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Ticino Camera di diritto tributario 20.01.2003 80.2002.167

20. Januar 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,243 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2002.167

Lugano 20 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2002

in materia di:                 imposte alla fonte

presentato da:

__________ __________ -__________, I - __________ rappr. da: avv. __________ __________, I - __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________ -__________, residente a __________, è assoggettata all'imposta alla fonte nel Canton Ticino, quale dipendente della ditta __________ __________ __________ di __________.

                                         Con istanza del 2 settembre 2002, la società debitrice d'imposta chiedeva all'Ufficio imposte alla fonte (UIF) con quale aliquota dovesse essere tassata, in seguito alla separazione legale ed all'affidamento congiunto dei figli minorenni.

                                         L'autorità fiscale, con decisione del 12 settembre 2002, richiamando la direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni, in merito al riconoscimento dei figli a carico, stabiliva che l'imposta alla fonte fosse trattenuta con la tariffa B2 GI per il periodo da luglio a settembre 2002 e con la tariffa A GI per il periodo da ottobre a dicembre 2002.

                                   2.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 settembre 2002, contestando l'applicazione dell'aliquota A GI per gli ultimi tre mesi dell'anno. Argomentava che tali condizioni l'avrebbero penalizzata rispetto alla situazione precedente.

                                         Con decisione del 30 settembre 2002, l'UIF respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Rileviamo dalla sentenza del Tribunale di __________ del 4 giugno 2002 che i coniugi __________ -__________ sono legalmente separati ed i rispettivi figli sono affidati congiuntamente agli stessi, come pure non sarà versato alcun alimento.

                                         A norma delle vigenti disposizioni e della prassi invalsa in questi casi l'onere del mantenimento dei figli viene ripartito proporzionalmente tra i due genitori.

                                         Nel caso specifico alla Signora __________ __________ -__________, ai fini fiscali in Svizzera, è riconosciuta la qualifica di coniugato con figli a carico per la metà di un anno civile, mentre per l'altra metà sarà considerata come persona sola senza oneri familiari.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ ripropone la richiesta di venire assoggettata all'imposta alla fonte con un'aliquota più favorevole, che tenga conto delle spese cui è tenuta a causa della situazione familiare ed in particolar modo dell'affidamento congiunto dei figli a lei ed al marito.

                                   4.   4.1.

                                         Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

                                         a.   i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);

                                         b.   i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).

                                         L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

                                         Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).

                                         4.2.

                                         Sebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).

                                         4.3.

                                         Il Dipartimento federale delle finanze ha emanato il 19 ottobre 1993 un'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), il cui art. 1 prevede quattro diverse aliquote; analogamente, l'art. 108 LT definisce quattro diverse aliquote. I tipi di aliquote sono i seguenti:

                                         a)  per persone sole;

                                         b)  per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

                                         c)   per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);

                                         d)  per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria.

                                         La distinzione fra persona sola e coniugi è determinata dalle norme delle leggi fiscali che prevedono il cumulo dei fattori imponibili dei coniugi, nell'ambito della procedura ordinaria, e dal differente onere fiscale che ne consegue. L'art. 86 cpv. 2 LIFD e l'art. 107 cpv. 2 LT impongono poi di allestire una apposita aliquota per quei coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa (in Svizzera). È dunque la legge stessa a rendere imperativo l'allestimento di aliquote speciali per persone sole, per coniugi e per coniugi con doppia attività lucrativa (Zigerlig, p. 387; Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. 31).

                                         4.4.

                                         Dal canto suo, la Divisione delle contribuzioni ha emanato una direttiva circa l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (direttiva 1/2001). In essa, l'autorità amministrativa ha introdotto quattro tipi di tabelle d’imposta, che, ignorando alcune differenze introdotte per il caso dei frontalieri da un lato e quello dei dimoranti, stagionali, rifugiati e richiedenti l’asilo dall’altro, possono così essere presentate:

                                         Ø   tabella A:     • per persone sole (celibi, nubili, vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati);

                                         Ø   tabella B:     • per coniugati viventi in comunione domestica, con un solo reddito d’attività lucrativa in Svizzera;

                                                                    • per vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, celibi e nubili, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono o con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

                                         Ø   tabella C:     • per coniugati viventi in comunione domestica con doppi redditi d’attività lucrativa conseguiti ambedue in Svizzera;

                                         Ø   tabella D:     • per contribuenti che esercitano un’attività lucrativa accessoria o a tempo parziale.

                                   5.   Nel caso in discussione, l'autorità fiscale ha ritenuto che, in seguito alla separazione legale, la ricorrente abbia diritto all'aliquota A per metà dell'anno ed all'aliquota B per l'altra metà dell'anno, in considerazione del fatto che il verbale di separazione prevede l'affidamento congiunto dei figli (con custodia alternata), da un lato, e la rinuncia reciproca ad assegni di mantenimento, dall'altro.

                                         5.1.

                                         In una sentenza del 1999, questa Camera ha avuto l'occasione di affrontare un problema, per certi versi, simile a quello sollevato con il ricorso in esame.

                                         5.1.1.

                                         Ha così ricordato che il lavoratore, che è assoggettato all’imposta alla fonte e il cui coniuge lavora all’estero, beneficia dell’aliquota per coniugati senza però subire gli effetti del cumulo dei redditi; inoltre, quanto alle deduzioni per figli, ne gode integralmente, senza ripartizione proporzionale. Il privilegio in cui, in tal modo, viene a trovarsi, nei confronti sia dei contribuenti non assoggettati alla fonte sia, soprattutto, di quelli assoggettati alla fonte con coniuge a sua volta imponibile in Svizzera, è peraltro voluto dal legislatore e non può essere corretto dall'autorità fiscale, introducendo una regola per cui il contribuente dovrebbe comprovare che i figli all'estero sono "esclusivamente" mantenuti da lui (CDT n. __________.__________.__________ del 21 luglio 1999, in RDAT I-2000 n. 5t).

                                         5.1.2.

                                         In particolare, la Camera si è riferita al verbale sottoscritto da Svizzera e Italia nel 1985, nel quadro di uno degli incontri periodici previsti dall'art. 5 dell'Accordo italo-svizzero relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della Convenzione per prevenire la doppia imposizione. Nel verbale in questione, le autorità competenti degli Stati contraenti hanno potuto appianare una controversia interpretativa sollevata da parte italiana in merito all'imposizione dei frontalieri ed hanno convenuto che «i criteri cumulativi di tassazione di cui sopra non saranno applicati nei confronti della coppia di lavoratori di cui uno sia percettore di reddito in Italia qualora tale reddito sia quivi tassabile in modo esclusivo e ciò a decorrere dal 1.1.1986» (cfr. RTT 1990 p. 313 s.; Bernasconi, L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, in RTT 1990 p. 308 s.).

                                         5.1.3.

                                         La sentenza in questione ha poi ricordato che la peculiarità dell’aliquota B è, conformemente a quanto dispone l’art. 86 cpv. 1 LIFD – applicabile in virtù del rinvio contenuto all’art. 91 – di far beneficiare dell’attenuazione dovuta alle deduzioni degli oneri familiari. Per definire questi ultimi, lo stesso legislatore ha inserito nel testo della norma un esplicito rinvio agli articoli 35 e 36 della stessa LIFD; l’attenuazione dell’aliquota discende dunque dalla considerazione, in primo luogo, delle deduzioni sociali (art. 35) e, in secondo luogo, delle aliquote «per coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati... che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose...» (art. 36). A differenza dell’aliquota C, essa non tiene conto anche del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1 LIFD).

                                         5.1.4.

                                         Un ulteriore aspetto che è stato sottolineato dalla sentenza citata concerne il confronto con i contribuenti che, in una situazione analoga, non sono assoggettati all'imposta alla fonte.

                                         Per la legislazione svizzera, infatti, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) devono l’imposta sugli elementi imponibili in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD, art. 6 cpv. 1 LT). In virtù del combinato disposto di questi articoli e del principio dell’unità fiscale della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 28). Tale regola non è in contrasto neppure con le convenzioni internazionali stipulate dalla Svizzera al fine di prevenire la doppia imposizione internazionale.

