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Ticino Camera di diritto tributario 17.03.2000 80.2000.41

17. März 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·783 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00041

Lugano 17 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2000

in materia di:                 IC 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 15 marzo 1999 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________ la tassazione IC 1997-98, in cui gli esponeva un reddito della sostanza lordo di fr. 16'735.- e un reddito imponibile di fr. 9'305.-, nonché una sostanza lorda di fr. 270'320.- e una sostanza imponibile di fr. 192'423.-;

                                     -   che il 28 aprile 1999 il contribuente presentava un reclamo, redatto in lingua tedesca, contro la notifica della tassazione;

                                     -   che con due distinte lettere del 30 aprile 1999 l'Ufficio di tassazione assegnava un termine al contribuente fino al 26 maggio 1999 in primo luogo per presentare la traduzione in lingua italiana del reclamo, pena l'irricevibilità del medesimo e, in secondo luogo, per giustificare il ritardo nella presentazione del ricorso e motivare così la richiesta di restituzione del termine;

                                     -   che l'11 maggio 1999 il contribuente presentava la traduzione del ricorso;

                                     -   che il 14 febbraio 2000 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, rilevando che il contribuente non aveva in alcun modo motivato il ritardo nel presentare il reclamo;

                                     -   con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente rileva sostanzialmente di essere stato malato e di aver subito l'impianto di un "pace-maker" e di aver mandato la traduzione del reclamo entro il termine assegnatogli, lamentando poi d'aver ricevuto una lettera dall'Ufficio di tassazione datata 26 maggio 1999, in cui gli si confermava che il reclamo sarebbe stato esaminato;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   che, nel caso in esame, il contribuente ha dato unicamente seguito all'invito di tradurre il reclamo, ma non a quello di giustificare il ritardo e sostanziare così la domanda di restituzione del termine;

                                     -   che in simili condizioni l'Ufficio di tassazione non poteva far altro che dichiarare tardivo il reclamo, in quanto presentato dopo la scadenza del termine di trenta giorni;

                                     -   che lo scritto dell'Ufficio di tassazione del 26 maggio 1999 è unicamente una comunicazione d'ordine, nella quale si attira l'attenzione dei contribuenti sul fatto che non tutti i reclami possono essere evasi immediatamente;

                                     -   che detto scritto non costituisce quindi in alcun modo una decisione incidentale, con la quale l'Ufficio di tassazione garantisce al contribuente l'esame del merito del reclamo, facendo astrazione dagli aspetti meramente formali, d'ordine relativi alla tempestività;

                                     -   che nemmeno in questa sede il ricorrente giustifica in alcun modo il ritardo;

                                     -   che a nulla giova affermare che egli non risiedeva a __________, poiché tutte le comunicazioni dell'Ufficio di tassazione, compresa la notifica della tassazione, gli sono state intimate al suo domicilio di __________ e sono state regolarmente ricevute;

                                     -   che non basta affermare d'essersi dovuto sottoporre all'impianto di un "pace-maker", senza minimamente suffragare tale affermazione con documenti di cui risulti quanto meno la data dell'intervento, la durata della degenza ospedaliera e quant'altro;

                                     -   che è in ogni caso incontestato che il reclamo, spedito il 28 aprile 1999 contro la notifica di tassazione del 15 marzo 1999 è manifestamente tardivo;

                                     -   che in simili condizioni la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione del 14 febbraio 2000 deve essere confermata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   l presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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