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Ticino Camera di diritto tributario 14.09.2001 80.2001.85

14. September 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,401 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2001.00085

Lugano 14 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2001

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ e __________ __________ di __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il rappresentante dei contribuenti __________ e __________ __________ chiedeva ripetutamente all’Ufficio di tassazione di concedergli delle proroghe per la presentazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000. L’ultima, concessa il 10 novembre 2000, scadeva alla fine del mese di novembre.

                                         Essendo scaduto senza esito il termine, il 14 dicembre 2000 l’Ufficio di tassazione inviava al rappresentante dei contribuenti una diffida per lettera raccomandata, con cui gli veniva assegnato un ultimo termine di dieci giorni per presentare la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000.

                                         Il 9 gennaio 2001 il rappresentante dei contribuenti presentava la dichiarazione d’imposta in bianco, allegando una lettera accompagnatoria in cui precisava che non appena possibile avrebbe inviato i dati e i documenti inerenti i redditi conseguiti negli anni 1997-98 e i fattori della sostanza posseduti al 1° gennaio 1999.

                                         Il 10 gennaio l’Ufficio di tassazione retrocedeva al rappresentante dei contribuenti la dichiarazione fiscale presentata in bianco, unitamente a due altre di due altri contribuenti, con l’invito a ritornarla completata entro breve.

                                         Il giorno successivo, 11 gennaio 2001, l’Ufficio di tassazione infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 800.-.

                                   2.   L’ 8 febbraio 2001 i contribuenti presentavano reclamo, chiedendo l’annullamento della multa disciplinare. Argomentavano d’aver presentato la dichiarazione, seppur incompleta, il 9 gennaio 2001 e lamentavano che l’Ufficio di tassazione non aveva dato loro alcuna possibilità di emendarla.

                                         Dopo aver sentito il rappresentante dei contribuenti l’Ufficio di tassazione con decisione dell’ 8 maggio 2001, respingeva il reclamo.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso il rappresentante dei contribuenti chiede nuovamente l’annullamento della multa disciplinare.

                                         Dei motivi ricorsuali, come pure degli argomenti della decisione su reclamo verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                         All’udienza del 4 settembre 2001 le parti si sono mantenute sulle rispettive posizioni.

                                   4.   4.1.

                                         Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).

                                         Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •       l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

                                         •       e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         4.2.

                                         Il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

                                         4.3.

                                         Questa Camera ha così avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una multa disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi fiscali precedenti (CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re G. D.).

                                         In altra fattispecie questa Camera ha deciso che un contribuente cui è stata inflitta una multa disciplinare per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale non può contestare la sanzione adducendo di avere inoltrato un’istanza di proroga, senza avere ricevuto alcuna risposta dall' autorità fiscale. La domanda in sé non produce infatti alcun effetto sulla decorrenza di un termine stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti. CDT n. __________.__________.__________ del 23 luglio 1997 in re F. e I,. St.).

                                   5.   5.1.

                                         Dagli atti dell'incarto risulta che al contribuente sono state concesse proroghe a diverse riprese. Il 12 ottobre 2000 poi gli è stato inviato un richiamo e quasi un mese dopo e, meglio, il 10 novembre 2000, gli è stata concessa un'ultima proroga fino al 30 novembre. Scaduto infruttuoso anche questo termine, l'Ufficio di tassazione il 14 dicembre 2000 ha diffidato il contribuente, assegnandogli un ultimo termine di dieci giorni per la presentazione della dichiarazione.

                                         Essendo scaduto senza esito anche questo termine, il Centro cantonale d'informatica per conto dell'Ufficio di tassazione ha provveduto a notificare al contribuente l'11 gennaio 2001 la multa disciplinare.

                                         In data 9 gennaio 2001 il rappresentante del contribuente inviava  la dichiarazione d'imposta in bianco, che gli veniva ritornata a giro di posta dall'Ufficio di tassazione con l'invito a compilarla.

                                         5.2.

                                         Non v'è quindi dubbio che, nel caso di specie, al più tardi alla fine di dicembre del 2000 si siano realizzati gli estremi dell'infrazione d'ordine.

                                         A nulla vale argomentare d'aver prodotto una dichiarazione in bianco il 9 gennaio 2001, riservandosi di completarla non appena possibile, poiché a quella data l'infrazione era già perfezionata, non diversamente  - anzi, a maggior ragione -  dal caso di chi, confidando in una proroga che non gli viene concessa, omette l'atto procedurale dovuto.

                                         5.3.

                                         Pretendere poi che l'Ufficio di tassazione avrebbe dovuto annullare la sanzione disciplinare e concedere un termine di grazia, secondo gli artt. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, per completare la dichiarazione in bianco, costituisce senza la benché minima ombra di dubbio un inammissibile abuso di diritto spiegabile solo attraverso una interpretazione speciosa della normativa invocata.

                                         5.4.

                                         Altrettanto specioso appare l'argomento tratto dalla lettera del 10 gennaio 2001 con cui l'Ufficio di tassazione di __________ ha invitato il rappresentante del contribuente a ritornare la dichiarazione compilata in modo completo.

                                         Non solo tale scritto non ha alcuna relazione con l'infrazione d'ordine, che risulta essere stata pacificamente compiuta omettendo d'inoltrare una dichiarazione completa entro il termine di grazia concesso il 14 dicembre 2000, ma rientra nei doveri dell'Ufficio di tassazione, tant'è che anche il dispositivo 3 della decisione di multa disciplinare contiene l'invito a emendare la situazione entro 10 giorni, pena la tassazione d'ufficio.

                                         5.5.

                                         Il rappresentante dei ricorrenti ha altresì ventilato una pretesa disparità di trattamento, di cui sarebbe vittima. Orbene, per quanto risulta a questa Camera, la decisione dell'Ufficio di tassazione è perfettamente aderente a prassi e a giurisprudenza. Il precedente invocato, relativo a una persona giuridica, costituisce invero un caso del tutto particolare, se non unico, in cui le difficoltà nel compilare compiutamente la dichiarazione d'imposta dipendevano da una delicata e laboriosa inchiesta giudiziaria, con quanto mai probabile secretazione di determinati atti per necessità inchiesta. Non si tratta quindi di un caso, per altro dipendente da un'altra autorità di tassazione (Ufficio tassazione persone giuridiche), del tutto particolare, che non presenta analogie di sorta con quello qui in esame.

                                         5.6.

                                         Di nessun rilievo per il presente giudizio sono poi le considerazioni de lege ferenda sviluppate dal rappresentante dei ricorrenti.

                                   6.   Si rileva infine che l'importo della multa in quanto tale non è contestato. Esso risponde comunque alla tariffa applicata per parità di trattamento in casi simili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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