Incarto n. 80.2001.00177
Lugano 17 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2001
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000 entro il termine prorogato del 28 febbraio 2000, l’Ufficio di tassazione gli notificava un richiamo, con decisione del 16 marzo 2000;
- che, il 20 marzo 2000, il contribuente chiedeva una nuova proroga fino al 30 settembre 2000;
- che l’autorità concedeva una proroga fino al 30 giugno 2000;
- che il 13 luglio 2000, non essendo ancora pervenuta la dichiarazione, l’Ufficio diffidava il contribuente ad adempiere il proprio obbligo, avvertendolo che, in caso di inosservanza, sarebbe stato assoggettato a tassazione d’ufficio e multato;
- che, per le spese della diffida, l'autorità fiscale poneva a suo carico una tassa di fr. 30;
- che il 18 luglio successivo il contribuente chiedeva una nuova proroga fino al 30 settembre 2000 e l’autorità di tassazione la concedeva;
- che il 30 settembre 2000 il contribuente postulava una nuova proroga fino al 31 dicembre 2000;
- che l’autorità concedeva allora un “ultimo e improrogabile termine fino al 31 ottobre 2000”;
- che un’ulteriore analoga domanda veniva respinta dall’autorità con decisione del 25 ottobre 2000;
- che, con scritto del 9 novembre 2000, il contribuente contestava la mancata concessione di una ulteriore proroga fino alla fine dell’anno;
- che l’autorità gli rispondeva, con scritto del 14 novembre 2000, che, per ragioni organizzative, non erano più concesse proroghe per l’inoltro della dichiarazione 1999/2000;
- che, con decisione del 14 dicembre 2000, l’Ufficio infliggeva al contribuente una multa disciplinare di fr. 75 per inosservanza dell’obbligo di collaborazione;
- che il contribuente impugnava la multa disciplinare con reclamo del 28 gennaio 2001 e la tassa di diffida con reclamo del 28 febbraio 2001, argomentando di non avere potuto inoltrare tempestivamente la dichiarazione a causa di una procedura di divorzio in corso;
- che l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo contro la tassa di diffida, con decisione del 5 novembre 2001, mentre accoglieva parzialmente quello contro la multa, con decisione del 6 novembre, riducendo la sanzione a fr. 25, per tener conto del sopravvenuto adempimento dell’obbligo di collaborazione;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede l’annullamento della tassa di diffida e della multa disciplinare, adducendo gravi motivi di salute che lo avrebbero ostacolato;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- che, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che, come detto, il reclamo contro la tassa di diffida è stato dichiarato irricevibile in quanto tardivo, per essere stato inoltrato oltre mezz’anno dopo la scadenza del termine;
- che, infatti, l’art. 198 cpv. 5 LT stabilisce che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’ autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 e l’art. 206 cpv. 1 LT fissa il termine di reclamo in trenta giorni dalla notificazione della decisione;
- che va comunque fatto presente al ricorrente che il suo gravame avrebbe dovuto in ogni caso essere respinto anche nel merito, per il fatto che i presupposti per la diffida e la relativa tassa erano senz'altro adempiuti;
- che i contribuenti sono infatti invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
- che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);
- che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);
- che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
- che la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
- che, di conseguenza, sono del tutto irrilevanti le contestazioni opposte dal ricorrente all’operato dell’autorità fiscale, essendovi comunque stata una inosservanza degli obblighi di collaborazione;
- che, per quanto concerne la decisione in materia di multa disciplinare, la legge stabilisce che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
- che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 13 luglio 2000;
- che non è pertinente l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato impedito nell'adempimento degli obblighi fiscali dalla circostanza che era affetto da una malattia nervosa, non solo perché quest’ultima non è certificata da alcun medico, ma soprattutto per il fatto che egli aveva precedentemente beneficiato già di ben sette proroghe del termine (da marzo 1999 al 31 ottobre 2000);
- che, infatti, per giustificare una proroga del termine, una malattia deve essere così grave da rendere impossibile il compimento dell’azione pretesa o la designazione di un rappresentante contrattuale che la effettui (RF 2001 p. 132);
- che, del resto, i contribuenti non hanno alcuna pretesa ad ottenere tante proroghe quante ne desiderano (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 70);
- che, dunque, nel caso in esame, pur volendo ammettere la difficile situazione personale in cui il ricorrente si è trovato a causa del divorzio, non si può ammettere che, per l’intero periodo dall’inizio del 1999 alla fine del 2000, fosse nell’impossibilità non solo di adempiere i suoi obblighi di collaborazione ma anche di incaricare un rappresentante di assumersene l’esecuzione;
- che la sanzione appare pertanto del tutto legittima;
- che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
- che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
- che la misura della multa inflitta al ricorrente, ulteriormente ridotta in seguito al reclamo, appare già nettamente inferiore a quanto prevede la suddetta circolare, che per un’imposta superiore a fr. 3'000 all’anno stabilisce in fr. 100 la misura della sanzione;
- che appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le tassa di giustizia e le spese di cancelleria, in complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: