Incarto n. 80.2001.00149
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ ____________________ -__________ Stuttgart,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l' 8 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava per lettera raccomandata a __________ __________ a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui le esponeva il valore della sostanza immobiliare posseduta in Svizzera e il reddito locativo;
- che la contribuente presentava reclamo il 17 marzo 2001;
- che pertanto l'Ufficio di tassazione con due diversi scritti del 27 marzo la invitava sia a giustificare l'esistenza di un motivo di restituzione del termine sia a motivare il reclamo;
- che il 14 aprile la contribuente presentava le proprie giustificazioni e la motivazione del reclamo, allegando la relativa documentazione;
- che il 24 settembre 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, non ravvisando nella cura del padre e nell'assenza all'estero sufficiente motivo di restituzione del termine;
- che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente chiede l'annullamento della suddetta decisione, ribadendo che nel periodo in cui le è stata intimata la tassazione era impossibilitata a venire in Ticino;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- che l'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso scritto alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
- che l'art. 140 cpv. 1 LIFD stabilisce a sua volta che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa;
- che questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ); una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
- che comunque la restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
- che nel caso in esame, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, la tassazione è stata notificata alla contribuente l' 8 maggio 2000;
- che lo scritto del 17 marzo 2001, considerato dall’Ufficio di tassazione quale reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000, è stato spedito ben dieci mesi dopo aver ricevuto la notifica della tassazione, quindi quando il termine di trenta giorni era ampiamente scaduto;
- che non è motivo di restituzione del termine per es. un soggiorno prevedibile o preventivato all' estero (per le molte: CDT n. __________.__________.__________ del 3 settembre 1997 in re Ma.), risp. una malattia di lunga durata, che non impedisce di prendere i provvedimenti del caso (CDT n. 87 del 19 aprile 1991 in e Be.);
- che la malattia del padre (e non della ricorrente medesima) non costituisce valido motivo di restituzione del termine secondo l’art. 192 cpv. 5 LT, risp. l’ art. 133 cpv. 3 LIFD, perché non impediva all'interessata di prendere le misure del caso, tanto più che la malattia non si è manifestata repentinamente nel maggio del 2000, ma aveva già richiesto precedenti ricoveri;
- che questo giudice, con precedente sentenza del 5 giugno 2001 ha già avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie e di affermare che alla cura del padre gravemente malato e alla conseguente prolungata assenza all’estero mancano quelle caratteristiche di imprevedibilità che consentirebbero, in linea di principio, la restituzione del termine;
- che comunque, anche se si volesse ravvisare nei motivi di cura del padre motivo di restituzione del termine, la richiesta sarebbe tardiva, poiché andava presentata entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento, che, da quanto esposto nella lettera del 14 aprile 2001 all'Ufficio di tassazione, non risulta essersi protratto oltre la metà di giugno del 2000;
- che pertanto il ricorso deve essere respinto, senza che metta conto invitare la ricorrente a eleggere domicilio in Ticino;
- che comunque l’Ufficio di tassazione si è limitato a esporre alla ricorrente il reddito della sostanza immobiliare in Ticino, ad eccezione di qualsiasi altro reddito;
- che è certo vero che l’Ufficio di tassazione non ha tenuto o potuto tener conto proporzionalmente degli interessi passivi in assenza di ogni e qualsiasi documentazione al riguardo;
- che è altrettanto vero che l’Ufficio di tassazione non ha potuto esaminare le censure relative ai valori unitari germanici degli immobili (notoriamente ampiamente al di sotto dei valori reali), come pure quella relativa al valore locativo dell’immobile svizzero;
- che questo giudice non può che ribadire che l’esame di queste censure gli è tuttavia precluso dal ritardo con cui la ricorrente ha impugnato la notifica di tassazione 1999-2000 dell' 8 maggio 2000.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: