Incarto n. 80.2000.00169
Lugano 7 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2000
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________. __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 23 maggio 2000 l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni effettuava una cd. revisione presso l’impresa __________ __________ __________ di __________;
- che in occasione della verifica l’ispettore constatava l’esistenza di un rimborso spese di fr. 400.-, non assoggettato all’imposta alla fonte, che la ditta versava alla propria dipendente __________ __________;
- che, sulla scorta delle informazioni fornite, tale rimborso appariva soltanto parzialmente giustificato;
- che pertanto con decisione del 9 giugno 2000 la Divisione delle contribuzioni riprendeva metà del suddetto rimborso spese e lo assoggettava alla trattenuta alla fonte;
- che il 10 luglio 2000 l’impresa __________ __________ __________ presentava reclamo, facendo presente che __________ __________ svolge da oltre venti anni attività di segretaria con compiti di responsabilità e che in questa sua veste deve effettuare trasferte in diversi uffici, studi, banche e negozi;
- che il 12 luglio 2000 l’Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo, rilevando che nel caso della signora __________ si era in presenza di un rimborso spese forfetario non documentato e pertanto considerato imponibile eccezionalmente solo nella misura del 50%;
- che il 26 luglio 2000 l’Ufficio imposte alla fonte convocava l’impresa __________ nei propri uffici;
- che in data 11 settembre 2000 l’Ufficio, constatata l’impossibilità di trovare un accordo, respingeva nuovamente il reclamo del 10 luglio 2000;
- che con il presente ricorso l’impresa __________ __________ contesta nuovamente la ripresa parziale del rimborso spese versato a __________ __________, ribadendo che esso corrisponde a spese per trasferte che la dipendente effettua per l’impresa;
- che con osservazioni del 12 ottobre 2000 l’Ufficio imposte alla fonte propone di respingere il ricorso;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che secondo l’art. 227 cpv. 1 LT, applicabile in virtù del rimando operato dall’art. 212 LT, contro le decisioni su reclamo in materia di imposta alla fonte è dato ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni dalla notifica;
- che nel caso in esame la decisione su reclamo è stata validamente notificata all’impresa __________ __________ già il 12 luglio 2000;
- che pertanto il ricorso presentato a questa Camera il 10 ottobre 2000 appare di primo acchito tardivo;
- che è certo vero che l’Ufficio imposte alla fonte, dando verosimilmente seguito a una richiesta telefonica dell’impresa __________ la ha convocata con lettera del 26 luglio 2000 a un colloquio;
- che tale circostanza non esimeva l’impresa __________ dal presentare ricorso in tempo utile, dal momento che la decisione su reclamo conteneva chiaramente la menzione dei termini e dei rimedi giuridici;
- che in effetti il ricorso ha effetto devolutivo: la decisione sull'oggetto della contestazione viene cioè trasferita all'autorità di ricorso, alla quale spetta il compito di esaminare la decisione dell'autorità di tassazione sia in fatto sia in diritto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, N. 1 ad art. 109, p. 268 s.; CDT n. __________.__________.__________ del 14 novembre 1997 in re A. B.; CDT n. __________.__________.__________ del 5 dicembre 1997 in re C. B.);
- che pertanto la nuova decisione su reclamo dell’11 settembre 2000, per altro proceduralmente irrita per quanto precede, non è idonea per costante giurisprudenza a far decorrere un nuovo termine di ricorso;
- che, nel merito, sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
- che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
- che in altre parole, oggetto dell'imposta alla fonte sono il salario versato e ogni altra prestazione che scaturisce dal rapporto di lavoro, ivi comprese le entrate in natura;
- che per costante giurisprudenza sotto la nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell'esercizio dei propri compiti;
- che, di regola, tali importi non sono imponibili quando possono essere esattamente documentati: quando ciò non è il caso, trattandosi per esempio di rifusione di spese eseguite forfetariamente, gli importi ricevuti devono essere aggiunti ai proventi lordi in quanto costituiscono integrazione di salario (CDT 314/79 in re B. e 201/83 in re R.; CDT n. 1 del 9 marzo 1990 in re S.Z.);
- che diversamente si renderebbe possibile ogni sorta d’abuso;
- che la direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni prevede testualmente che il rimborso delle spese di viaggio e di altre spese professionali particolari da parte del datore di lavoro non è considerato elemento imponibile unicamente nella misura in cui trattasi di spese effettivamente sopportate dal lavoratore e in questo senso debitamente documentate;
- che la menzionata direttiva, su questo punto, è perfettamente aderente alla giurisprudenza appena citata;
- che nel caso in esame l’impresa __________ __________ non ha minimamente provato né all’ispettore fiscale né in questa sede le spese che le vengono rifuse forfetariamente ad esempio presentando i rapporti giornalieri di lavoro o altri documenti atti a dimostrare che __________ __________ assume personalmente spese come quelle di trasferta a partire dal luogo di lavoro che normalmente sarebbero a carico del datore di lavoro;
- che nondimeno l’Ufficio imposte alla fonte ha assoggettato all’imposta soltanto la metà della rifusione forfetaria, accontentandosi delle giustificazioni verbali fornite all’ispettore fiscale e considerandole almeno in parte attendibili;
- che, tutto ben considerato, tale modo di procedere non appare certo ingeneroso, ma anzi vantaggioso per la contribuente;
- che pertanto il ricorso, quand’anche fosse ricevibile, sarebbe chiaramente destituito di fondamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: