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Ticino Camera di diritto tributario 06.08.2002 80.2002.100

6. August 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,588 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2002.00100

Lugano 6 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che presentando la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 i coniugi __________ ed __________ __________ dichiaravano un valore locativo della loro abitazione di __________ di fr. 25'341.- di media annua, dal quale chiedevano la deduzione per spese di manutenzione per fr. 13'635.- di media annua;

                                     -   che nella notifica di tassazione del 18 febbraio 2002 l’Ufficio di tassazione ammetteva la deduzione per spese di manutenzione limitatamente a fr. 5'792.- di media annua;

                                     -   che il reclamo, con cui __________ __________ chiedeva di includere tra le spese di manutenzione deducibili anche quelle relative alla funicolare e al taglio degli alberi, veniva respinto con decisione del 13 maggio 2002, poiché le spese per la manutenzione degli spazi verdi e la funicolare non riguarderebbero strettamente l’ immobile su cui viene calcolato il valore locativo;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede che alle spese di manutenzione concesse siano aggiunte quelle di manutenzione della funicolare e che la tassazione IFD sia emessa sulla base dei redditi conseguiti nel 2001, come avviene nella maggior parte dei Cantoni;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che il ricorso, nella misura in cui chiede che la tassazione IFD venga emessa in base ai dati del 2001, non può essere accolto;

                                     -   che in effetti la maggior parte dei Cantoni svizzeri ha già adottato la tassazione annuale postnumerando, cioè sul presente;

-                                   -   che invece il Canton Ticino si adeguerà alle nuove disposizioni soltanto a partire dal 1° gennaio 2003, ultimo termine concesso per l'armonizzazione fiscale;

                                     -   che pertanto il periodo di tassazione IFD 2001-2002 per le persone domiciliate in Ticino continuerà a basarsi sul sistema praenumerando, ovvero sulla situazione del periodo di computo, cioè sulla situazione degli anni 1999-2000;

                                     -   che questa richiesta del contribuente non può quindi trovare accoglimento;

                                     -   che, secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi;

                                     -   che sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.);

                                     -   che, in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione;

                                     -   che la ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima: se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in locazione l'immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S.);

                                     -   che anche la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 2001 distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione, poiché il valore locativo, corrispondente al 60-70% della pigione che si potrebbe ottenere affittando l' oggetto ad un terzo qualsiasi, corrisponde alla remunerazione netta dovuta per la pura e semplice messa a disposizione dell' immobile e non copre quindi quelle spese accessorie che nascono con il suo uso e che, di regola, vengono accollate in aggiunta e separatamente all' inquilino (cfr. Circolare 7/2001, cifra 5.4);

                                     -   che, in altre parole, la distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione delle contribuzioni trova la sua ragion d'essere nel fatto che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima;

                                     -   che, in linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1 dell' Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992);

                                     -   che non va poi dimenticato che, mentre nel caso della locazione le spese accessorie sono accollate all'inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario, nel caso dell'uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in qualità di inquilino di se stesso: si giustifica pertanto di dedurle dal valore locativo solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente riduzione del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im Recht der direkten Bundessteuer], Basilea 1986, p. 104, Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S., con ampissimi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; CDT n. __________.__________.__________ del 19 settembre 2000 in re R. e R. K.-D.);

                                     -   che va infine precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima dei fabbricati, senza considerare cioè quello del terreno circostante;

                                     -   che se si concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. p. es. CDT n. __________.__________.__________ del 6 giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.);

                                     -   che anche la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale amministrativo di __________ -__________, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33);

                                     -   che, di conseguenza, il rifiuto di dedurre le spese di manutenzione del giardino, per altro non più criticata nel ricorso, appare giustificato alla luce della giurisprudenza;

                                     -   che più sfumata appare invece la questione relativa alla deduzione delle spese di manutenzione della funicolare;

                                     -   che a tale riguardo va subito rilevato che la funicolare, che funge nel caso concreto da ascensore esterno, contribuisce alla determinazione del valore locativo in ragione di fr. 2'636.- di media annua, come emerge dalla ricapitolazione che il ricorrente ha prodotto a suo tempo all’Ufficio di tassazione e dalla quale risulta il valore locativo complessivo di fr. 25'391.-;

che se le spese di abbonamento (fr. 620.all’anno) alla manu             tenzione, quelle di rinnovo dell’autorizzazione comunale e di controllo cantonale (fr. 900.- nel biennio) possono essere assimilate a spese di gestione corrente non deducibili per le ragioni sopra esposte, diversamente ne va delle riparazioni straordinarie della funicolare per complessivi fr. 1'302.-, pari a fr. 651.- di media annua, trattandosi di spese che comunque rimarrebbero a carico del proprietario anche se cedesse l'immobile in locazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 2002 è riformata nel senso che la deduzione per spese di manutenzione viene elevata a fr. 6'443.-.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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