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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.84

6. Juni 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·912 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00084

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2000

in materia di:                 IC 95/96

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nell'elenco dei debiti allegato alla dichiarazione fiscale 1995/96, __________ __________, pensionato, inseriva un debito di fr. 662'237 nei confronti della __________ __________ di __________ e chiedeva altresì la deduzione dei relativi interessi passivi nella misura di fr. 46'356 in media annua.

                                         Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 24 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 45'509 per l'IC ed in fr. 49'809 per l'IFD e la sostanza imponibile in zero, negando in particolar modo la deduzione del debito nei confronti della __________ __________ e dei relativi interessi.

                                   2.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo all'Ufficio di tassazione, contestando il mancato riconoscimento del debito in questione.

                                         L'autorità fiscale rivolgeva allora al reclamante la richiesta di trasmetterle la decisione della Pretura "relativa all'esigibilità o meno del debito verso la ditta __________ __________ __________ ".

                                         Non avendo ricevuto alcuna risposta, l'Ufficio respingeva il gravame con decisione del 17 aprile 2000, adducendo che il contribuente non aveva ottemperato all'invito dell'autorità fiscale di esibire la sentenza di condanna.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ postulano il riconoscimento della deducibilità del debito di fr. 662'237, nei confronti della massa fallimentare __________ __________ __________. Spiegano che la massa in questione ha proposto la cessione ex art. 260 LEF di diversi crediti, fra cui quello di __________ __________. Pertanto, egli potrebbe essere condannato a pagare l'importo contestato, in caso di riattivazione della procedura creditoria già avviata dalla __________ __________ prima del fallimento.

                                   4.   4.1.

                                         La legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia un interesse di diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).

                                         Perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

                                         -  l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, ma basta che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

                                         -  il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

                                         4.2.

                                         Oggetto di un reclamo in materia fiscale possono essere unicamente questioni giuridiche attuali, le cui conseguenze gravano sul contribuente. Questioni giuridiche astratte, che non presentano alcuna relazione con il periodo di tassazione in discussione, ma che avranno conseguenze solo in seguito, non presentano interesse degno di tutela giuridica (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, III parte, 2a ediz., Basilea 1992, n. 14 all'art. 99 DIFD, p. 224).

                                         4.3.

                                         Nella fattispecie, i ricorrenti hanno impugnato la sola imposta cantonale sulla sostanza, che ammonta peraltro a zero. È quindi chiaro che manca un interesse attuale ad impugnare la tassazione IC 1995/96.

                                         Neanche l'argomento secondo cui il riconoscimento del debito avrebbe "carattere pregiudiziale", potendo influire sulle tassazioni future, comporta una diversa conclusione. Nulla impedisce infatti ai ricorrenti di riproporre le stesse contestazioni con riferimento alle tassazioni dei periodi successivi.

                                         Ne consegue che il ricorso deve essere considerato irricevibile.

                                   5.   Va comunque precisato, a titolo abbondanziale, che il ricorso dovrebbe essere respinto anche nel merito.

                                         Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

                                         La deducibilità è limitata ai debiti già esistenti e non si estende a quelli semplicemente prevedibili, in particolare agli obblighi di garanzia e di fideiussione. Inoltre, deve trattarsi di debiti effettivi, che si deve seriamente contare che debbano essere adempiuti (Höhn/Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 8a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1997, § 15, n. 21, p. 386).

                                         Nel caso in discussione, i ricorrenti stessi spiegano di non considerarsi debitori nei confronti della massa fallimentare __________ __________ __________. Esiste semplicemente la possibilità che la pretesa in questione, già oggetto di una precedente causa creditoria sospesa per l'intervenuto fallimento della società, venga riattivata dai creditori.

                                         Come si vede, non si tratta per niente di un debito effettivo, ma tutt'al più del rischio di essere condannato a pagare in seguito all'eventuale soccombenza in una procedura giudiziaria peraltro attualmente sospesa. Ma un tale rischio non costituisce debito deducibile, mentre potrebbe eventualmente giustificare un accantonamento, qualora il ricorrente esercitasse tuttora un'attività lucrativa indipendente (art. 28 cpv. 1 LT; art. 29 cpv. 1 LIFD).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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