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Ticino Camera di diritto tributario 13.12.2000 80.2000.199

13. Dezember 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,041 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00199

Lugano 13 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ lavora alle dipendenze dell'__________ di __________ e sua moglie __________ __________ __________ alle dipendenze della __________ __________ __________;

                                     -   che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 chiedevano la deduzione di un importo di fr. 5'600.- a titolo di doppia economia domestica;

                                     -   che nella notifica di tassazione del 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione concedeva ai contribuenti la deduzione per doppia economia domestica limitatamente a fr. 2'800.-, rilevando che, secondo l'art. 4 cpv. 3 DE, la stessa va ridotta della metà se il contribuente consuma i pasti alla mensa aziendale o se il datore di lavoro versa un contributo per il pranzo;

                                     -   che il reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisone del 20 novembre 2000, in cui si ribadisce l'applicabilità dell'art. 4 cpv. 3 DE e si osserva che, sia il marito sia la moglie possono usufruire delle prestazioni del datore di lavoro per il pranzo (mensa risp. contributo);

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti ripropongono la richiesta di dedurre per doppia economia domestica un importo complessivo di fr. 5'600.-, rilevando di non usufruire delle agevolazioni del datore di lavoro, poiché altrimenti sarebbero sempre costretti a pranzare separatamente e che il contributo di fr. 6.50 per pasto copre unicamente il bere e il caffè;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che dal reddito dell'attività dipendente sono deducibili, tra l'altro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD);

                                     -   che in materia di imposta federale diretta, secondo l' art. 6 cpv. 1 dell' Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un' attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (lett. b);

                                     -   che se il datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti , distribuzione di buoni , ecc.) o se il pasto è preso in una mensa , in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.);

                                     -   che nessuna deduzione è ammessa , data la mancanza di spese supplementari , quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall'autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (cfr. art. 6 cpv. 3 Ordinanza cit.);

                                     -   che analoga normativa vige in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche, del 27 ottobre 1998);

                                     -   che, segnatamente, se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6,50 il giorno o fr. 1'400.- l'anno, rispettivamente fr. 19,50 il giorno o fr. 4'200.l'anno) (cfr. art. 4 cpv. 3 1.a frase DE cit.; inoltre: allegato valido per il periodo fiscale 1999-2000 all' Ordinanza cit.);

                                     -   che se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4 cpv. 3 2.a frase DE cit.);

                                     -   che per costante giurisprudenza, in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD, secondo cui le spese deducibili dal reddito dell'attività dipendente sono unicamente quelle necessarie, la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pasto di mezzogiorno deve essere concessa al contribuente quando per comprovate ragioni mediche non può fare uso della mensa aziendale (CDT n. 267 del 15 ottobre 1990 in re L.T.; CDT n. __________.__________.__________ del 5 dicembre 1997 in re V. R.), ma quando il pasto non viene consumato alla mensa aziendale per ragioni di comodità personale o altro;

                                     -   che pacificamente __________ __________ può disporre, soltanto lo volesse, della mensa aziendale messagli a disposizione dal datore di lavoro;

                                     -   che sua moglie __________ __________ __________ beneficia di un contributo del datore di lavoro di fr. 6.50, che corrisponde esattamente alla metà del costo del pasto considerato dall'art. 4 cpv. e DE e dell'importo riconosciuto in altro settore dall'AVS/AI;

                                     -   che in simili condizioni la decisione dell'Ufficio di tassazione appare perfettamente corretta;

                                     -   che se è vero che i contribuenti nel precedente periodo fiscale hanno fruito di una deduzione superiore, è altrettanto vero che essi hanno beneficiato di una decisione non corretta dell'Ufficio di tassazione;

                                     -   che in simili condizioni il ricorso deve essere respinto, fiscalmente irrilevante essendo il desiderio, umanamente legittimo, dei coniugi __________ di consumare il pasto di mezzogiorno assieme.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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