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Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2002.116

24. September 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·533 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2002.00116

Lugano 24 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 19 luglio 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________, __________ __________, 

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 dell’11 febbraio 2002 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona esponeva ai coniugi __________ e __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 35'000.- di media annua. I coniugi __________ avevano infatti riattato nel corso degli anni 1999 e 2000 una casa d’abitazione a __________. Dal raffronto delle entrate e delle uscite degli anni di computo era infatti emersa una mancanza di liquidità, che non avrebbe permesso loro, in assenza del reddito d’altra fonte, di far fronte al normale fabbisogno.

                                         1.2.

                                         I coniugi __________ presentavano reclamo in tempo utile contestando il calcolo del dispendio allestito dall’Ufficio di tassazione e facendo in particolare presente che parte delle fatture erano state pagate nel 2001, come pure che l’importo considerato dall’Ufficio di tassazione per il normale fabbisogno è eccessivo.

                                         L’Ufficio di tassazione, allo scopo di meglio verificare il calcolo della liquidità, invitava i contribuenti a produrre gli estratti mensili dei loro conti bancari e postali.

                                         Di fronte al reciso rifiuto di produrre quanto richiesto, l’Ufficio di tassazione con decisione del 24 giugno 2002 respingeva il reclamo.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente il calcolo della disponibilità allestito dall’Ufficio di tassazione, argomentando che le loro entrate del biennio sarebbero state sufficienti per far fronte al costo della vita, senza che sia necessario chiedere loro di mettere a disposizione ulteriori conti.

                                         L’Ufficio di tassazione avverte che per una verifica del conteggio entrate/uscite è indispensabile disporre della documentazione dei movimenti verificatisi tramite le relazioni bancarie (__________, __________).

                                         2.2.

                                         All’udienza del 16 settembre, dopo discussione ed esame della documentazione prodotta, si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il reddito d’altra fonte in fr. 12'000.- di media annua.

                                         2.3.

                                         Il presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 giugno 2002 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte viene stabilito in fr. 12'000.- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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