessa a torto poiché non ha avuto un periodo di almeno sei mesi per poter adempiere ai requisiti per aver diritto a una tassazione intermedia. Inoltre al momento dell'evasione del reclamo, che evadeva la richiesta di tassazione intermedia, l'ufficio non era ancora al corrente dell'attività svolta dal contribuente nel corso del 2002.

                                         Visto quanto sopra e con l'accordo del comparente verrà ripristinata la tassazione 2001/2002 sulla base degli elementi relativi agli anni di computo 1999/2000.

                                         Con decisione del 21 luglio 2003, di conseguenza, l'Ufficio di tassazione emetteva una nuova tassazione per il periodo 2001/2002, uguale a quella del 10 dicembre 2001.

                                   4.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ sostiene che la decisione su reclamo del 25 febbraio 2002 è passata in giudicato e quindi che la decisione impugnata deve essere annullata.

                                         Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2003, l'Ufficio di tassazione difende il proprio operato, sottolineando la circostanza che il contribuente avrebbe sottaciuto all'autorità fiscale il fatto che nel 2002 sarebbe stato retribuito come "candidato istruttore" con uno stipendio mensile di oltre 80'000 franchi all'anno. La tassazione intermedia sarebbe dunque stata emessa a torto, sulla base di un inganno.

Redditi effettivi:

                            1999:   fr. 67'197

                            2000:   fr. 72'789

                            2001:   fr. 31'920

                            2002:   fr. 65'980

Proposta transattiva:

                                     -   annullare decisione impugnata (non è ammessa infatti la revoca di decisioni fiscali);

                                     -   ripristino intermedia 2001/2002 su reddito di fr. 31'920;

                                     -   nuova intermedia dal 1.1.2002 sulla base dei redditi del 2002 (postnumerando).

                                         Le tassazioni seguirebbero esattamente l'evoluzione della capacità contributiva ed il contribuente sarebbe comunque avvantaggiato rispetto alla situazione determinata dalla revoca dell'intermedia.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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