                                         Tuttavia, nel caso dei contribuenti senza domicilio, assoggettati all’imposta alla fonte, vige la regola secondo cui si tiene conto dell’accresciuta capacità contributiva dei coniugi solo quando entrambi lavorano in Svizzera. La regola dell’aliquota globale, prevista dall’art. 7 LIFD, non si applica cioè nel caso delle persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera; l’applicazione di tale principio è prevista solo nel caso dei contribuenti imposti alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, in virtù del rinvio contenuto all’art. 91 LIFD.

                                         Le aliquote per doppi redditi sono dunque applicate solo ai coniugi che esercitano entrambi la propria attività lucrativa in Svizzera (cfr. l’art. 1 cpv. 1 lett. c dell’Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [OIFo]). Il lavoratore il cui coniuge lavora all’estero beneficia cioè della – più vantaggiosa – aliquota per coniugati, che non considera l’accresciuta capacità contributiva dovuta al cumulo dei redditi dei coniugi. La Commissione per l’armonizzazione fiscale della Conferenza dei funzionari fiscali cantonali si è posta il problema della compatibilità di una tale limitazione con il principio della parità di trattamento, concludendo con una risposta affermativa, in considerazione del fatto che è impossibile sapere se il coniuge di uno stagionale o di un frontaliere, che vive all’estero, eserciti a sua volta un’attività lucrativa a titolo principale (Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, op. cit., p. 34). In altri termini, si tratta di una soluzione che è stata dettata da considerazioni di praticabilità, nella verosimile preoccupazione di evitare disparità di trattamento ancora maggiori a causa della difficoltà, o della impossibilità, di verificare le affermazioni dei contribuenti circa l’attività del coniuge all’estero.

                                         5.1.5.

                                         La Camera ha quindi rilevato che, nel caso di un contribuente che abbia relazioni fiscali sia con la Svizzera sia con uno o più Stati stranieri, si deve intraprendere di solito, nel procedimento di tassazione ordinario, una ripartizione dei fattori imponibili. Il sostrato fiscale deve cioè essere ripartito fra gli Stati partecipanti in base alle norme di collisione stabilite dalle convenzioni applicabili ed ogni Stato può imporre la quota che gli spetta, considerando l’insieme della situazione (progressione complessiva, considerazione proporzionale di deduzioni e deduzioni sociali). Tuttavia, il sistema della ritenuta alla fonte esclude la considerazione di tali elementi propri della ripartizione, ma richiede che l’imposta alla fonte sia strutturata in base a delle semplificazioni.

                                         Se si tratta di contribuenti che hanno domicilio o dimora in Svizzera, che sottostanno all’assoggettamento illimitato, l’imposizione alla fonte si fonda sul presupposto dell’assoggettamento esclusivo in Svizzera, con la conseguenza in particolare che le possibili deduzioni devono essere ammesse integralmente.

                                         Se, invece, il contribuente non ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera, e vi è dunque solo limitatamente imponibile, ci si deve fondare sulla semplificazione per cui il diritto di imporre spetta primariamente all’altro Stato, con la conseguenza che l’imposizione alla fonte deve ammettere solo le deduzioni che presentano una relazione diretta con i redditi tassati alla fonte (Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 5 agli articoli 32-38 LAID, p. 426, e n. 2 all’art. 36 LAID, p. 461).

                                         5.1.6.

                                         Venendo in particolare alle deduzioni sociali per figli a carico, che erano in discussione nel caso sfociato nella sentenza del 1999, esse rientrano fra quelle che, per loro natura, si prestano alla forfetizzazione e sono pertanto ammesse anche nel caso dei contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Peraltro, tali deduzioni, nei rapporti internazionali, sono attribuite agli Stati che partecipano alla ripartizione dei fattori imponibili in proporzione ai redditi conseguiti dal contribuente in diversi Stati, nella misura in cui delle disposizioni convenzionali non vi si oppongano. Ne consegue che un contribuente, che fosse assoggettato all’imposta con la procedura ordinaria in Svizzera, ma il cui coniuge lo fosse in Italia, avrebbe diritto sì all’aliquota per coniugati, ma si vedrebbe sommato il reddito del coniuge attivo all’estero, ai fini della scelta dell’aliquota applicabile. Inoltre, la deduzione per figli gli sarebbe concessa solo nella proporzione esistente fra i redditi imponibili in Svizzera e quelli complessivi. Al contrario, il lavoratore che è assoggettato all’imposta alla fonte e il cui coniuge lavora all’estero beneficia dell’aliquota per coniugati senza però subire gli effetti del cumulo dei redditi; inoltre, quanto alle deduzioni per figli, ne gode integralmente, senza ripartizione proporzionale.

                                         La situazione in cui viene a trovarsi il lavoratore assoggettato all’imposta alla fonte con coniuge attivo all’estero e con figli a carico è dunque nettamente privilegiata sia nei confronti dei contribuenti non assoggettati alla fonte sia, soprattutto, di quelli assoggettati alla fonte con coniuge a sua volta imponibile in Svizzera.

                                         La Camera ha però concluso che si tratta di una discriminazione voluta dal legislatore e come tale vincolante per l’autorità incaricata dell’applicazione.

                                         5.1.7.

                                         Alla luce di queste considerazioni, la Camera di diritto tributario aveva escluso che l'autorità fiscale potesse introdurre requisiti più restrittivi di quelli previsti dalla legge, quando si tratta di un contribuente assoggettato all’imposta alla fonte. Il legislatore ha infatti espressamente rinviato, per le nozioni di “oneri familiari” (art. 86 cpv. 1 LIFD) e di “deduzione per figli” (art. 107 cpv. 1 LT), rispettivamente, agli art. 35 e 36 LIFD e 34 lett. a LT.

                                         Non vi è pertanto ragione di verificare l’esistenza della condizione della “esclusività” del mantenimento da parte del contribuente assoggettato all’imposta in Svizzera. A parte le difficoltà nella verifica della ripartizione degli oneri familiari fra i coniugi imponibili in due Stati diversi, non è difficile constatare che il rispetto di una simile condizione avrebbe la conseguenza di rendere ben difficile la concessione della detrazione per figli ogniqualvolta il coniuge all’estero dichiari dei redditi e faccia valere, in tale contesto, i propri oneri familiari. Il risultato sarebbe dunque di disattendere la volontà del legislatore.

                                         5.2.

                                         Le considerazioni contenute nella citata sentenza del 1999 offrono delle indicazioni che si prestano ad essere estese anche al caso ora in esame.

                                         Anche qui, infatti, il problema è di conciliare le esigenze della parità di trattamento fra contribuenti imposti alla fonte e imposti in via ordinaria, da un lato, e quelle della praticabilità e della semplicità, proprie dell'assoggettamento alla fonte, dall'altro. 

                                         5.2.1.

                                         La dottrina fa notare come si debbano distinguere fra loro i presupposti per la concessione della deduzione per figli e dell'aliquota privilegiata per contribuenti coniugati o con figli a carico. La deduzione per figli avrebbe lo scopo di coprire prioritariamente i costi di mantenimento a carico dei genitori (nutrimento, vestiti e costi accessori), mentre l'aliquota per coniugati mirerebbe piuttosto a coprire i costi dipendenti dalla vita in comune (abitazione ecc.). Una simile interpretazione si fonda sulla lettera dell'art. 36 cpv. 2 LIFD, che fa dipendere l'applicazione dell'aliquota più favorevole dal fatto di vivere in comunione domestica (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht unter Berücksichtigung der steuerund zivilrechtlichen Auswirkungen des neuen Scheidungsrechts, Zurigo 2000, p. 144).

                                         La conseguenza di questa distinzione è che la delimitazione tra costi diretti ed indiretti ovvero tra costi correnti, da un lato, e costi infrastrutturali, dall'altro, sarebbe determinante per rispondere alla domanda a chi spetti la deduzione per figli e a chi l'aliquota privilegiata, nel caso dell'affidamento congiunto. Infatti, in presenza di autorità parentale congiunta e custodia alternata, si raddoppiano praticamente i soli costi infrastrutturali, cioè quelli per la locazione e l'arredamento dell'appartamento supplementare, ma non anche le spese quotidiane per nutrimento ecc. Queste spese costituiscono costi variabili, che si riducono nella misura in cui il figlio dimora presso l'altro coniuge e quest'ultimo provvede a lui. L'autorità parentale congiunta e la custodia alternata comportano pertanto quasi un dimezzamento dei costi di mantenimento correnti. Per il fatto che sono proprio questi costi a venire considerati ai fini della deduzione per figli, ad ognuno dei coniugi dovrebbe essere concessa metà della deduzione (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 145). Quanto all'aliquota per coniugati, va invece rilevato che i costi infrastrutturali assumono la stessa misura che avrebbero nel caso della custodia separata, sicché entrambi i coniugi provvederebbero in modo essenziale al sostentamento dei figli e ognuno di essi avrebbe conseguentemente diritto all'aliquota privilegiata (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 218).

                                         5.2.2.

                                         La prassi delle autorità fiscali federale e cantonale va in una direzione diversa. In caso di custodia alternata del figlio da parte dei due genitori, e in assenza del versamento da un genitore all'altro di un contributo per il mantenimento del figlio o in caso di parità dei contributi dell'uno e dell'altro genitore, il criterio determinante è infatti considerato l'importanza della custodia esercitata da ciascun genitore. La deduzione per figli e l'aliquota privilegiata spettano cioè al coniuge che assume il ruolo più importante nella custodia. In caso di custodia effettiva della stessa importanza, il criterio sussidiario determinante per la concessione della deduzione per figli e per la scelta della tariffa è quello del reddito più elevato (Circolare n. 7 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati, p. 4).

                                         La dottrina sottolinea la difficile praticabilità della regola descritta, dovendosi, nel singolo caso concreto, commisurare esattamente l'effettiva quota di custodia di ognuno dei coniugi. Il problema in questione potrebbe allora essere mitigato introducendo, nella prassi, una presunzione relativa, secondo cui di solito è la madre ad assumersi la parte preponderante della custodia, salva la prova contraria da parte del padre (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 146).

                                         5.2.3.

                                         Partendo dalle considerazioni esposte, si deve concludere che, secondo la prassi delle autorità fiscali, in materia di imposta ordinaria sul reddito, l'aliquota privilegiata e la deduzione per figli spetterebbe al coniuge che contribuisce in misura più importante alla custodia ed al mantenimento dei figli o, in caso di assoluta parità, a quello che guadagna di più. Per evitare accertamenti complessi e sproporzionati allo scopo, si potrebbe presumere che tali vantaggi fiscali spettino alla madre.

                                         Secondo la dottrina, invece, la deduzione andrebbe suddivisa fra i genitori, mentre l'aliquota privilegiata spetterebbe ad entrambi.

                                         5.2.4.

                                         Applicando tali principi al caso in discussione, la decisione dell'UIF appare difficile da condividere. Se si segue, infatti, la prassi dell'AFC, si dovrebbe conoscere la ripartizione dell'onere di mantenimento fra i coniugi e decidere in funzione della situazione concreta; in caso di effettiva parità, dovrebbe essere determinante la misura dei redditi dei coniugi, con la conseguenza che, non essendo nota l'entità degli stipendi, si potrebbe presumere che quello della moglie, che lavora in Svizzera, sia superiore a quello del marito, operaio in Italia. Oppure, si dovrebbe semplicemente presumere che la madre si assuma la parte preponderante della custodia. In ogni caso, vi sarebbero più argomenti a favore dell'applicazione dell'aliquota B che non a favore dell'aliquota A.

                                         Se poi ci si conforma all'interpretazione proposta dalla dottrina, si dovrebbe distinguere fra il beneficio dell'aliquota e quello della deduzione per figli: il primo dovrebbe senz'altro essere concesso alla ricorrente, il secondo solo parzialmente. Visto che l'imposta alla fonte non permette una simile distinzione, poiché entrambi i vantaggi sono in un certo senso incorporati nell'aliquota applicabile, sarebbe difficile negare l'aliquota B.

                                         5.3.

                                         Ma l'argomentazione che appare determinante è quella che si rifà alle considerazioni precedentemente proposte, in merito alle particolarità della tabella B, secondo le intenzioni del legislatore.

                                         Come si è ricordato, infatti, la tabella B appare particolarmente vantaggiosa, rispetto in particolare alla tabella C (riservata ai coniugi che lavorano entrambi in Svizzera), per il fatto che permette al contribuente di beneficiare dei vantaggi della tassazione dei coniugi, ed in particolare dell'applicazione dell'aliquota più favorevole, senza tuttavia subire gli svantaggi della tassazione congiunta, per effetto del cumulo dei redditi. Si è visto come tale privilegio per i contribuenti assoggettati alla fonte, il cui coniuge lavora all'estero, sia stato voluto dal legislatore per evitare complessi accertamenti in merito al lavoro ed al reddito di quest'ultimo.

                                         Ora, se una simile semplificazione si giustifica quando i coniugi vivono non separati, non ha alcun senso voler introdurre una deroga quando si separano, con la conseguenza che la situazione fiscale del contribuente tassato in Svizzera verrebbe aggravata in modo sensibile.

                                         In effetti, come fa notare anche la ricorrente, è assurdo che un contribuente, assoggettato alla fonte sui propri redditi del lavoro con l'aliquota per coniugati fino alla separazione, sia tassato con la più gravosa aliquota per persone sole quando si separa e deve di conseguenza far fronte ad accresciuti "costi infrastrutturali" (secondo la terminologia precedentemente adoperata).

                                         5.4.

                                         Del resto, ci si domanda anche in quale modo la soluzione proposta dall'autorità di tassazione permetterebbe di stabilire una minima parità di trattamento con i contribuenti separati, i cui figli sono affidati ad un solo coniuge.

                                         Si immagini, infatti, l'ipotesi in cui la ricorrente fosse stata la sola affidataria dei figli ed avesse però ricevuto un contributo alimentare dal marito. Il reddito a sua disposizione sarebbe stato maggiore, ma sarebbero aumentati i costi di mantenimento dei figli, con la conseguenza che la sua capacità contributiva sarebbe stata più o meno uguale. Ma il suo reddito soggetto all'imposta alla fonte sarebbe stato identico – non essendo gli alimenti imponibili in Svizzera – né l'autorità fiscale le avrebbe negato l'aliquota B, in considerazione del fatto che vive "in comunione domestica con i figli".

                                         5.5.

                                         Considerate le semplificazioni su cui si fonda il sistema dell'imposta alla fonte, non si giustifica di introdurre una disciplina speciale per i casi di contribuenti separati o divorziati con figli affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. 

                                         Nello stesso senso va, d'altronde, una recente sentenza con cui questa Camera ha deciso che gli effetti del divorzio devono decorrere, per il contribuente assoggettato alla fonte, solo a partire dal momento della decisione giudiziaria e non già dal momento dell'introduzione dell'azione, come avviene per la tassazione ordinaria. La Camera ha infatti sottolineato che, quando un contribuente è domiciliato all'estero ed assoggettato all'imposta alla fonte, la prassi dell'autorità fiscale deve essere applicata ad una procedura di divorzio che si svolge all'estero e sottostà ad un procedimento particolare (CDT n. __________.__________.__________ del 1° febbraio 2002 in re Z. SA).

                                   6.   Il ricorso deve pertanto essere accolto, nel senso che la ricorrente è autorizzata a beneficiare della trattenuta delle imposte alla fonte sui salari secondo la tariffa B2 GI.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 settembre 2002 è riformata nel senso che che la ricorrente è autorizzata a beneficiare della trattenuta delle imposte alla fonte sui salari secondo la tariffa B2 GI.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2002.167 — Ticino Camera di diritto tributario 20.01.2003 80.2002.167 — Swissrulings