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Ticino Camera di diritto tributario 13.12.2000 80.2000.182

13. Dezember 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,266 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00182

Lugano 13 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

  segretario:

  Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98 intermedia

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 20 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ ed __________ __________ __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, in cui il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 83'496.- e la sostanza in fr. 130'732.-.

                                         1.2.

                                         Lo stesso giorno l’Ufficio di tassazione notificava pure a __________ __________ __________ la tassazione intermedia per separazione a valere dal 28 novembre 1997. Rispetto alla tassazione ordinaria venivano stralciati il valore locativo e le rispettive deduzioni; veniva inoltre concessa la deduzione dell’importo di fr. 39'600.- erogato al coniuge a titolo di alimenti, come pure metà della deduzione per la figlia agli studi __________. Il reddito imponibile a __________ __________ __________ veniva pertanto ridotto a fr. 40'314.-.

                                         1.3.

                                         __________ __________ __________ presentava reclamo contestando la data stabilita dall’Ufficio di tassazione per il riparto delle partite, poiché si riferirebbe al secondo esperimento di conciliazione e non al primo, avvenuto il 9 dicembre 1996 quando per altro già abitava da diciotto mesi in un altro appartamento. Rilevava inoltre che dal mese di giugno trascorreva la maggior parte della settimana a __________, dove si era trasferito dal 1° ottobre 1997 per poi stabilirsi a __________ dal 1° dicembre 1997. Chiedeva pertanto che la separazione delle partite venisse retrodatata almeno al 1° gennaio 1997. Chiedeva inoltre di poter beneficiare delle deduzioni per figli a carico.

                                         1.4.

                                         Con decisione del 23 ottobre 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo:

                                         In base alle disposizioni della LT e della LIFD in vigore dal 1.1.95, la semplice circostanza della separazione di fatto dà diritto alla disgiunzione delle partite fiscali dei coniugi, ammesso che siano adempiuti cumulativamente i seguenti requisiti:

                    -assenza di un'abitazione coniugale;

                    -mancanza di una comunione domestica;

                    -esistenza di un domicilio proprio per ognuno dei coniugi;

                    -assenza dell'unione dei mezzi finanziari per l'abitazione ed il mantenimento;

                    -durata di almeno un anno della separazione di fatto.

                    Nel caso in esame, la separazione delle partite fiscali non può essere ammessa prima della data del verbale esperimento di conciliazione.

                    L'autorità di tassazione ritiene non siano adempiuti cumulativamente i requisiti per una separazione di fatto al 1.1.1997.

                    In particolare, il marito non ha mai avuto ufficialmente il domicilio in un luogo diverso da quello coniugale (__________, via __________ __________). Egli inoltre ha sempre provveduto finaziariamente alle necessità della famiglia secondo i bisogni. Solo con la convenzione del 9.5.98 sono stati definite chiaramente le prestazioni finanziarie alla moglie ed ai figli.

                    Secondo la giurisprudenza, i coniugi costituiscono un unico soggetto fiscale se vi è comunione di mezzi per l'esistenza, se il marito provvede per intero al mantenimento della moglie secondo i bisogni e non con importi esattamente determinati.

                                         Quanto alla contestata mancata concessione delle deduzioni per figli, si fa osservare che il contribuente, con la separazione delle partite fiscali, deduce l'intero importo (fr.800.- mensili) versato per il figlio __________.

                    Egli non può quindi beneficiare anche della deduzione per figli.

                    Per quanto riguarda la figlia __________, studentessa, maggiorenne, l'autorità di tassazione ha ritenuto di dover suddividere le deduzioni per figli a carico e per figli agli studi nella misura di 1/2 fra i genitori. Tale modo di procedere deve essere confermato anche in questa sede in considerazione del fatto che entrambi i genitori provvedono in modo importante al sostentamento della figlia, domiciliata a __________ presso la madre.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________, pur ribadendo che la separazione di fatto al momento del primo esperimento di conciliazione durava già da ben diciannove mesi (giugno 1995), afferma di non aver chiesto che la data della separazione fosse fissata prima del giorno in cui ebbe luogo l’ esperimento di conciliazione, ma di aver chiesto con lettera raccomandata del 23 agosto 1996, alla quale l’Ufficio di tassazione non avrebbe mai dato risposta, la disgiunzione delle partite fiscali, avendo egli spostato la propria residenza a __________ in via __________ __________.

                                         Conferma inoltre di essersi trasferito, dopo diversi periodi di lavori trascorsi saltuariamente nella Svizzera interna, dapprima a __________ (1° ottobre 1997) e in seguito a __________ (1° dicembre 1997), traendo la conclusione che il conteggio relativo alla separazione delle partite a partire dal 28 novembre 1997, intimatogli dall’Ufficio di tassazione, non corrisponde in nessun modo alla realtà.

                                         Ribadisce infine la richiesta di poter beneficiare della deduzione per figli, essendo a suo carico anche la figlia __________, studentessa, alla quale verserebbe un importo di fr. 900.- al mese.

