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Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2001 80.2001.172

17. Dezember 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·632 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2001.00172

Lugano 17 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2001

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ __________ è socio della __________ __________ di __________, società semplice attiva nella compravendita di automobili d’occasione;

                                     -   che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, inoltrata il 29 maggio 1998, il contribuente indicava di avere conseguito un reddito aziendale di fr. 49'947 nel 1995 e fr. 20'687 nel 1996 ed un reddito del lavoro di fr. 18'000 nel 1996 (relativo all’attività esercitata alle dipendenze della __________ __________ __________);

                                     -   che, notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 20 marzo 2000, l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città aggiungeva ai redditi dichiarati un ulteriore reddito d’altra fonte di fr. 100'000, con la seguente motivazione:

                                         In considerazione della mancanza di disponibilità riscontrata negli anni di computo 1995/1996 viene esposto un reddito d’altra fonte ammontante a fr. 100'000.– di media annua;

                                     -   che, con reclamo del 14 aprile 2000, il contribuente contestava di avere conseguito un reddito d’altra fonte ed aggiungeva di non essere in grado di pagare le imposte su un reddito così elevato;

                                     -   che, convocato ad un’audizione dinanzi all’Ufficio di tassazione, il 5 settembre 2000, il contribuente negava di essere correntista della __________ __________ __________ e pertanto di vantare un credito nei confronti di quest’ultima società;

                                     -   che, con decisione del 22 ottobre 2001, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando che il calcolo del dispendio del periodo di computo aveva mostrato una sproporzione notevole fra le entrate (fr. 162'794 in due anni) e le uscite (fr. 360'958), con la conseguenza che era risultata una maggiore uscita di fr. 198'164 in due anni;

                                     -   che l’autorità fiscale sottolineava altresì come non fosse stato dimostrato l’asserito prestito di fr. 66'000, proveniente dal padre domiciliato in Italia;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ postula nuovamente lo stralcio del reddito d’altra fonte, attirando l’attenzione in particolar modo sui seguenti aspetti:

                                         Ø   ha ricevuto un prestito di fr. 66'000 dal padre;

                                         Ø   ha contratto un altro debito di fr. 170'000 con la __________ +__________ __________ __________ di __________;

                                         Ø   il prestito concesso a __________ __________ SA (fr. 103'654), che l’ispettorato fiscale ha ritenuto essere stato concesso dal contribuente, proviene da terzi;

                                     -   dopo discussione, viste le particolarità del caso, si è convenuto di stabilire il reddito d'altra fonte in fr. 50'000.- di media annua;

                                     -   che pertanto il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come quella in esame, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza la decisione su reclamo del 22 ottobre 2001 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte viene stabilito in fr. 50'000.- di media annua; per il resto è confermata.

                                         §§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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