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Ticino Camera di diritto tributario 14.08.2001 80.2001.78

14. August 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,461 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2001.00078

Lugano 14 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2001

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

1. __________ __________, __________. __________ __________,  2. __________ __________ __________,  entrambi rappresentati __________. __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________ __________, moglie dell'avv. __________ __________, è stata procuratore pubblico del Canton Ticino dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998 ha intrapreso l'attività indipendente di avvocato. Per la mancata conferma del suo mandato in magistratura, il Consiglio di Stato del Canton Ticino le ha riconosciuto, con risoluzione 13 gennaio 1998, una indennità d'uscita di fr. 71'087.25.

                                   2.   2.1.

                                         Con decisione dell'8 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava ai coniugi __________ una tassazione intermedia IC/IFD per mutamento della professione della moglie, valida per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998. La decisione passava in giudicato, non essendo stata impugnata.

                                         2.2.

                                         La tassazione IC/IFD 1999/2000 veniva notificata loro con decisione del 9 ottobre 2000. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 150'220 in media annua e comprendeva, fra gli altri, il reddito di fr. 71'087, versato a __________ __________ __________ in seguito alla mancata conferma in magistratura.

                                         I contribuenti impugnavano quest'ultima decisione con reclamo del 7 novembre 2000, contestando l'imposizione di un reddito accessorio del marito e dell'indennità percepita dalla moglie. Quest'ultimo importo avrebbe dovuto, infatti, a loro avviso, essere attribuito all'attività dipendente cessata nel 1997 e cadere pertanto insieme ai rimanenti redditi del lavoro, in seguito alla tassazione intermedia.

                                         2.3.

                                         Il reclamo veniva accolto in parte, limitatamente al reddito accessorio del marito, con decisione del 23 aprile 2001. Quanto all'indennità di uscita della moglie, l'autorità fiscale argomentava per contro che, non avendo la stessa carattere previdenziale ed assumendo una connotazione di "premio di fedeltà o di bonus differito versato dallo Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario come ringraziamento per l'attività svolta in favore della giustizia", doveva essere tassato insieme agli altri redditi, in media annua.                                

                                   3.   Con ricorso del 25 maggio 2001, i coniugi __________ __________ postulano nuovamente lo stralcio del reddito versato alla moglie dallo Stato, adducendo che si tratterebbe di un reddito connesso con la cessata attività dipendente.

                                         Nelle sue osservazioni del 28 giugno 2001, l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'Ufficio di tassazione per l'allestimento di una tassazione speciale in caso di tassazione intermedia.

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame, non è contestata l’esistenza del motivo di intermedia, rappresentato dal mutamento di professione di __________ __________ __________, che ha cessato l’attività alle dipendenze del Canton Ticino il 31 dicembre 1997 ed ha intrapreso l'attività indipendente di avvocato il successivo 1° gennaio.

                                         Unico punto in discussione è quello dell’imposizione della "indennità di uscita per mancata conferma", elargita alla ricorrente secondo l'art. 10a cpv. 2 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973. L’autorità fiscale, infatti, ritenendola non connessa con l’attività dipendente cessata, l'ha inclusa nel reddito della tassazione ordinaria 1999/2000. I ricorrenti ne chiedono invece lo stralcio, considerandole parte integrante del salario venuto meno.

                                         4.2.

                                         All’inizio dell’assoggettamento, come pure in caso di tassazione intermedia limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46 cpv. 2 e 3 LIFD; art. 56 cpv. 2 e 3 LT), il reddito è determinato:

                                         a)  per il periodo fiscale in corso:

                                               •   per l’imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

                                               •   per l’imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).

                                         b)  per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).

                                         4.3.

                                         Quanto al calcolo del reddito e della sostanza, in caso di tassazione intermedia, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che «la nozione di “elementi del reddito colpiti dalla modifica” deve essere interpretata in senso largo e comprende tutte le modificazioni della situazione del reddito del contribuente che sono direttamente o indirettamente in relazione col motivo della tassazione intermedia»; su tale base è stato deciso che la soppressione di una rendita AVS d’orfano dev’essere presa in considerazione nella tassazione intermedia per inizio di attività lucrativa, quale fattore che comporta una diminuzione del reddito (ASA 57 p. 152).

                                         La Camera di diritto tributario ha poi stabilito che la soppressione della rendita completiva AVS/AI per figli dev’essere presa in considerazione persino nella tassazione ordinaria del genitore, nel caso in cui essa fosse precedentemente imposta nella partita fiscale di quest’ultimo e non in quella del figlio beneficiario (sentenza CDT n. 30 del 25 marzo 1993 in re R.N.).

                                         Sempre questa Camera ha stabilito che, nella tassazione intermedia per mutamento della professione di un contribuente che ha cessato l'attività alle dipendenze di una società anonima ed ha intrapreso un rapporto di consulenza da indipendente con la stessa società, devono essere stralciati non solo il reddito del lavoro ma anche le gratifiche concesse dall'assemblea degli azionisti, che erano sempre imposte come reddito da attività dipendente (CDT n. __________.__________.__________ del 5 dicembre 1997, in RDAT I-1998 n. 19t).

                                         Ancor più recentemente, la Camera ha avuto modo di decidere che nella tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, deve essere stralciato non solo il reddito del lavoro ma anche il bonus versato dal datore di lavoro ad integrazione dello stipendio dell'ultimo anno (CDT n. __________.__________.__________ del 30 gennaio 2001 in re G.F.). 

                                         4.4.

                                         Sebbene l'indennità di uscita per mancata conferma sia stata versata nel mese di gennaio del 1998, quindi dopo la cessazione dell'attività lucrativa dipendente di __________ __________ __________, non può essere negata la connessione di tale indennità con l'attività cessata.

                                         L'art. 10a della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (RL 2.5.3.5) prevede infatti quanto segue:

                                                                                 1In caso di mancata rielezione, il magistrato ha diritto a un’indennità di uscita.

                                                                                 2L'indennità corrisponde a tante volte l’ultimo onorario mensile, compresa l’indennità per economia domestica, quanti sono gli anni interi di funzione prestata.

                                                                                 3Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dell’onorario assicurato alla Cassa pensioni per ogni anno di funzione prestata, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata di un importo uguale a quello previsto dagli artt. 25 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LCP e viene versata fino al compimento di 60 anni.

                                         Si tratta pertanto di un compenso versato in relazione con la cessazione dell'attività di magistrato, che è anche calcolato in base alla durata della funzione ed all'importo del salario percepito.

                                         Ne consegue che esso rientra fra gli "elementi del reddito colpiti dalla modifica", che devono essere stralciati nell'ambito della tassazione intermedia per cambiamento di professione.

                                         4.5.

                                         L'Ufficio di tassazione dovrà piuttosto verificare se non entri in considerazione l'applicazione degli articoli 57 cpv. 1 LT e 47 cpv. 1 LIFD, secondo i quali, alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale, le liquidazioni in capitale e gli indennizzi per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto, conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero, soggiacciono complessivamente ad un'imposta annua intera con l'aliquota applicabile unicamente a questi redditi.

                                         La questione non può però essere risolta in questa sede, dato che l'eventuale tassazione speciale annua sarebbe oggetto di una decisione indipendente, suscettibile di reclamo e di ricorso.

                                   5.   Ne consegue che il ricorso è accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 aprile 2001 è riformata nel senso che è stralciato il reddito del lavoro di fr. 35'533 in media annua.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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