                                   3.   Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

                                   4.   Come è stato spiegato nel ricorso, il ricorrente non contesta la data a partire dalla quale gli è stata concessa la tassazione intermedia, ma chiede che venga data risposta alla sua lettera del 23 agosto 1996 con cui chiedeva la disgiunzione delle partite.

                                         Dagli atti dell'incarto non risulta che l'Ufficio di tassazione abbia mai preso posizione sulla richiesta di disgiunzione delle partite secondo l'art. 12 LT e l'art. 13 LIFD.

                                         Su questo punto, questo giudice non può quindi far altro che retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione perché evada la domanda di riparto tra coniugi del 23 agosto 1996, nuovamente ribadita in questa sede.

                                   5.   Resta quindi da esaminare la richiesta di deduzione per figli dal momento della tassazione intermedia.

                                         5.1.

                                         Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5'600.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

                                         -  fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;

                                         -  fr. 3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;

                                         -  fr. 5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

                                         5.2.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6'000.–franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 5’100.– (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

                                         5.3.

                                         I presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell' Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della Divisione delle contribuzioni (ACC). Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio.

                                         D’altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 235). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In altri termini, il fine di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore dell'oggetto (“progressione diretta”), anche con questo ulteriore strumento che consente di ridimensionare le basi di computo (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 215).

                                         Per queste ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.

                                         5.4.

                                         Per la circolare n. 18/1995 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita fra i genitori.

                                         La stessa regola è prevista sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale diretta.

                                         5.5.

                                         La Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest'ultimo possa far valere la deduzione per figli prevista dall'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, n. 2 all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406).

                                         Recentemente, la prassi dell'AFC si è peraltro modificata: se il genitore perde il diritto alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico, prevista dall'art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l'altro genitore, quest'ultimo continua ad avere diritto alla deduzione per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122).

                                         5.6.

                                         La poc'anzi menzionata prassi dell'AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina.

                                         Anzitutto, ci si domanda come si possa giustificare il fatto che per i figli maggiorenni di genitori separati si concedano due deduzioni, mentre per i figli maggiorenni di una vedova o per i figli di due coniugi conviventi se ne ammette sempre una sola (Hauser, Zu den steuerlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsamen elterlichen Sorge, in ASA 68, p. 364).

                                         Inoltre, si fa osservare come il genitore che convive con il figlio divenuto maggiorenne sia già avvantaggiato dal fatto che gli alimenti non sono più assoggettati all'imposta a suo carico, tanto più che, con il venir meno dell'obbligo della cura e dell'educazione, il solo dovere che rimane a carico dei genitori è quello di fornire ai figli delle prestazioni finanziarie, cosa cui provvede però l'altro coniuge (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht unter Berücksichtigung der steuerund zivilrechtlichen Auswirkungen des neuen Scheidungsrechts, Zurigo 2000, p. 165).

                                         Altra critica concerne il riconoscimento della deduzione per persone bisognose, che presupporrebbe l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa da parte del beneficiario, condizione che non si verifica nel caso dello studente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, p. 166).

                                         Tale prassi è messa in discussione anche per la sua difficile applicabilità a livello cantonale: per il fatto che i cantoni prevedono spesso una deduzione per persone bisognose a carico inferiore a quella per figli, il coniuge che versa gli alimenti si ritroverebbe ad essere ingiustamente svantaggiato rispetto all'altro coniuge (Bosshard/Bosshard/Lüdin, p. 167).

                                         5.7.

                                         La commissione d'esperti, incaricata dal Dipartimento federale delle finanze di verificare il sistema d'imposizione delle famiglie, ha invece difeso il sistema vigente, respingendo la proposta di dedurre gli alimenti versati al figlio maggiorenne, per il fatto che una simile modifica non sarebbe idonea a migliorare la Zahlungsmoral del debitore dei contributi. Piuttosto, la Commissione si è posta il problema della parità di trattamento con i figli maggiorenni in matrimoni intatti: coniugi con figli maggiorenni in formazione hanno infatti diritto ad una deduzione per figli e non a una per figli e ad una per persona bisognosa a carico; di conseguenza, sarebbe giusto suddividere la deduzione fra entrambi i genitori, se tutti e due contribuiscono al mantenimento e alla formazione del figlio con prestazioni in denaro o in natura. Anche la commissione ha poi contestato che un figlio in formazione possa considerarsi incapace di esercitare un'attività lucrativa (Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung [Kommission Familienbesteuerung], erstattet dem Eidgenössischen Finanzdepartement Bern 1998, p. 47).

                                         5.8.

                                         In dottrina, non mancano poi voci che chiedono semplicemente l'estensione della deduzione degli alimenti anche al caso dei figli maggiorenni. Negarla potrebbe, secondo questa opinione, produrre effetti assai gravosi sul genitore che dovesse trovarsi a mantenere più figli che diventano maggiorenni nel lasso di un tempo breve. D'altronde, l'eventuale imposizione dei contributi presso i figli stessi non avrebbe particolari effetti, non disponendo i figli di altri redditi elevati cui gli alimenti si troverebbero cumulati (Schwenzer, Scheidungsrecht - Praxiskommentar, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, Anhang Steuern, n. 59, p. 729). 

