Incarto n. 80.2002.00071
Lugano 6 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ di __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________ denunciavano un debito di fr. 350'000.- verso loro parenti residenti in Italia, vale a dire i signori __________ e __________; tale importo sarebbe stato da loro prestato ai figli per finanziare l'acquisto in comproprietà del mapp. n. __________ RFD di __________.
L'8 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1997-98, stralciando dai debiti l'importo di fr. 350'000.- e aggiungendo ai redditi un importo di fr. 190'000.- di media annua a titolo di reddito d'altra fonte necessario per compensare la mancanza di liquidità del periodo di computo.
1.2.
Il reclamo presentato dai contribuenti, assistiti da __________ __________, veniva respinto con decisione del 25 marzo 2002, in assenza di documentazione ineccepibile comprovante il prestito da parte di parenti all'estero e il relativo flusso del denaro dall'Italia alla Svizzera.
2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti da __________ __________, propongono nuovamente la deduzione dalla sostanza dell'importo di fr. 350'000.- e lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 190'000.-, ribadendo d'aver ricevuto il prestito da parenti in Italia.
3. 3.1.
All'udienza del 10 giugno 2002 il giudice ha preso atto che il problema in discussione si estende anche ai periodi fiscali successivi, facendo così apparire necessario un riesame complessivo della fattispecie. A tale scopo ha assegnato al rappresentante dei ricorrenti un termine fino all’ 8 luglio per presentare direttamente all’Ufficio di tassazione la dichiarazione d’imposta 2001-02 e per produrre altresì tutta la documentazione relativa agli investimenti effettuati negli anni dal 1995 al 2000.
3.2.
Le parti hanno quindi chiesto al giudice di tenere in sospeso l’esame del ricorso, impegnandosi a comunicargli l’eventuale raggiungimento di un accordo a seguito del complemento d’indagini.
3.3.
L’ 11 luglio 2002 l’Ufficio di tassazione e i contribuenti __________ e __________ __________, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni fiscali dei figli, hanno raggiunto un accordo che contempla, da un lato, l’esistenza di una donazione imponibile di mezzo milione di franchi, da imporre secondo la tabella in vigore al 1° gennaio 2000 con l’aliquota per fratelli e figliastri e, dall’altro, l’esposizione nella tassazione litigiosa (1997-98) e nella successiva (1999-2000) di un reddito d’altra fonte di fr. 25'000.- di media annua, come pure di una sostanza all’estero di mezzo milione di franchi e del relativo reddito (valore locativo).
Il 15 luglio 2002 il rappresentante dei ricorrenti ha comunicato formalmente all’Ufficio di tassazione la loro adesione alla soluzione concordata con l’Ufficio di tassazione.
3.4.
Questa Camera non ha motivo di scostarsi dall’accordo raggiunto dalle parti, che riguarda questioni di fatto ed è stato raggiunto dopo aver effettuato gli accertamenti supplementari relativi al periodo in discussione e ai successivi, la cui necessità si era manifestata chiaramente all’udienza.
Spese e tassa di giustizia vanno nondimeno caricate ai ricorrenti, poiché, avessero adempiuto con maggiore sollecitudine i loro obblighi processuali, avrebbero evitato la presente causa (cfr. art. 231 cpv. 3 LT; art. 144 cpv. 1 LIFD).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, riformata la decisione su reclamo del 25 marzo 2002 nel senso del considerando 3.3, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: