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Ticino Camera di diritto tributario 14.09.2001 80.2001.114

14. September 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,000 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2001.00114

Lugano 14 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 10 agosto 2001

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001/02 __________ __________, 1915, pensionato, domiciliato a __________, chiedeva la deduzione dal reddito delle spese di manutenzione dell'immobile, dei premi assicurativi e di liberalità a enti di pubblica utilità, queste ultime per un importo complessivo di fr. 3'703.-.

                                         Nella notifica di tassazione del 14 maggio 2001 l'Ufficio di tassazione accordava nella misura chiesta dal contribuente le due prime deduzioni; riduceva invece quella per liberalità a fr. 1'850.- di media annua.

                                   2.   Con tempestivo reclamo del 6 giugno 2001 il contribuente chiedeva la concessione della deduzione per liberalità a enti di pubblica utilità nella misura di fr. 3'750.-.

                                         L'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 luglio 2001, avvertendo che:

                                         "(…) enti quali la __________ __________ __________, __________ e la __________ __________, __________, ai quali il contribuente ha versato prestazioni in contanti, non figurano né nell'elenco annesso alla circolare della Divisione delle contribuzioni, né nell'elenco allestito dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato".

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso, __________ __________, da un lato, rinnova la richiesta di poter dedurre tutte le liberalità effettuate a enti di pubblica utilità e, dall'altro, chiede la deduzione della retta di fr. 75.- al giorno pagata nel periodo di computo alla casa per anziani in cui era degente sua moglie fino al decesso, avvenuto il 10 marzo 2000.

                                         L'Ufficio di tassazione non si è determinato.

                                   4.   Deduzione per spese di malattia

                                         4.1. Ricevibilità

                                         4.1.1.

                                         Nell'esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (cfr. art. 228 cpv. 1 LT). Essa decide quindi le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT).

                                         Dottrina e giurisprudenza ammettono quindi, in ossequio alla massima dell'ufficialità, che in sede di ricorso possano essere sollevate questioni che in precedenza e, meglio in sede di reclamo, non erano state contestate o che sono state decise conformemente alle indicazioni del contribuente.

                                         Della negligenza del contribuente si terrà tuttavia debito conto nella determinazione della tassa di giudizio e delle spese processuali, per il fatto che l'Autorità giudiziaria si vede investita di un ricorso che avrebbe potuto essere evitato (cfr. Rep. 1965 p. 107; v. anche art. 231 cpv. 3 LT).

                                         4.1.2.

                                         Ne viene che la questione della deduzione delle spese di malattia della defunta moglie sopportate dal contribuente nel periodo di computo può ancora essere esaminata in questa sede.

                                         4.2. Ammontare della deduzione per spese di malattia

                                         4.2.1.

                                         Secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT, sono dedotte dai proventi le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33.

                                         Analogamente, secondo l'art. 33 lett. h LIFD, sono dedotte dai proventi le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33.

                                         4.2.2.

                                         Per l' imposta cantonale, secondo la Circolare 09/2001 della Divisione delle contribuzioni sulla deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità (valida a partire dal periodo fiscale 2001/2002), del 1° dicembre 2000, gli ospiti delle case per anziani, il cui stato di salute richiede un trattamento e una cura di tipo ospedaliero, possono dedurre la quota di retta giornaliera pagata alla casa per anziani per la parte che supera le spese di mantenimento a casa propria calcolate secondo le direttive relative al minimo vitale a norma dell’articolo 93 LEF. La quota di retta non deducibile fiscalmente comprende, oltre alle spese per il sostentamento, anche quelle per l’alloggio (quando quest’ultimo non è più a disposizione dell’ospite ricoverato).

                                         La deduzione è ammessa unicamente nei riguardi degli ospiti che rientrano nella categoria di dipendenza di grado 3 o superiore (questi beneficiano normalmente anche di una prestazione per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI). Le medesime regole si applicano anche agli ospiti invalidi, non anziani, che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI.

                                         Per il calcolo della quota di retta fiscalmente deducibile si fa sempre astrazione dall’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI che va normalmente a favore della Casa per anziani, in aumento della retta calcolata (cfr. Circolare cit., cifra IV/l).

                                         4.2.3.

                                         Per l' imposta federale diretta, secondo l'AFC “sono considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare le spese per le cure mediche, le spese di ospedale, le spese per farmaci e rimedi, apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il limite delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non rientrano nella nozione di spese per malattia...” (Circolare n. 16 del 14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).

                                         Nondimeno la Circolare dell’AFC ammette la deduzione nel caso della degenza in una casa di cura, a condizione che la persona ricoverata sia stata riconosciuta “grande invalida” ai sensi dell’art. 42 LAI, che essa debba cioè, a causa dell’età, dell’invalidità o della malattia, permanentemente ricorrere all’aiuto di terzi per il disbrigo delle ordinarie esigenze quotidiane (cfr. Circolare cit., par. 2.6). La deduzione è tuttavia limitata alla misura in cui le spese di degenza superano quelle del mantenimento a casa propria, calcolate in base alle direttive sul minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo (cfr. Circolare cit., par. 2.6). A tal fine, la Circolare rinvia alle direttive concernenti il calcolo del minimo vitale, emanate in vista dell’applicazione dell’art. 93 della legge sulla esecuzione sul fallimento (LEF).

                                         4.3.

                                         L'incarto fiscale contiene una nota manoscritta, che reca la medesima data del giorno in cui è stato presentato il ricorso in esame, in cui sembrerebbe venire ammessa la deduzione per spese di malattia. Questa Camera considera nondimeno opportuno, mancando sufficienti elementi per determinare l'esistenza di una grande invalidità secondo quanto evocato nei due considerandi precedenti, come pure per stabilire l'esistenza di eventuali altre spese di malattia, retrocedere su questo punto gli atti all'Ufficio di tassazione di Biasca perché si pronunci formalmente, se del caso dopo ulteriori accertamenti.

                                         Tale soluzione appare inoltre rispettosa della salvaguardia del doppio grado di giurisdizione, ancorché non debba essere dimenticato che alla base di tale situazione sta l'incompleta compilazione della dichiarazione d'imposta da parte del ricorrente.

                                   5.   Deduzione per liberalità

                                         5.1.

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33.

                                         Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. h; art. 65 lett. f LT);

                                         5.2.

                                         Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre che le persone giuridiche, che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione, godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti secondo l'art. 65 lett. f LT, che viene periodicamente aggiornato. Poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato allestito, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità;

                                         5.3.

                                         Il ricorrente, nel corso degli anni 1999-2000 ha versato fr. 4'000.- alla __________ __________ di __________, fr. 1'700.- __________ __________ __________ __________, fr. 3'500.- alla __________ __________ di __________ e fr. 5'650.- alla __________ __________ di __________.

                                         L'elenco cantonale menziona a p. 1 l'Associazione bambini bisognosi __________. A sua volta, l'elenco allestito dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato menziona a p. 10 la __________ __________. Non risultano invece annoverate nel citato elenco intercantonale né la __________ __________ di __________ né la __________ __________ __________ __________.

                                         La deduzione, in base alle persone giuridiche beneficate che risultano dall'elenco cantonale e da quello intercantonale, ammonta pertanto a fr. 2'850.- di media annua e non a soli fr. 1'850.-. come stabilito dall'Ufficio di tassazione, verosimilmente sulla base di un'errata lettura delle dichiarazioni 1999 e 2000 rilasciate dalla __________ __________.

                                         5.4.

                                         In sede di ricorso il ricorrente ha prodotto una dichiarazione dell'Amministrazione delle contribuzioni del Canton San __________, del 14 luglio 1993, dalla quale risulta che alla __________ __________ di __________ era stata riconosciuta l'esenzione dall'imposta federale diretta secondo l'art. 16 cpv. 1 cifra 3 DIFD.

                                         Orbene, tale norma diverge, nel suo tenore, dall'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD e dall'art. 32 cpv. 1 lett. h LT. Rispetto alla normativa federale e a quella cantonale attualmente vigenti, la cifra 3 dell'art. 16 cpv. 1 DIFD comprendeva oltre alle corporazioni e gli istituti con scopi d'istruzione, assistenza ai poveri e agli ammalati, ai vecchi e agli invalidi o con altri scopi di pubblica utilità, anche quelle con scopi di culto, che le nuove normative federale e cantonale hanno scorporato dall'art. 56 lett. g LIFD, risp. dall'art. 65 lett. f LT.

                                         5.5.

                                         Va comunque rilevato, a questo proposito, che alle associazioni e agli enti che svolgono attività di proselitismo non viene di regola riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale il requisito della pubblica utilità (CDT n. 263 del 15 ottobre 1990 in re P.; Rep. 1993 p. 255; CDT n. 5-94 del 22 marzo 1995 in re A.).

                                         A questa Camera non è dato di sapere se la Siloah Mission di Hallau continui a beneficiare dell'esenzione fiscale anche da quando è in vigore la LIFD, né, se così fosse, per quali motivi non sia stata inclusa nell'elenco intercantonale degli enti esenti, se per una dimenticanza o perché invece ritenuta avere scopi di culto o di proselitismo.

                                         Quest'ultimo è invece molto verosimilmente il motivo per il quale la __________ __________ di __________ risulta esclusa dall'elenco.

                                         Quest’ultima questione può comunque per il momento restare aperta, per quanto si dirà in seguito.

                                         5.6.

                                         Dovendosi già retrocedere gli atti del procedimento all'Ufficio di tassazione di __________ perché si determini concretamente sulla richiesta di deduzione per spese di cura, è opportuno che l'Autorità fiscale chiarisca meglio con l'omologa Amministrazione __________ le ragioni per le quali la __________ __________ non è inclusa nell'elenco intercantonale.

                                         Giova comunque ricordare che le questioni toccate al considerando precedente sono di rilievo  - e andranno quindi affrontate dall’autorità fiscale -  solo nella misura in cui l'importo della deduzione non superi sia per l'IC sia per l'IFD il 10% del reddito imponibile. In considerazione della deduzione, non irrilevante, per spese di cura, di cui il ricorrente dovrebbe verosimilmente beneficiare, l’importo già concesso in deduzione (fr. 2'850.-) non dovrebbe scostarsi di molto, se non addirittura superare l’importo massimo deducibile per liberalità.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto a’ sensi dei considerandi.

                                         §      Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 16 luglio 2001, gli atti del procedimento vengono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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