Incarto n. 80.2000.00204
Lugano 5 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2000
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________, domiciliato a __________, svolge l'attività di __________;
- che il contribuente, nella dichiarazione fiscale 1997/98, esponeva un reddito del lavoro di complessivi fr. 25'030 sui due anni, chiedendo poi la deduzione di fr. 9'430;
- che, con decisione del 15 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale aggiungeva al reddito dichiarato un reddito d'altra fonte di fr. 14'000 in media annua, con la conseguenza che il reddito imponibile ammontava a fr. 23'281 in media annua;
- che, con scritto del 20 novembre 1999, curiosamente considerato reclamo da parte dell'autorità di tassazione, il contribuente così si esprimeva:
«Aloha, gente di spiccate doti umoristiche. Vi rispedisco la notifica di tassazione con le correzioni del caso (spese a mio carico!). Fatene quel che volete, anche se io un'idea ce l'avrei. Auguri di buon 2000 a tutti e "sü da cò". __________ __________»;
- che alla cartolina in questione era effettivamente allegata la notifica, che recava delle correzioni e delle aggiunte manoscritte;
- che, con decisione del 13 novembre 2000, l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il reclamo, riducendo il reddito d'altra fonte a fr. 5'000 in media annua e il reddito imponibile a fr. 13'781;
- che, con un'ulteriore lettera all'Ufficio di tassazione, in data 13 novembre 2000, __________ __________ scriveva testualmente:
«Salve. Dunque: io non capisco. Una lettera viene spedita il 13 novembre e arriva l'11 nov., e dello stesso anno! Mah…
Poi: un anno fa, circa, vi dico che il mio reddito d'altra fonte non è 14'000.- fr. ma 4'200.- fr. e sulla notifica di tassazione ci sta scritto 5'000.- fr.; 1 anno dopo; 1 anno dopo?…
Cioè: io veramente non capisco.
Ecco.
__________ __________»;
- che l'Ufficio di tassazione ha trasmesso lo scritto in questione alla Camera di diritto tributario, la quale si è rivolta al contribuente chiedendogli se lo stesso dovesse essere considerato quale ricorso;
- che il contribuente ha risposto con cartolina del 1° dicembre 2000, dando risposta affermativa e allegando pure copia di una fattura per l'acquisto di un saxofono, da dedurre quale spesa professionale;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che è anzitutto dubbio che lo pseudo-ricorso in esame possa essere considerato ricevibile;
- che, infatti, secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
- che, esprimendo una generosità spiegabile solo con l'atmosfera natalizia che avvolge questo Tribunale nei giorni in cui si trova ad esaminare la causa del ricorrente, questo giudice ritiene comunque di entrare nel merito delle sue argomentazioni ricorsuali, peraltro non del tutto ineccepibilmente circostanziate;
- che, infatti, il suddetto giudice è perfettamente consapevole del fatto che, se solo si azzardasse a chiedere al ricorrente di emendare il gravame in ossequio ai dettami dell'art. 227 cpv. 1 LT, dovrebbe subire un altro suo scritto, redatto verosimilmente nello stesso stile, non propriamente aulico, che caratterizza la precedente corrispondenza intercorsa con l'Ufficio di tassazione;
- che, venendo dunque all'esame della tassazione impugnata, si deve rilevare che il disaccordo fra il contribuente e l'autorità di tassazione si riduce alla quantificazione del reddito d'altra fonte, ammesso dal contribuente nella misura di fr. 4'200 e stabilito dall'Ufficio in fr. 5'000 in media annua;
- che, come risulta chiaramente dalla decisione su reclamo, il motivo dell'aggiunta di tale reddito d'altra fonte va ricercato nella sproporzione esistente fra le entrate dichiarate e le spese documentate;
- che, infatti, l'art. 204 cpv. 2 LT consente all'autorità di tassazione di eseguire la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
- che, a tal fine, l'autorità può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (art. 204 cpv. 2 LT);
- che, infatti, già considerando fra le entrate il contributo alle spese di locazione che proviene dai fratelli (fr. 4'200 al mese), la disponibilità mensile del ricorrente ammonta a circa fr. 600 ed è dunque nettamente inferiore al minimo vitale calcolato secondo le apposite tabelle della Camera per l'esecuzione e i fallimenti del Tribunale di appello;
- che appare quindi ancora vantaggiosa per il ricorrente la commisurazione del reddito d'altra fonte in fr. 5'000;
- che, quanto alla spesa di fr. 5'003 per l'acquisto del saxofono, l'Ufficio non ha potuto tenerne conto per l'evidente ragione che il ricorrente non aveva prodotto la relativa fattura né con la dichiarazione fiscale né con il successivo reclamo;
- che, comunque, prima ancora di porsi il problema della deduzione di tale costo come spesa professionale, è il caso di costatare che l'acquisto in questione diminuisce ulteriormente la disponibilità ai fini del calcolo del dispendio, incrementando di fr. 5'000 le spese nel biennio;
- che, in altre parole, il reddito d'altra fonte dovrebbe semplicemente essere aumentato di fr. 2'500;
- che, tuttavia, auspicando che il ricorrente sia in tal modo indotto ad esprimersi sempre più in musica e sempre meno in prosa, si ritiene di poter ammettere la deduzione dell'importo in questione come spesa professionale;
- che la tassazione impugnata può pertanto essere sostanzialmente confermata;
- che, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia comunque a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali, nell'interesse, più che del debitore, del creditore, cui almeno sarà risparmiato il pagamento delle spese esecutive per il loro incasso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: