Incarto n. 80.2002.00056
Lugano 6 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002 i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione per spese di manutenzione di un importo di fr. 11'213.- di media annua, che l'Ufficio di tassazione concedeva soltanto nella misura di fr. 2'203.-, argomentando che per la deduzione fanno stato le spese effettivamente sostenute, vale a dire pagate durante il periodo di computo (cfr. decisione su reclamo dell' 8 aprile 2002).
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la deduzione integrale delle spese di manutenzione, sostenendo che ci si deve riferire all'anno di esecuzione dei lavori e non al momento del loro pagamento. Rileva inoltre che i pagamenti effettuati a partire dal 2001 cadrebbero con il passaggio alla tassazione annuale in un vuoto contributivo e non sarebbero quindi più deducibili.
3. All'udienza del 12 giugno 2002 il giudice ha deciso di tenere in sospeso l'emanazione della sentenza fino a scadenza del termine di referendum (26 luglio 2002) contro la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, decisa dal Gran Consiglio il 4 giugno 2002.
4. 4.1.
Secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; per es. CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
4.2.
Quanto al momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e giurisprudenza non sono unitarie.
Di regola sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata del lavoro si estende invece su diversi periodi, è determinante la data di allestimento della fattura o la data di pagamento (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II-1991, p. 306).
Di regola nell'amministrazione della sostanza privata viene ammessa la data di pagamento della fattura, mentre invece il contribuente obbligato a tenere la contabilità deve registrare contabilmente la spesa al più tardi a ricezione della fattura (Epiney-Colombo, loc. cit.).
Diversamente, la dottrina argoviese considera sempre determinante il momento in cui sono terminati i lavori e non il momento del pagamento della fattura o quello della fatturazione (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 373).
Anche Locher, nel suo recente commentario, evoca le diverse soluzioni possibili, attirando tra l’altro l’attenzione su quella zurighese, estremamente articolata per la quale entrano in considerazione la data del ricevimento della fattura, risp. la decorrenza del termine di pagamento o ancora la data d’emissione della fattura (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p. 800 s.; inoltre StE 1996 B 25.6 n. 29).
5. Nel caso in esame non mette conto dirimere la questione, per le ragioni che seguono.
5.1.
La recente modifica della Legge tributaria adottata dal Gran Consiglio il 4 giugno 2002, con cui si passa dal sistema d’imposizione biennale basato sul passato (praenumerando) alla tassazione annuale basata sul presente, ha previsto alcune norme transitorie intese, tra l’altro, a tener conto sia dei proventi straordinari sia delle spese straordinarie che altrimenti cadrebbero nel vuoto.
L’art. 321f cpv. 1LT, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2003, prevede che dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale 2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002. Secondo il cpv. 2 lett. a della medesima norma sono considerate spese straordinarie le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2 e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva prevista dall’articolo 31 capoverso 4. Il terzo capoverso della citata norma dispone poi che le tassazioni già cresciute in giudicato sono modificate a favore del contribuente.
5.2.
Analoga normativa è prevista dalla LIFD, segnatamente dall’art. 218 cpv. 4 e 5 LIFD. Il capoverso 5 prevede testualmente che sono considerate spese straordinarie le spese di manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione forfetaria. Il capoverso precedente lascia libertà al Cantone di stabilire se la deduzione vada considerata rivedendo l’ultima tassazione biennale praenumerando o nelle prime due tassazioni annuali basate sul presente. Il Ticino, come si è appena visto, ha scelto la prima delle due varianti.
5.3.
Ne viene che, quand’anche non si volesse ammettere la deduzione delle spese di manutenzione fatte valere dal ricorrente, perché non pagate negli anni di computo 1999-2000, le stesse dovrebbero comunque venire considerate, nei termini della normativa specifica prevista dalla norma transitoria, nella tassazione IC/IFD 2001-2002, dando luogo a una procedura di revisione.
Considerate la ridotta rilevanza dell'importo in gioco, la dottrina non univoca in relazione al momento in cui una determinata spesa di manutenzione è ritenuta effettiva e il risultato non sostanzialmente dissimile da quello che si otterrebbe applicando rigorosamente la normativa transitoria, ragioni di buon senso e di economia di giudizio suggeriscono pertanto di ammettere integralmente la deduzione per spese di manutenzione, che il ricorrente ha fatto valere, attribuendole quindi in toto al periodo di computo 1999-2000, in cui i lavori sono stati effettuati, malgrado che in parte siano stati pagati nel successivo periodo.
5.4.
Dall'incarto risulta che le spese di manutenzioni deducibili, tenuto conto delle fatture prodotte, ad eccezione dei preventivi non seguiti da fattura, e degli sconti ottenuti dal ricorrente da alcune delle ditte, ammontano complessivamente a fr. 18'781.90 pari a fr. 9'391.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione dell' 8 aprile 2002 è riformata nel senso che la deduzione per spese di manutenzione è elevata a fr. 9'391.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: