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Ticino Camera di diritto tributario 15.11.2001 80.2001.140

15. November 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·992 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2001.00140

Lugano 15 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2001

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo __________ __________ -__________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, nonostante un richiamo e una diffida per lettera raccomandata rimasti infruttuosi, l'Ufficio di tassazione di Locarno, con decisione del 16 agosto 2001, infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di fr. 250, attribuendole un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la dichiarazione;

                                     -   che la contribuente impugnava la multa con reclamo del 28 agosto 2001, argomentando di non essere in grado di compilare la dichiarazione fiscale a causa di complicazioni concernenti la comunione ereditaria;

                                     -   che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 31 agosto 2001;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ contesta nuovamente la multa, sulla base delle considerazioni già sottoposte all'Ufficio di tassazione;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di        fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

                                     -   che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •    l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

                                         •    e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                     -   che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                     -   che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15 giugno 2001;

                                     -   che non è pertinente l’argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui sarebbe stata impedita nell'adempimento degli obblighi fiscali a causa di difficoltà concernenti la comunione ereditaria;

                                     -   che, infatti, a parte il fatto che la ricorrente avrebbe semplicemente potuto (e dovuto) chiedere una proroga del termine per la dichiarazione dopo aver ricevuto la diffida per lettera raccomandata e non soltanto dopo essere stata multata, non si vede in qual modo le asserite difficoltà riguardanti la comunione ereditaria abbiano potuto riflettersi sulla dichiarazione della sostanza ticinese e del relativo reddito, non appena si consideri che tali difficoltà esistevano già nel precedente periodo, ma non avevano impedito di attribuirle, conformemente all'avviso concernente partecipazioni a comunione ereditarie, il 25% della sostanza come pure del relativo reddito;

                                     -   che invece la contribuente ha manifestato disinteresse per gli obblighi fiscali nei confronti del fisco ticinese e, pur avendo ricevuto un richiamo ed una diffida raccomandata, non ha né inoltrato la dichiarazione né chiesto una proroga del termine;

                                     -   che la sanzione appare pertanto del tutto legittima;

                                     -   che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;

                                     -   che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;

                                     -   che sia la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;

                                     -   che, per i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;

                                     -   che la misura della multa inflitta alla ricorrente, che appare ingente in rapporto all'entità del reddito imponibile, si spiega tuttavia con la recidiva;

                                     -   che, infatti, la ricorrente era già stata multata per una precedente violazione dell'obbligo di inoltrare la dichiarazione, nel 1999;

                                     -   che appare giustificata, in simili circostanze, la conferma della decisione impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi          fr. 100.- sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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