Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 05.01.2001 80.2000.207

5. Januar 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,038 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00207

Lugano 5 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00 intermedia

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________, nato nel 1965, è stato vice-direttore dell'Ospedale __________ __________ __________ di __________ fino alla fine di gennaio del 1999. Dal 22 febbraio successivo lavora presso __________ nel settore della gestione patrimoniale.

                                         Il 29 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui gli esponeva il reddito del lavoro (quale vicedirettore dell'__________) conseguito negli anni di computo 1997-98. La decisione passava incontestata in giudicato.

                                         1.2.

                                         Il 2 ottobre 2000 il contribuente presentava all'Ufficio di tassazione una domanda di tassazione intermedia, spiegando che il suo lavoro è radicalmente mutato e che la sua retribuzione annua è scesa da fr. 130'710.- a fr. 72'794.-.

                                         Con decisione del 4 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva la domanda, rilevando che il cambiamento di professione con riduzione dello stipendio non è motivo di tassazione intermedia.

                                         1.3.

                                         Il reclamo presentato dal contribuente l'8 ottobre 2000 veniva respinto con decisione del 7 novembre.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ rinnova in questa sede la domanda di tassazione intermedia.

                                         Dei motivi del ricorso, come pure di quelli della decisione impugnata, verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                   3.   3.1.

                                         Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).

                                         All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

                                         a)     per il periodo fiscale in corso:

                                                 •   per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

                                                 •   per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).

                                         b)     per il periodo fiscale successivo:

                                                 in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).

                                         La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD,  56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD,  56 cpv. 2 LT).

                                         3.2.

                                         La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).

                                         Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:

                                         a)     divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

                                         b)     mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a  cambiamento di professione;

                                         c)     devoluzione per causa di morte

                                                 (artt. 45 LIFD, 55 LT).

                                         Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).

                                   4.   Nel ricorso vien fatto valere che __________ __________ ha cambiato professione nel momento in cui, lasciata l'attività dirigenziale (vicedirettore) presso l'Ospedale __________ __________ __________ di __________, ha iniziato a lavorare per __________ nel settore della gestione patrimoniale.

                                         4.1.

                                         4.1.1.

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., consid. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).

                                         4.1.2.

                                         Vi è inoltre cambiamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio CDT del 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216; CDT n. __________.__________.__________ del 10 maggio 1996 in re A. M.). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 consid. 2; 101 Ib 402 consid. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare.

                                         In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria). Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (cfr. STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.).

                                         Semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT del 18 aprile 1979 in re Lo.; del 16 marzo 1981 in re Ma.: del 21 settembre 1981 in re St.; del 17 dicembre 1984 in re To.; STF del 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Così ancora recentemente la tassazione intermedia è stata negata, ad esempio, a un architetto indipendente, che ha semplicemente subito una riduzione drastica del reddito aziendale (CDT n. __________.__________.__________ del 12 novembre 1996 in re R.U., confermata da STF del 19 febbraio 1998). Parimenti, un contribuente che, raggiunta l' età del pensionamento, continua la propria attività lucrativa, seppure a tempo parziale, riducendo progressivamente l' orario di lavoro e di conseguenza anche il salario, non ha diritto ad una tassazione intermedia per mutamento della professione (CDT n. __________.__________.__________ del 3 settembre 1997 in re E. D.).

                                         Analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; CDT del 17 dicembre 1984 in re G. To.).

                                         Ancora recentemente questa Camera ha negato il diritto ad una tassazione intermedia per mutamento di professione a un ingegnere attivo quale dipendente di una società elettrica e accessoriamente quale docente, che è progressivamente passato a svolgere la sola attività di insegnante (CDT n. __________.__________.__________ del 15 giugno 1998 in re V. G.).

                                         Non va infine dimenticato che la normativa sulla tassazione intermedia costituisce un’eccezione alla regola della tassazione sul passato o praenumerando, e che, come tale, va interpretata restrittivamente (CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re A. C.).

                                         4.2.

                                         In caso di tassazione intermedia per mutamento di professione la legge richiede altresì che il mutamento delle basi dell'attività lucrativa sia essenziale (art. 55 lett. c LT; art. 45 lett. b LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza si richiede una variazione quantitativa di almeno il 20% (cfr. DTF 109 Ib 12 consid. 2; 101 Ib 402 consid. 2b e rif. in ognuna; STF del 10 settembre 1985 in re M.N.; CDT n. 206 del 28 agosto 1992 in re Ca.; CDT n. 375 del 22 novembre 1989 in re. P.).

                                         4.3.

                                         4.3.1.

                                         Nel caso in esame, il requisito quantitativo non è in discussione, poiché il salario del ricorrente ha subito una drastica riduzione, da ca. fr. 130'000.- all'anno a meno di fr. 75'000.-, quanto meno per il periodo durante il quale ha seguito il corso base e la tappa successiva di formazione interna, in attesa di poi seguire il corso in vista di conseguire il diploma federale di analista finanziario e amministratore di patrimoni.

                                         4.3.2.

                                         Non appare invece adempiuta, a mente di questa Camera, la condizione qualitativa.

                                         Vero è che il ricorrente è passato dal settore ospedaliero a quello bancario, lasciando per altro una funzione dirigenziale per assumerne una apparentemente di minor profilo, perlomeno nella fase iniziale. È nondimeno vero che alla base delle due attività, tenuto conto anche della maggior mobilità interna all'azienda che gli offre l'occupazione bancaria quale gerente di patrimoni, vi è una formazione di base comune nel campo dell'economia idonea, da un lato, a offrire sbocchi assai diversificati e, dall'altro, a permettere formazioni mirate, settoriali, a seconda delle esigenze del datore di lavoro.

                                         La situazione del ricorrente non appare sostanzialmente dissimile dai casi sopra menzionati relativi a cambiamenti di attività in ambito amministrativo-commerciale, per i quali è stata negata l'esistenza dell'elemento qualitativo.

                                         4.3.3.

                                         Né soccorrono la tesi ricorsuale le sentenze allegate al ricorso.

                                         Sia la sentenza di questa Camera del 4 settembre 1989 (cfr. RDAT 1992, N. 13t/l), sia la sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 115 Ib 10 ss. hanno negato, nei due casi, l'esistenza di un motivo di tassazione intermedia, nonostante l'esistenza di una cambiamento d'attività salariata non dissimile da quello sottoposto a giudizio dal qui ricorrente. Anzi, significative appaiono proprio le considerazioni conclusive del Tribunale federale (DTF 115 Ib 12 s., consid. 4b), che, ribaltando la sentenza cantonale zurighese, sottolinea come il ridimensionamento delle responsabilità nella nuova occupazione non basti a sostanziare globalmente un mutamento della struttura occupazionale tale da giustificare la concessione della tassazione intermedia.

                                         Non va d'altra parte dimenticato che la nuova occupazione abbracciata dal ricorrente, dopo adeguata formazione specifica e ancor più dopo l'ottenimento del diploma federale, gli offre una ben diversa mobilità professionale interna all'azienda, segnatamente maggiori possibilità di carriera e di reddito che non quella di vicedirettore dell'__________, senza che il realizzarsi di tali aspettative possa dar luogo a tassazione intermedia.

                                         4.3.4.

                                         Non sono quindi dati, a mente di questa Camera, quei cambiamenti incisivi che vengono richiesti dalla giurisprudenza per accedere alla richiesta di una tassazione intermedia, che  - come già si è ricordato -  rappresenta pur sempre un'eccezione nell'ambito del sistema di tassazione biennale sul passato.

                                         Aderire in un simile caso alla richiesta ricorsuale significherebbe di fatto far assurgere l'istituto della tassazione intermedia a regola e introdurre surrettiziamente la tassazione sul presente ogni qual volta vi sia un cambiamento di datore di lavoro.

                                         In simili condizioni il ricorso non può che essere respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico de ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.207 — Ticino Camera di diritto tributario 05.01.2001 80.2000.207 — Swissrulings