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Ticino Camera di diritto tributario 20.01.2003 80.2002.192

20. Januar 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,236 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2002.192

Lugano 20 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________, 1968, domiciliato a __________, maestro di scuola __________ a __________, chiedeva la deduzione di un importo di fr. 14'695.- di media annua a titolo di "altre spese professionali" e, meglio, di costi di perfezionamento, che non gli veniva però concessa dall' Ufficio di tassazione di __________ (cfr. notifica di tassazione del 29 luglio 2002).

                                         1.2.

                                         __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, argomentando che il corso di laurea in filosofia con indirizzo pedagogico e psicologico, al quale si è iscritto all'Università di __________, costituisce un importante contributo al perfezionamento della sua professione.

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione dell' 11 novembre 2002.

                                   2.   2.1

                                         Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente che gli venga concessa la deduzione per spese di perfezionamento chiesta nella dichiarazione d'imposta, ribadendo che questo corso costituisce un importante contributo al perfezionamento professionale.

                                         2.2.

                                         Con osservazioni del 14 gennaio 2003 li Servizio giuridico dell’AFC propone la reiezione del ricorso.

                                   3.   3.1.

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

                                         d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

                                         Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

                                         3.2.

                                         Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE del 19 dicembre 2000). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE del 19 dicembre 2000; art. 33 lett. b LT).

                                         Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).

                                         3.3.

                                         Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi, ecc. (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum BStG, n. 3 ad Art. 34 LIFD; Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).

                                         Sono altresì deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, poco importano i motivi, in seguito al cambiamento dell’attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese sostenute in vista di esercitare in futuro un’attività professionale principale: esse non sono considerate spese di riqualificazione (Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).

                                         3.4.

                                         Esulano invece dalla nozione di perfezionamento professionale quei corsi che consentono di acquisire una formazione ulteriore e di ambire a una posizione professionale più elevata.

                                         È per esempio stata negata la qualifica di perfezionamento professionale alla frequenza di un corso di postdiploma in direzione d' azienda presso l' Università di __________ __________ da parte di un giurista (StE 1999 B 22.3 n. 66).

                                         Lo stesso vale per le spese connesse al conseguimento di un dottorato, poiché si considera che la promozione così ottenuta rappresenti semplicemente l'approfondimento della formazione di base, indipendentemente della peculiarità del tema scelto e della formazione speciale di cui il contribuente ha beneficiato, anche se potrà essergli utile nella sua professione futura (Sammlung BEG no. 723 = STF  del14 marzo 1991 in re H.).

                                         3.5.

                                         In altre parole, rientrano fra i costi di perfezionamento anche i costi per progredire nella professione, se servono a progredire nella stessa professione, mentre rientrano fra i costi per la formazione se servono a raggiungere una posizione chiaramente superiore rispetto all' attività attualmente esercitata. Così costi per un master of Business Administration (MBA) consentono nella fattispecie di progredire nella professione praticata ed in particolare non consentono una diretta progressione in una posizione chiaramente superiore. Pertanto si devono qualificare costi di perfezionamento deducibili (ZStP 2001 p. 276 = StE 2002 B 22.3 n. 72).

                                   4.   Il caso in esame non configura un perfezionamento professionale secondo gli artt. 25 cpv. 1 LT e l'art. 26 cpv. 1 LIFD, bensì un caso classico di formazione professionale vera e propria. Non v'è chi non veda come una laurea in filosofia (con indirizzo pedagogico e psicologico) apra al ricorrente numerose altre possibilità professionali al di fuori di quelle che gli sono aperte dalla patente di docente di scuola elementare.

                                         Il piano di studi presentato dal contribuente e approvato sia dal professore sia dal Consiglio didattico competente, prevede infatti nel primo biennio lo studio della storia della filosofia antica e moderna, della filosofia morale, della filosofia della scienza, della filosofia teoretica, della psicologia dello sviluppo e nel secondo lo studio della metodologia di ricerca sociale, dell’antropologia culturale, dell’epistemologia e della storia della pedagogia.

                                         Ci si trova quindi di fronte a un caso classico di formazione ulteriore in campo filosofico, che consente al ricorrente di ambire a una posizione professionale più elevata e che quindi esula dal novero dei costi di perfezionamento che la legislazione tributaria cantonale e federale consentono di dedurre dal reddito.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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