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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2002 80.2002.94

6. Juni 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·422 Wörter·~2 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2002.00094

Lugano 6 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che l'Ufficio di tassazione notificava il 13 maggio 2002 a __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002;

                                     -   che la ricorrente presentava ricorso a questa Camera contestando l'assenza della deduzione dal reddito del lavoro, una deduzione e dal reddito della sostanza inferiore a quella postulata e la limitazione a soli fr. 3'000.- della deduzione per liberalità, indicata nella dichiarazione in fr. 6'000.-;

                                     -   che al ricorso la contribuente allegava la decisione su reclamo IC/IFD 1997-98 e la tassazione IC/IFD 1999-2000, entrambe passate in giudicato, ma non la tassazione impugnata;

                                     -   che questo giudice non può che constatare, sulla base dell'incarto fiscale trasmessogli dall'Ufficio di tassazione, che la notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 non ha ancora formato oggetto di decisione su reclamo;

                                     -   che il ricorso a questa Camera configura in effetti un tempestivo reclamo all'Ufficio di tassazione contro la notifica di tassazione IC/IFD 2001-1002 del 13 maggio 2002;

                                     -   che verosimilmente la contribuente, nel presentare ricorso a questa Camera invece di reclamo all'Ufficio di tassazione, è verosimilmente stata indotta in errore dall'indicazione contenuta in calce alla decisione su reclamo IC/IFD 1997-98, allegata come primo documento al presente "ricorso";

                                     -   che pertanto gli atti del procedimento vanno retrocessi all'Ufficio di tassazione perché si pronunci con formale decisione sul reclamo del 30 maggio introdotto erroneamente a questa Camera;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                         §      Gli atti del procedimento sono trasmessi per competenza all'Ufficio di tassazione, perché si pronunci sul reclamo del 30 maggio 2002.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario: