Incarto n. 80.2002.00024
Lugano 28 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________, maestro conducente, dichiarava un reddito aziendale di fr. 36'400.- ca. di media annua. Nella notifica di tassazione del 17 dicembre 2001 l'Ufficio di tassazione elevava il reddito aziendale a fr. 42'000.- di media annua.
1.2.
A seguito del reclamo presentato dal contribuente, il reddito veniva poi ridotto a fr. 40'000.- (cfr. decisione su reclamo del 28 gennaio 2002).
2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente che il suo reddito aziendale venga definito come a dichiarazione, avvertendo che l'Ufficio di tassazione non avrebbe considerato i conguagli AVS di anni precedenti, che avrebbe ricevuto e pagato in ritardo, comunque negli anni di computo.
3. 3.1.
All'udienza dell' 11 aprile 2002, dopo ampia discussione, è emersa l'esistenza di sostanza immobiliare e di redditi all'estero. Il giudice ha quindi deciso di trasmettere l'incarto all' Ispettorato fiscale per ulteriori accertamenti.
3.2.
Dopo aver accertato l'esistenza di un immobile a __________, che viene locato a terzi e aver ulteriormente discusso la questione del reddito aziendale, il contribuente e Ufficio di tassazione, sono pervenuti alla conclusione di
- conferma del reddito aziendale esposto nella decisione su reclamo e relativo ritiro della contestazione su questo punto;
- aggiunta nella tassazione IC/IFD 2001-02 di un reddito determinante unicamente per l'aliquota di fr. 44'000.- per l'IC e di fr. 22'000.- per l'IFD a titolo compensatorio per l'esiguo reddito immobiliare non dichiarato a partire dal 1994.
3.3.
Questo giudice, per altro preventivamente interpellato dall'Ispettore fiscale in merito all'accordo suddetto, non ha motivo di distanziarsene.
Il presente ricorso viene quindi evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto a' sensi dei considerandi .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: