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Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.2000.33

2. Mai 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,673 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00033

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: dr. jur. __________. __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città gli infliggeva, con decisione del 12 marzo 1998, una multa disciplinare di fr. 50, avvertendolo che, in caso di mancato adempimento dei suoi obblighi entro ulteriori dieci giorni, avrebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio.

                                         Il contribuente non dava seguito a tale diffida, con la conseguenza che, con decisione del 12 luglio 1999, l'autorità fiscale gli notificava la tassazione IC/IFD 1997/98, stabilita per apprezzamento. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 53'300 per l'IC ed in fr. 57'900 per l'IFD, mentre la sostanza imponibile risultava pari a zero.

                                   2.   Il contribuente ritornava all'autorità fiscale la suddetta decisione, unitamente ad uno scritto del 16 luglio 1999, nel quale asseriva di avere chiesto il proprio fallimento e di essere in attesa della realizzazione dei propri beni all'incanto. Concludeva invitando l'autorità fiscale a continuare "con una procedura d'incasso seguendo le normali vie legali", se ritenesse di poter ricevere qualcosa da lui.

                                         Considerando lo scritto in questione come un reclamo contro la tassazione 1997/98, l'Ufficio di tassazione inviava al contribuente, con raccomandata del 23 novembre 1999, una lettera nella quale gli faceva presente che il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed indicare i mezzi di prova. Seguiva l'attribuzione di un termine fino al 15 dicembre 1999 per completare il reclamo, con l'avvertimento che, scaduto infruttuoso, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile per l'imposta cantonale.

                                         Con decisione del 24 gennaio 2000, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo in materia di IC e lo respingeva per quanto concerne l'IFD. Nella motivazione, spiegava che il reclamante non aveva adempiuto all'obbligo, previsto dalla legge per il caso della tassazione d'ufficio, di dimostrare che quest'ultima è manifestamente inesatta.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l'annullamento della decisione impugnata. Spiega di non svolgere più alcuna attività lucrativa da oltre un anno e di avere recentemente ottenuto il versamento dell'indennità straordinaria cantonale di disoccupazione. Contesta di avere ricevuto i redditi contenuti nelle decisioni dell'autorità fiscale e lamenta la violazione, da parte dell'Ufficio di tassazione, del suo diritto di essere sentito.

                                    I.   Imposta federale diretta

                                   1.   1.1.

                                         L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         1.2.

                                         Il legislatore federale ha definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una tassazione per apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che, vigente il Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD) del 1940, aveva esteso le condizioni previste da quest’ultimo. L’art. 92 cpv. 1 DIFD infatti limitava la possibilità di intraprendere una tassazione d’ufficio ai soli casi in cui il contribuente avesse violato i propri obblighi procedurali («il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli, se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti»). Il Tribunale federale aveva però chiarito che una tassazione d’ufficio deve poter essere eseguita anche nei casi in cui l’autorità fiscale, alla luce dell’insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me. cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).

                                         Condizione imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato (il datore di lavoro che non compila il certificato di salario). L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).

                                   2.   2.1.

                                         Una volta che l’autorità di tassazione abbia proceduto alla tassazione d’ufficio, si tratta di stabilire quali rimedi giuridici siano a disposizione del contribuente.

                                         Anche a tale proposito, la nuova legge federale modifica la situazione preesistente.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Vigente l’abrogato DIFD, infatti, si doveva distinguere fra due ipotesi:

                                         •  nel caso in cui i fattori accertati d’ufficio fossero aumentati in misura superiore al 20% rispetto all’ultima tassazione definitiva, il contribuente aveva il diritto di postulare una verifica della tassazione d’ufficio, mediante reclamo o ricorso; la sola differenza rispetto all’impugnazione di una tassazione ordinaria era data dal fatto che il contribuente doveva provare l’inesattezza della valutazione intrapresa dall’autorità fiscale (inversione dell’onere probatorio);    

                                         •  se, invece, la variazione rispetto all’ultima tassazione era inferiore alla misura enunciata, il contribuente poteva soltanto far valere, con i rimedi giuridici, l’assenza dei presupposti per una tassazione d’ufficio (adempimento degli obblighi di collaborazione, mancata diffida, termine troppo breve, esistenza di una scusante) oppure un abuso del potere di apprezzamento (RF 44/1989 p. 435 = ASA 58 p. 670; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 51 ad art. 92 DIFD, p. 187; cfr. sentenza CDT n. 264-65 del 6 dicembre 1993, in RDAT I-1994 p. 336; CDT n. 290 del 12 dicembre 1994 in RDAT I-1995 p. 348).

                                         2.2.2.

                                         Si noti che, secondo il Tribunale federale, la prova dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio poteva essere offerta dal contribuente non solo nella procedura di reclamo, ma anche in quella di ricorso. Infatti, entrambi i rimedi giuridici erano caratterizzati dalla piena cognizione che spetta alle autorità che ne erano investite. Con la, pur tardiva, ripresa della collaborazione da parte del contribuente che si era dapprima lasciato tassare d’ufficio, l’autorità di reclamo o di ricorso poteva dunque servirsi degli stessi mezzi d’indagine che spettavano all’ufficio in sede di tassazione. Della circostanza che il contribuente non avesse ottemperato (tempestivamente) ai suoi obblighi di collaborazione si poteva tener conto in sede di attribuzione delle spese giudiziarie (RF 44/1989 p. 438; RDAT I-1994 p. 337).

                                         2.2.3.

                                         Dall’esame delle disposizioni che disciplinavano la tassazione d’ufficio e dalla giurisprudenza citata, la Camera di diritto tributario aveva fatto discendere la conseguenza che l’autorità di tassazione non poteva dichiarare irricevibile un reclamo contro una tassazione d’ufficio, nel caso in cui il contribuente avesse contestato la valutazione effettuata senza peraltro produrre le prove dell’inesattezza dell’apprezzamento effettuato, proprio perché altrimenti sarebbe stata pregiudicata la facoltà di interporre ricorso e quindi di riprendere eventualmente la collaborazione precedentemente negata.

                                         Tale conclusione era dettata, da un lato, dall’assenza di una disposizione che consentisse all’autorità di reclamo di pronunciare l’irricevibilità del reclamo per mancata produzione di prove, e, dall’altro, dall’esplicita affermazione del Tribunale federale, secondo cui il contribuente poteva apportare la prova dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio anche in sede di ricorso (RDAT I-1994 p. 336).

                                         2.3.

                                         Anche in relazione ai rimedi giuridici a disposizione del contribuente tassato d’ufficio la nuova legge si discosta da quella abrogata.

                                         Per l’art. 132 cpv. 3 LIFD, infatti, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

                                         2.3.1.

                                         Come si vede, il legislatore ha rinunciato alla preclusione del diritto di reclamo prevista dall’art. 92 cpv. 1 DIFD, in considerazione dei dubbi circa la costituzionalità di tale disposizione; una analoga norma cantonale era già stata dichiarata incostituzionale e perciò inapplicabile dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, a causa del suo carattere punitivo (cfr. Känzig/Behnisch, op. cit., n. 51 ad art. 92 DIFD, p. 188; Zweifel, op. cit., p. 134).

                                         2.3.2.

                                         La nuova legge pone peraltro due requisiti che la normativa previgente non conosceva: il contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione ed il reclamo deve essere motivato. Secondo il Messaggio che accompagnava il disegno di legge del Consiglio federale del 1983, tale disciplina è ispirata alla legislazione di alcuni cantoni; il governo menziona espressamente, a titolo di esempi, l’art. 90 cpv. 3 della legge tributaria di Zurigo e l’art. 109 cpv. 3 di quella di San Gallo (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 133).

                                         Per valutare il significato e la portata del riferimento alla manifesta inesattezza della tassazione per apprezzamento, è dunque opportuno esaminare la giurisprudenza che si è sviluppata intorno alle disposizioni cantonali in questione (cfr. Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA 61 p. 437).

                                         Ebbene, nelle leggi cantonali che esigono dal contribuente la prova dell’inesattezza della tassazione d’ufficio, si è voluta così stabilire un’inversione dell’onere della prova (Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 647). Per contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire il vero.

                                         2.3.3.

                                         Vi sono dunque due possibili sviluppi della situazione.

                                         •  Se il contribuente apporta la prova dell’inesattezza dell’apprezzamento effettuato, la tassazione d’ufficio è annullata e deve esserne intrapresa una “ordinaria” (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 143). La tassazione d’ufficio apparirà infatti in ogni caso “manifestamente inesatta”, se è stato possibile accertare la vera situazione di fatto, nell’ambito della procedura di reclamo (Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 144 s.).

                                         •  Se la prova dell’inesattezza della tassazione non è stata portata, la tassazione d’ufficio rimane in linea di principio in vigore, mentre l’obbligo per l’autorità di tassazione di procedere ad indagini d’ufficio non rinasce. Ciò non toglie, tuttavia, che l’autorità di tassazione, facendo uso del proprio potere di apprezzamento, possa sottoporre ad una verifica la tassazione d’ufficio. Alla luce di una simile verifica, condotta sulla base degli atti, una tassazione per apprezzamento apparirà “manifestamente inesatta”, quando la stima effettuata si sarà rivelata in contrasto coi fatti ed in particolare quando è evidente che essa si fonda su basi, su metodi o su strumenti di valutazione errati o comunque inconciliabili con la situazione del singolo caso (Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437 s.; Meister, op. cit., p. 145).

                                   3.   3.1.

                                         Venendo all’esame della fattispecie concreta, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante la diffida e la successiva multa disciplinare. In seguito, il 16 luglio 1999, ha scritto alla stessa autorità, contestando la notifica ricevuta.

                                         L’autorità di tassazione lo ha allora invitato a motivare il reclamo ed a indicare i mezzi di prova per dimostrare la "manifesta inesattezza" della tassazione per apprezzamento, avvertendolo che, in caso di assenza ingiustificata, il reclamo sarebbe stato deciso senza ulteriori convocazioni. Non essendo pervenuta alcuna risposta, l’autorità ha respinto il reclamo, non disponendo dei presupposti per una tassazione diversa da quella impugnata.

                                         3.2.

                                         Come detto, l’art. 132 cpv. 3 LIFD esige che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (STF del 21 novembre 1997 in DTF 123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale; l’Alta Corte si richiama, a tale riguardo, alla prassi sviluppata in materia di ricorso di diritto pubblico allo stesso Tribunale federale: un’impugnativa che non adempia le esigenze di motivazione dell’art. 90 cpv. 1 lett. b OG, viene infatti dichiarata inammissibile, malgrado una simile conseguenza non scaturisca esplicitamente dal testo di legge (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c); analogamente, un ricorso di diritto amministrativo, la cui motivazione sia insufficiente, è dichiarato irricevibile, sebbene una simile conseguenza non sia esplicitamente indicata all’art. 108 cpv. 1 OG (DTF 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2).

                                         Nell’affermare che l’esame di merito di una tassazione impugnata con reclamo dipende dall’esistenza di una motivazione, la Corte federale ha poi invocato “importanti interessi pubblici”. In tal modo si evita infatti che un contribuente, il quale ha omesso di adempire i propri obblighi di collaborazione ed è stato tassato d’ufficio, possa ostacolare notevolmente il lavoro dell’amministrazione, presentando un reclamo assolutamente immotivato, per poi difendersi e produrre la documentazione richiesta in sede di ricorso (DTF 123 II 552, consid. 4e).

                                         3.3.

                                         Il Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).

                                         3.4.

                                         Nel caso in esame, notificando al contribuente la tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale non ha indicato l’esistenza dei requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD; tuttavia, ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha attribuito al contribuente un termine per sanarlo, avvertendolo che, in caso di inosservanza, la decisione impugnata sarebbe stata confermata.

                                         Mancando, per l'IFD, la comminatoria dell'irricevibilità, nella lettera con cui l'autorità di tassazione ha invitato il contribuente, il 23 novembre 1999, a motivare il reclamo e indicare i mezzi di prova, questa Camera ha scritto al ricorrente, in data 9 marzo 2000, attribuendogli un ulteriore termine fino al 20 marzo 2000, per adempiere i requisiti indicati all'art. 132 LIFD, ed in particolare per inoltrare la dichiarazione fiscale 1997/98, con gli allegati necessari. La lettera in questione si concludeva con l'avvertenza che, se la documentazione richiesta non fosse pervenuta alla Camera entro il 20 marzo 2000, il ricorso in materia di IFD sarebbe stato dichiarato irricevibile.                                                                                

                                         In simili circostanze, di fronte all’inosservanza dell’invito della Camera di diritto tributario, non si può che dichiarare irricevibile il ricorso in materia di IFD.

                                   II.   Imposta cantonale

                                   1.   1.1.

                                         Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         1.2.

                                         Diversa, rispetto al diritto federale, è per contro la disciplina dei rimedi giuridici, in materia di diritto cantonale. Contro ogni decisione di tassazione e non solo contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Il reclamante deve indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità  (art. 206 LT).

                                         Il legislatore ticinese ha voluto discostarsi dalla scelta di quello federale ed esigere l’obbligo di motivare i reclami, non solo contro le tassazioni d’ufficio, per ragioni pratiche ed in particolare per limitare il numero di ricorsi alla Camera di diritto tributario (Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 13 ottobre 1993, p. 105).

                                         1.3.

                                         Che la motivazione del reclamo rappresenti un presupposto di validità del gravame è, nel diritto cantonale, più chiaro che in quello federale. Come detto, infatti, l’art. 206 cpv. 2 precisa che, in mancanza di una motivazione o di un’indicazione dei mezzi di prova, al reclamante deve essere assegnato un congruo termine per rimediarvi o per essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità. Per venire incontro al contribuente, dunque, gli si offre anche la possibilità di rimediare, con un’audizione, alle carenze formali del reclamo; in tal modo, un reclamo formalmente irricevibile (poiché ad esempio non motivato) diventa ricevibile a tutti gli effetti e deve essere esaminato nel merito (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: Borghi/Bernasconi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).

                                   2.   Come già rilevato nella parte della sentenza che si riferisce all'imposta federale diretta, l'autorità fiscale, ricevuto il reclamo generico del contribuente contro la tassazione d'ufficio, ha provveduto, con scritto del 23 novembre 1999, a invitarlo a indicare le motivazioni, i fatti su cui esse si fondano ed i mezzi di prova, avvertendolo nel contempo che, in caso di inosservanza, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Non essendo stato dato alcun seguito alla richiesta in questione, l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il gravame, con la decisione impugnata.

                                         In simili circostanze, questa Camera non può fare altro che constatare la sopravvenuta res judicata della notifica della tassazione, non essendo stati adempiuti, né con il reclamo né nella procedura che ne è seguita, i presupposti cui la legge tributaria subordina l'ammissibilità dei reclami.

                                         Neppure con il successivo ricorso, del resto, la collaborazione del ricorrente è ripresa. Le considerazioni contenute nel ricorso, circa il fallimento pronunciato nel 1998 e le difficoltà nell'avviare una nuova attività lucrativa, non possono evidentemente portare ad una diversa conclusione, non solo perché giungono dopo che la procedura di reclamo si era conclusa con la pronuncia di irricevibilità, ma ancor più per il fatto che non si riferiscono al periodo di computo determinante per la tassazione impugnata. Tutta la documentazione prodotta si riferisce infatti a fatti posteriori alla fine del periodo di computo 1996/97.

                                  III.   Gratuito patrocinio

                                         Il ricorso si conclude con la domanda del ricorrente di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

                                         L'attestato comunale per l'ammissione al gratuito patrocinio, il cui invio è stato annunciato con il ricorso, non è mai pervenuto alla Camera. 

                                         Comunque, anche volendo ammettere l'indigenza del ricorrente, ad opporsi all'accoglimento della sua richiesta è la carenza del secondo presupposto da cui dipende la concessione del gratuito patrocinio: occorre infatti che il procedimento non sia manifestamente infondato nel merito o irricevibile in ordine (DTF 111 Ia 279; 104 Ia 73).

                                         Come risulta dalle considerazioni che precedono, il ricorso è manifestamente infondato. Anche in materia di IFD, dove il ricorrente avrebbe potuto approfittare del fatto che l'autorità fiscale aveva omesso di avvertirlo dei presupposti per l'impugnazione della tassazione d'ufficio e delle conseguenze dell'inosservanza dei requisiti di legge, egli non solo non ha ripreso la collaborazione con l'autorità fiscale, allegando al ricorso la dichiarazione fiscale e la documentazione idonea a dimostrare la "manifesta inesattezza" della tassazione per apprezzamento, ma neppure si è degnato di rispondere allo scritto con cui il Presidente di questa Camera gli ha attribuito un ultimo termine per rimediare alle proprie inadempienze. In materia di IC, poi, dinanzi ad una decisione di irricevibilità del reclamo, doveva essere evidente – se non al ricorrente stesso, almeno al suo avvocato – che non aveva alcun senso un ricorso.

                                         La Camera di diritto tributario rinuncia comunque a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Il ricorso in materia di IFD è irricevibile.

                                         1.2.  Il ricorso in materia di IC è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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