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Ticino Camera di diritto tributario 13.12.2000 80.2000.174

13. Dezember 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,678 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00174

Lugano 13 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2000

in materia di:                 IC 97/98 intermedia - IC 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 14 agosto 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ - __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC 1997-98__________ a valere dal 1° luglio 1997, per inizio dell'assoggettamento;

                                     -   che il medesimo giorno l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente anche la tassazione intermedia, a valere dal 1° ottobre 1997, per inizio dell'attività indipendente, esponendole un reddito aziendale di fr. 12'000.- di media annua e un reddito d'altra fonte di fr. 16'000;

                                     -   che in precedenza e, meglio, il 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione aveva notificato alla contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, confermando l'esposizione di un reddito aziendale di fr. 12'000.- di media annua e di un reddito d'altra fonte di fr. 16'000.-;

                                     -   che, a seguito del reclamo interposto dalla contribuente e del verbale sottoscritto dalle parti il 17 agosto 2000, con decisione dell' 11 settembre 2000 l'Ufficio di tassazione riduceva sia per la tassazione intermedia 1997-98, a valere dal 1° ottobre 1997, sia per la tassazione ordinaria 1999-2000 il reddito aziendale a fr. 6'000.- di media annua e quello d'altra fonte a fr. 12'000.-;

                                     -   che con tre diversi ricorsi datati 17 ottobre, ma tutti spediti il 24 ottobre, __________ __________ impugnava sia la decisione su reclamo dell'11 settembre 2000 dell'Ufficio di tassazione in materia di IC/IFD 1999-2000 sia i conteggi dell'imposta comunale per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, che le sono stati notificati il 30 settembre 2000;

                                     -   che, per quanto concerne la tempestività del ricorso in materia di IC, l'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso scritto alla camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;

                                     -   che secondo l'art 192 LT i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, p. 349; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 80.99.00157 del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);

                                     -   che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

                                     -   che quando un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata applicando in via analogica la normativa postale (DTF 100 III 3 segg.; CDT 174/84 del 4.4.84 in re E.B; STF del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b, inedita);

                                     -   che quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.; STF del 30 maggio 2000 in re M.B.);

                                     -   che nel caso in esame le decisioni su reclamo in materia di IC 1997-98, a valere dal 1° ottobre 1997 e in materia di IC 1999-2000 sono entrambe state notificate per lettera raccomandata l' 11 settembre 2000;

                                     -   che le stesse sono state ritirate dalla contribuente prima della scadenza del termine di giacenza, che sarebbe decorso al più tardi il 20 settembre 2000;

                                     -   che i ricorsi, ancorché datati 17 ottobre 2000, sono stati spediti per lettera raccomandata soltanto il 24 ottobre alle ore 10.00 da __________ __________;

                                     -   che pertanto il termine di ricorso di trenta giorni è scaduto al più tardi venerdì 20 ottobre;

                                     -   che quindi il ricorso, nella misura in cui contesta l'IC, è irrimediabilmente tardivo;

                                     -   che dall'incarto non risultano per altro indizi di sorta che possano far pensare in qualche modo all'esistenza di un motivo di restituzione in intero del termine e che la ricorrente nemmeno ne fa valere;

                                     -   che, per quanto concerne invece la tempestività in materia di imposta comunale, gli scritti del 17 ottobre 2000, spediti il 24 ottobre successivo, configurano, con riferimento all’art. 299 LT, un reclamo presentato in tempo utile contro i conteggi dell'imposta comunale di __________ e di __________, poiché sono stati notificati solo in data 30 settembre 2000;

                                     -   che pertanto gli atti andrebbero a rigore retrocessi alle competenti autorità comunali perché emettano le decisioni su reclamo di loro competenza;

                                     -   che tuttavia in materia di imposta comunale i rimedi giuridici del reclamo e del ricorso sono dati unicamente, come stabilito dall’art. 299 cpv. 1 LT, contro la decisione di assoggettamento e contro il calcolo dell’imposta comunale;

                                     -   che infatti, secondo l’art. 275 cpv. 1 LT, l’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale, applicando, conformemente all’art. 275 cpv. 2 LT, il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base;

                                     -   che per economia di giudizio questa Camera ritiene di poter evadere direttamente la contestazione sollevata dalla ricorrente, essendo il ricorso, per quanto si dirà, manifestamente privo di fondamento;

                                     -   che, essendo cresciute in giudicato le decisioni su reclamo in materia di IC per tardività del presente ricorso, i comuni non potevano che fondare il calcolo dell’imposta comunale sulla classificazione cantonale;

                                     -   che il Comune di __________ ha correttamente calcolato l’imposta comunale per l’ anno 1999, applicando alla classificazione cantonale, che prevede un’imposta annua di fr. 200.-, il moltiplicatore dell’85%, ottenendo così un’imposta comunale annua di fr. 170.-, cui ha aggiunto l’imposta personale di fr. 20.- (cfr. art. 274 cpv. 1 lett. d LT);

                                     -   che il Comune di __________ ha pure correttamente calcolato l’imposta comunale per l’ anno 1998, dal 1° agosto al 31 dicembre, applicando pro rata temporis (vale a dire per cinque mesi) alla classificazione cantonale, che prevede un’imposta annua di fr. 256.-, il moltiplicatore dell’85%, ottenendo così un’imposta comunale per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre di fr. 90.65;

                                     -   che il Comune di __________ ha pure correttamente calcolato l’imposta comunale per l’ anno 1998, dal 1° gennaio al 31 luglio, applicando pro rata temporis (vale a dire per sette mesi) alla classificazione cantonale, che prevede un’imposta annua di fr. 256.-, il moltiplicatore del 90%, ottenendo così un’imposta comunale per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre di fr. 134.40, cui ha aggiunto l’imposta personale di fr. 20.- (cfr. art. 274 cpv. 1 lett. d LT);

                                     -   che il Comune di __________ ha pure correttamente calcolato l’imposta comunale per l’ anno 1997, dal 1° luglio al 31 dicembre, applicando pro rata temporis (vale a dire per sei mesi) alla classificazione cantonale, che prevede un’imposta annua di fr. 1'077.45 dall’inizio dell’assoggettamento (1° luglio 1997) al 30 settembre 1997 e di fr. 256.- dal 1° ottobre al 31 dicembre (tassazione intermedia per inizio dell’attività), il moltiplicatore del 90%, ottenendo così un’imposta comunale per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre di fr. 134.40, cui ha aggiunto l’imposta personale di fr. 10.- (cfr. art. 274 cpv. 1 lett. d LT), tenuto conto dell’assoggettamento iniziato soltanto il 1° luglio 1997;

                                     -   che il presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

                                     -   che data la manifesta infondatezza del gravame nella misura in cui è rivolto contro i conteggi di imposta dei comuni di __________ e di __________ il giudice rinuncia a chiedere alle Autorità comunali interessate di presentare osservazioni, limitandosi a notificare loro copia del presente giudizio;

                                     -   che, sia rilevato di transenna, l'art. 246 cpv. 1 LT consente (infatti) al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;

                                     -   che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso in materia di imposta cantonale IC 1997-98 (tassazione per inizio dell’assoggettamento dal 1° luglio 1997 e intermedia dal 1° ottobre 1997) e di IC 1999-2000 è irricevibile.

                                   2.   Il ricorso in materia di imposta comunale IC 1997-98 (tassazione per inizio dell’assoggettamento dal 1° luglio 1997 e intermedia dal 1° ottobre 1997) e di IC 1999-2000 è respinto.

                                   3.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   4.   Intimazione alle parti.

                                   5.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.174 — Ticino Camera di diritto tributario 13.12.2000 80.2000.174 — Swissrulings