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Ticino Camera di diritto tributario 04.12.2003 80.2001.170

4. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,608 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2001.00170

Lugano 4 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2001

in materia di:                   IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________ e __________ __________, __________ __________,  rappresentato dallo __________ __________ __________ & __________, __________ __________,  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 21 maggio 1996 la __________ __________ di __________, proprietaria della part. n. 261 foglio PPP n. __________ a __________ e i coniugi __________ e __________ __________ __________, proprietari dell'adiacente part. n. __________, censita quale ronco vignato, permutavano senza versamento di conguaglio i rispettivi beni immobili.

                                         La __________ __________, di cui __________ __________ __________ è azionista nella misura del 25%, sarebbe infatti venuta a trovarsi in difficoltà finanziarie e per evitare di fallire si sarebbe vista costretta a intraprendere diverse misure di risanamento, tra cui quella che ha portato alla permuta suddetta.

                                         1.2.

                                         Nella dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari, i coniugi __________ indicavano un valore d'alienazione di fr. 617'371.-, che veniva arrotondato dall'Ufficio di tassazione in fr. 620'000.- conformemente al valore stabilito dall'Ufficio cantonale di stima (cfr. notifica della tassazione sugli utili immobiliari del 26 novembre 1997, passata incontestata in giudicato).

                                         In effetti, l'Ufficio cantonale di stima, su incarico dell'Ufficio di tassazione, aveva proceduto a valutare gli immobili permutati, attribuendo a quello venduto dai coniugi __________ un valore di fr. 620'000.- e a quello venduto dalla __________ __________ un valore di fr. 760'000.- (cfr. perizie del 23 ottobre 1996).

                                         1.3.

                                         Anche la __________ __________ dichiarava, per il trasferimento immobiliare che la riguardava, il medesimo valore d'alienazione, vale a dire            fr. 617'371.-. L'Ufficio di tassazione aggiungeva tuttavia al valore dichiarato, arrotondato a fr. 620'000.-, un ulteriore importo di            fr. 140'000.- a titolo di "altri elementi imponibili" e, meglio, per la prestazione valutabile in denaro risultante dalla transazione con l'azionista che avrebbe ricevuto quale controprestazione un immobile (appartamento) di valore superiore a quello dell'immobile da lui ceduto in permuta (cfr. art. 131 cpv. 2 LT). La tassazione dell'utile immobiliare, che indicava quindi  un valore d'alienazione complessivo di fr. 760'000.- veniva notificata alla __________ __________ il 27 aprile 2000 e passava incontestata in giudicato. Non risultava comunque alcun utile imponibile, poiché i costi di costruzione risultavano nettamente superiori al valore accertato dall'Ufficio di tassazione persone giuridiche in materia di imposizione dell'utile immobiliare.

                                         1.4.

                                         Parallelamente alla suddetta ripresa, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche riprendeva allo stesso titolo anche nella tassazione ordinaria IC e IFD 1996 un importo di fr. 110'000.- (ritenuto che contabilmente la __________ __________ aveva registrato un valore d'alienazione di fr. 650'000.-), pari all'importo dei costi di costruzione indicati nella dichiarazione (determinati tuttavia in misura molto superiore nella tassazione dell'utile immobiliare). La tassazione, notificata l'8 maggio 2000, passava pure in giudicato, dopo che la ricorrente aveva ritirato il reclamo, che aveva presentato il 20 luglio 2000. La ripresa non comportava comunque conseguenze per la __________ __________, poiché le perdite superavano abbondantemente l'utile conseguito nell'esercizio.

                                         1.5

                                         Il 22 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, esponendo loro, in aggiunta ai redditi dichiarati, un reddito d'altra fonte di fr. 70'000.- di media annua, pari alla differenza di prezzo tra l'immobile alienato e quello acquistato con la permuta.

                                         1.6.

                                         Il reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto, dopo la loro audizione da parte dell'Ufficio di tassazione, con decisione del 22 ottobre 2001.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono lo stralcio del reddito d'altra fonte, che l'Ufficio di tassazione ha esposto loro nella tassazione IC/IFD 1997-98.

                                         Dei motivi del ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                         2.2.

                                         In occasione dell'udienza del 18 febbraio 2002 il giudice ha deciso di richiamare dall'UTPG l'incarto della __________ __________. In seguito ha pure chiesto all'Ufficio fallimenti la documentazione relativa al fallimento della società, apprendendo che nei confronti della società non era stata aperta alcuna procedura fallimentare.

                                   3.   3.1.

                                         Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

                                         1 Costituiscono utile netto imponibile:

                                         a.     il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

                                         b.     tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

                                                 ...[omissis]...

                                                 -    le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

                                         Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 lett c LT e 19 cpv. 1 lett c LIFD prevedono da parte loro che sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.) (cfr. CDT n. __________.__________.__________ del 2 maggio 2000 in re F.M. SA).

                                         3.2.

                                         La dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172):                                                                

·             una prestazione da parte della società, senza una corrispon-                        dente controprestazione;

·             il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

·             il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

                                         3.3.

                                         In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).

                                         3.4.

                                         Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame la Camera, dopo aver accertato che nei confronti della __________ __________ non è stata aperta alcuna procedura fallimentare e dopo aver chiarito anche un equivoco originato da un'errata o parziale lettura della valutazione dell'Ufficio cantonale di stima circa il valore delle parti comuni da aggiungere a quello dell'appartamento permutato, ha incaricato il proprio perito di esprimersi sul valore dell'immobile acquistato dai ricorrenti mediante permuta, un appartamento di mq 100 di superficie, composto di un soggiorno, una camera matrimoniale e una cameretta, più terrazze.

                                         Il perito, dopo aver descritto l'oggetto della permuta, ha constatato che le quote millesimali dell'appartamento al secondo piano, vale a dire dell'appartamento permutato dalla __________ __________ con l'adiacente terreno dei ricorrenti, non corrispondono alla realtà: la migliore posizione dell'appartamento al secondo piano, oggetto della permuta, non compensa la grande differenza di superficie (mq 100 del secondo piano, mq 180 del primo piano).

                                         Partendo da questo presupposto, il perito ha attribuito un valore di fr. 4'800.- al mq nel 1996, periodo di recessione del mercato immobiliare, all'appartamento permutato, per un totale di fr. 480'000.-; ha poi aggiunto un importo di fr. 64'000.-, pari a fr. 1'000.- al mq, per le terrazze, fr. 18'000.- per un balcone di 9 mq, fr. 10'000.- per la cantina e fr. 50'000.- per le due autorimesse, giungendo così a un valore complessivo di fr. 622'000.-, che praticamente coincide con quello di fr. 620'000.- accettato nella tassazione sull'utile immobiliare conseguito dai contribuenti del 26 novembre 1997.

                                         In simili condizioni, considerata la sostanziale equivalenze delle rispettive prestazioni in natura, vale a dire degli immobili permutati, non si giustifica una ripresa a carico dei ricorrenti.

                                   5.   In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta  un'indennità a titolo di ripetibili (art. 231 cpv. 5 LT; art. 144 cpv. 2 LIFD; art. 64 PA).

                                         Considerato, da un lato, il valore di causa e, dall'altro, la particolarità della fattispecie, si ritiene di poter equamente assegnare ai ricorrenti un importo ridotto a titolo di ripetibili e, meglio di fr. 600.-

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      Di conseguenza la decisione su reclamo del 22 ottobre 2001 è riformata nel senso che dal reddito imponibile viene stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 70'000.- di media annua sia per l'IC sia per l'IFD.

                                         §§    Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Lo Stato verserà ai ricorrenti un importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                    Il segretario:

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