Incarto n. 80.2002.185
Lugano 2 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella dichia5razione d'imposta IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ chiedevano la deduzione di un importo di fr. 12'000.-per persone bisognose a carico;
- che la chiesta deduzione veniva stralciata dall'Ufficio di tassazione (cfr. notifica di tassazione del 20 novembre 2000;
- che il reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione del 21 ottobre 2002;
- che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ribadiscono la richiesta di deduzione per persone bisognose a carico;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che il giudice ha acquisito agli atti l'incarto fiscale della signora C. T., dal quale risulta che le è stato imposto a titolo di reddito d'altra fonte un importo di fr. 12'000.- di media annua, versatole dalla figlia __________ e dal genero __________ __________;
- che in simili condizioni, tenuto anche conto dell'esiguità dei redditi della beneficiaria dell'aiuto, non si giustifica il rifiuto della deduzione;
- che secondo gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT la deduzione per il periodo fiscale 2001-2002 ammonta a fr. 5'100.- per l'IFD e a fr. 8'000.- per l'IC;
- che pertanto si giustifica l'accoglimento del ricorso nella suddetta misura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 2002 è riformata nel senso che ai ricorrenti viene concessa la deduzione per persona bisognosa a carico sia per l'IC sia per l'IFD.
§§ Gli atti sono di conseguenza retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
Il presidente: Il segretario: