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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.78

6. Juni 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·622 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00078

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 del 12 luglio 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ esponeva ai coniugi __________ e __________ __________ una sostanza di fr. 623'100.- (titoli e altri collocamenti di capitali: fr. 600'000.-; assicurazione vita riscattabile: fr. 23'100.-) e un reddito della sostanza di fr. 21'000.- (3,5% di fr. 600'000.-);

                                     -   che i contribuenti, assistiti dall'avv. __________, presentavano reclamo in tempo utile, contestando l'esposizione della sostanza e del relativo reddito e chiedendo nel contempo di essere sentiti;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto senza successo la produzione della documentazione relativa ad un aumento dei debiti non motivato venuto alla luce nella tassazione 1991-92, evadeva il reclamo riducendo di fr. 35'000.- la sostanza esposta nella notifica di tassazione (cfr. decisione su reclamo del 10 aprile 2000 e relativa motivazione);

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti, sempre assistiti dall'avv. __________, contestano nuovamente l'esposizione della sostanza e del relativo reddito, rilevando che l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ ha realizzato tutti i fondi di proprietà del contribuente (fatta eccezione di una particella del valore di stima ufficiale di fr. 57,33) e che i contribuenti sono sfiduciati al punto di non prestare più alcuna collaborazione nel reperire la documentazione richiesta dall'autorità fiscale;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione con memoria del 22 maggio 2000 propone di accogliere il ricorso malgrado la mancata collaborazione dei ricorrenti, considerato come, da un lato, l'ammontare degli attestati di carenza di beni ammonti oggi a fr. 196'000.-  e come, dall'altro, gli indebitamenti non giustificati risalgano in larga misura agli anni 1985-1990;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che questa Camera acconsente alla proposta di accoglimento del ricorso, per i motivi esposti dall'autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, apparendo del tutto verosimile che la sostanza esposta dall'Ufficio di tassazione ai contribuenti sia inesistente alla luce degli attestati di carenza di beni che li gravano;

                                     -   che pertanto dalla tassazione IC/IFD 1997-98 dei ricorrenti vanno stralciate sia la sostanza (cfr. 588'100.-) sia il relativo reddito (fr. 21'000.-);

                                     -   che il presente ricorso sarebbe stato evitabile se, da un lato, i ricorrenti avessero maggiormente collaborato e, dall'altro, l'Ufficio di tassazione non avesse omesso, come ha dato atto nelle proprie osservazioni, di convocare il patrocinatore dei ricorrenti, dando seguito alla sua richiesta di essere sentito;

                                     -   di ciò il giudice terrà conto nel commisurare le ripetibili (art. 231 cpv. 5 LT).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su reclamo del 10 aprile 2000 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Al ricorrente vengono riconosciuti fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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