                                         5.9.

                                         In una recentissima sentenza (cfr. CDT n.  __________.__________.__________ del 7 novembre 2000 in re A. D.B.), questa Camera, nel caso di un figlio che vive presso la madre, ricevendo dal padre un importo mensile di fr. 900.-, ha comunque confermato in materia di IFD la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni di concedere la deduzione per persona bisognosa a carico al genitore che versa gli alimenti al figlio maggiorenne, osservando tra l’altro:

                                         Secondo l'art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD non basta tuttavia che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico.

                                         La condizione che si tratti di “erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person” è stata verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede appunto la deduzione per persone bisognose “für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen”, che vengono mantenute dal contribuente (cfr. § 31 cpv. 4). Tale norma non viene quindi in nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione della capacità economica (“wirtschaftliche Leistungsfähigkeit”). L'assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. L'assenza di lavoro deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, pp. 220 e 224; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 20 febbraio 1997 in re M.C.; CDT n. __________.__________.__________ del 14 novembre 1997 in re M.G.).

                                         Malgrado che uno studente, che rinuncia a esercitare un'attività lucrativa perché è in formazione, non rientri chiaramente nella nozione di persona incapace di esercitare l'attività, questa Camera, come già si è detto (cfr. CDT n.  __________.__________.__________ del 7 novembre 2000 in re A. D.B.), ha nondimeno avallato in materia di IFD la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, in considerazione del fatto come tale trova applicazione in tutta la Svizzera, concedendo, ai fini del calcolo dell'imposta federale diretta, la deduzione per persona bisognosa a carico.

                                   6.   6.1.

                                         Nel caso in esame il ricorrente, nella convenzione del 9 maggio 1998 che regola le conseguenze accessorie della separazione, si è impegnato a versare un contributo alimentare per il (solo) figlio __________, nato nel 1982, di fr. 800.- mensili, ritenuto per contro che gli assegni familiari, compresi quelli che gli sarebbero eventualmente versati per gli altri due figli maggiorenni, __________, nata nel 1974 e __________, nato nel 1982, gli sarebbero rimasti acquisiti.

                                         Egli afferma inoltre nel ricorso di versare alla figlia maggiore, __________, nata nel 1974, un importo mensile di fr. 900.- per gli studi.

                                         6.2.

                                         È senz’altro a giusta ragione che l’Ufficio di tassazione ha negato al ricorrente la deduzione per figli in relazione al minore, __________, nato nel 1982, poiché ancora minorenne.

                                         Per il figlio __________ il ricorrente beneficia infatti della deduzione dal reddito degli alimenti, che vengono invece esposti nella partita fiscale della madre. Su questo punto la decisione dell’Ufficio di tassazione va quindi confermata.

                                         6.3.

                                         Per la figlia __________, invece, dagli atti dell’incarto non è desumibile se e in quale misura il padre la aiuti con un contributo mensile ricorrente, che non può dedurre dalla propria partita fiscale a titolo di alimenti.

                                         Fosse comunque assodato un contributo di fr. 900.- mensili versato direttamente alla figlia maggiorenne per i suoi studi, la situazione non sarebbe diversa da quella recentemente giudicata da questa Camera (cfr. CDT n.  __________.__________.__________ del 7 novembre 2000 in re A. D.B., cit.).

                                         In quel caso, questa Camera ha rilevato per l’imposta cantonale:

che deve essere tenuto conto dell'effettivo onere di mantenimento del figlio agli studi;

che l'importo di fr. 900.- al mese non si può considerare sufficiente a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti;

che si può supporre che la madre, nonostante l'esiguità dei redditi di cui dispone, contribuisca comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio agli studi;

che ciò fa apparire equa la decisione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi.

                                         Nel caso concreto l’Ufficio di tassazione ha concesso al contribuente, conformemente alla succitata giurisprudenza e alla prassi della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 18/1995 del 16 gennaio 1995), la mezza deduzione sia per figli (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) sia per figli agli studi (art 34 cpv. 1 lett. c LT) per la figlia __________.

                                         Anche su questo punto la decisione, per quanto concerne l’IC, non è suscettibile di critiche.

                                         6.4.

                                         Per l’Imposta federale diretta, invece, questa Camera non può che confermare per i motivi già esposti quanto deciso in CDT n.  __________.__________.__________ del 7 novembre 2000, al ricorrente va invece riconosciuta l'intera deduzione per persona bisognosa a carico di fr. 5'100.-, invece della mezza deduzione di fr. 2'550.- riconosciutagli dall'Ufficio di tassazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.

                                         Il ricorso contro la decisione su reclamo del 23 ottobre 2000 in materia di imposta cantonale è respinto.

                                         1.2.

                                         Il ricorso contro la decisione su reclamo del 23 ottobre 2000 in materia di imposta federale è riformata nel senso che la deduzione per persona bisognosa a carico è elevata a fr. 5'100 per l'IFD.

                                         1.3.

                                         Gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si pronunci sulla domanda di riparto tra coniugi del 23 agosto 1996 sia in materia di imposta cantonale sia in materia di imposta federale diretta (consid. 4)

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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