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Ticino Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.114

2. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,242 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2002.114

Lugano 2 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 luglio 2002

in materia di:                 IC/IFD 99/00 intermedia - IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________

rappresentato da: __________ __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 9 agosto 1999 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________, di professione impiegato di banca, la tassazione 1999-2000, in cui gli esponeva un reddito del lavoro di fr. 163'871.- di media annua. Nella determinazione dell’aliquota veniva tenuto conto del reddito di fr. 48'284.-, conseguito dalla moglie, domiciliata ad __________, con l’attività svolta in Italia.

                                         1.2.

                                         Il 12 novembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente una tassazione intermedia, a valere dal 1° gennaio 2000, per modifica dei rapporti internazionali a seguito della cessazione dell’attività svolta dalla moglie in Italia e dell’inizio di una nuova attività in Svizzera.

                                         1.3.

                                         Sempre il 12 novembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ anche la tassazione ordinaria IC/IFD 2001-02, esponendo loro oltre al reddito del lavoro del marito il reddito del lavoro della moglie, che veniva determinato in fr. 80'247.- di media annua.

                                   2.   2.1.

                                         Con tempestivo reclamo del 28 novembre 2001 i contribuenti contestavano l’allestimento della tassazione intermedia, negando l’esistenza di un mutamento di professione da parte della moglie. L’attività precedentemente svolta in Italia e colà assoggettata sarebbe continuata in Svizzera presso un nuovo datore di lavoro. Rilevavano inoltre che per l’IFD la modifica dei rapporti con uno stato estero non sarebbe motivo di tassazione intermedia, non essendo enunciato nella legge.

                                         Contestavano altresì la tassazione IC/IFD 2001-02, segnatamente il calcolo del riporto a dodici mesi del reddito conseguito in Svizzera.

                                         2.2.

                                         Dopo aver sentito i contribuenti, l’Ufficio di tassazione, con decisione dell’ 8 luglio 2002, respingeva il reclamo.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla Società fiduciaria __________ __________, contestano nuovamente sia l’allestimento della tassazione intermedia sia il riporto del reddito a dodici mesi nella tassazione ordinaria successiva.

                                         Dei motivi ricorsuali sarà detto in seguito, per quanto necessario.

                                         3.2.

                                         L’ Amministrazione federale delle contribuzioni con scritto del 7 agosto 2002 ritiene l’operato dell’Ufficio di tassazione conforme a legge e dottrina.

                                         3.3.

                                         All'udienza del 21 novembre 2002 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

                                   4.   Diritto cantonale

                                         4.1.

                                         Secondo l'art. 55 lett. e LT si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di modificazione delle basi determinanti per l’ imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali.

                                         L'art. 56 LT dispone a sua volta che la tassazione intermedia interviene al momento del cambiamento (cpv. 1) e che si fonda su quella ordinaria, aumentata o diminuita degli elementi di reddito e di sostanza mutati (cpv. 2). Gli elementi di reddito e di sostanza aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all’inizio dell’ assoggettamento (cpv. 3). Nella tassazione ordinaria successiva, gli elementi di reddito e di sostanza esclusi dalla tassazione intermedia non vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all’ inizio dell’assoggettamento (cpv. 4).

                                         4.2.

                                         Secondo l'art. 53 cpv. 1 LT, all’ inizio dell’ assoggettamento, il reddito imponibile è calcolato;

                                         a)  per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi;

                                         b)  per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi.

                                         4.3.

                                         Gli stipendi e altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato (cfr. art. 15 n. 1 Convenzione italo-svizzera per evitare la doppia imposizione, del 9 marzo 1976).

                                         4.4.

                                         Nel caso in esame __________ __________ __________ __________, domiciliata ad __________, ha cessato alla fine del 1999 la propria attività in Italia alle dipendenze di una società attiva nell'ambito delle gestioni patrimoniali, con un compenso nell'ultimo anno di ca. 67'000.franchi. Dal 10 gennaio 2000 lavora alle dipendenze della __________, sempre nell'ambito delle gestioni patrimoniali, con uno stipendio annuo nel 2000 di ca. 80'000.- franchi.

                                         Non v'è chi non veda come la cessazione dell'attività salariata in Italia alla fine del 1999 e l'inizio di un'attività salariata in Svizzera all'inizio del 2000 costituisca per effetto del disposto convenzionale sopra citato una modificazione delle basi determinanti per l’imposizione nei rapporti internazionali.

                                         Né può essere contestata la determinazione del reddito da attività dipendente effettuata dall'Ufficio di tassazione. È infatti la legge a imporre che ciò avvenga in base al reddito conseguito dall’ inizio della modifica del fattore che dà luogo alla tassazione intermedia e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (cfr. i combinati disposti degli artt. 56 cpv. 2 e 53 cpv. 1 lett. a e b LT).

                                   5.   Diritto federale

                                         5.1.

                                         A differenza della LT, la LIFD non prevede una norma analoga a quella dell'art. 55 lett. e LT. Una norma di tenore identico è invece prevista dall'art. 17 lett. d LAID.

                                         Ciò non significa tuttavia che in regime di tassazione sul passato (praenumerando) la modificazione delle basi determinanti per l’imposizione nei rapporti internazionali sia irrilevante. La dottrina è concorde nel ritenere che, anche in assenza di una specifica norma nella LIFD, una simile modificazione sia idonea a provocare l'allestimento di una tassazione intermedia in virtù della prevalenza del diritto internazionale in materia di doppia imposizione sul diritto interno. D'altra parte, proprio questa considerazione, aveva indotto il Legislatore federale a rinunciare a riprendere la norma della LIFD per ragioni di semplificazione del testo legislativo, ma non perché intendesse fare astrazione in casi simili dall'allestimento della tassazione intermedia (Ménétrey, Aspetti internazionali della legislazione fiscale svizzera, in RDAT 1993-I, p. 449 ss.; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p. 982; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, Bern 2000, p. 498; Höhn/Waldburger; Steuerrecht, Vol. I, 8.a edizione, Bern-Stuttgart-Wien 1997, p. 357; Reich, in Höhn/Athanas, Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Bern-Stuttgart-Wien, 1993, p. 324).

                                         5.2.

                                         Quanto alla determinazione del reddito imponibile, bisogna tenere conto della nuova situazione dal giorno in cui l'elemento di reddito o di sostanza determinante passa alla sovranità fiscale svizzera o viceversa (Ménétrey, op. cit., p. 451).

                                         5.3.

                                         Ne viene che, anche per il diritto federale, non diversamente dal diritto cantonale, sono realizzate le condizioni della tassazione intermedia e che la base di calcolo non può essere se non quella del salario percepito dal momento in cui si verifica il motivo della tassazione intermedia.

                                         Anche per quanto riguarda l'IFD, pur in mancanza di una esplicita norma di legge, il ricorso va respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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