Incarto n. 80.2000.00165
Lugano 2 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2000
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 15 giugno 2000 l’Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ e a sua moglie __________ una multa disciplinare di fr. 150.- per non aver presentato, nonostante un richiamo e la diffida raccomandata dell’11 maggio 2000, la dichiarazione d’ imposta cantonale del periodo 1999-2000, con l’invito a dar seguito ai propri doveri procedurali entro dieci giorni.
1.2.
Il 20 giugno successivo i coniugi __________ presentavano reclamo in lingua tedesca, rilevando che il loro fiduciario avrebbe richiesto una proroga fino al 15 luglio per presentare la dichiarazione d’imposta. L’Ufficio di tassazione con scritto del 27 giugno 2000 invitava i contribuenti a presentare il proprio reclamo in lingua italiana entro il 14 luglio 2000, con l’avvertenza che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il 19 luglio 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo in assenza di traduzione nel termine di grazia concesso ai contribuenti.
1.3.
La dichiarazione d’imposta veniva poi presentata dai contribuenti il 21 luglio 2000. Il 31 luglio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC 1999-2000.
Il 23 agosto 2000 i contribuenti si rivolgevanoial Dipartimento delle finanze, Ufficio esazione e condoni, facendo presente d’aver contestato la multa. Detto scritto è stato trasmesso per competenza a questa Camera, perché, se del caso, lo consideri alla stregua di un ricorso contro la decisione su reclamo in materia di multa del 19 luglio 2000.
2. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
3. 3.1
Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 4 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.
L'art. 70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica, consentendo ai cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato cosituzionalizzato il principio di territorialità, sancito dalla dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, § 922, p. 455). Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere, nel rispetto delle minoranze autoctone, i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.
Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
3.2.
La mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità dello stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).
3.3.
Si rileva inoltre che quanto ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 70 cpv. 1 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua, fatto salvo il diritto delle persone di lingua romancia di rivolgersi all'amministrazione in romancio e di ottenere risposta nella loro lingua materna.
La regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).
Peraltro, la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 935, p. 459).
3.4.
Si sottolinea, infine, che una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo rappresentante ed attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).
4. 4.1.
Nel caso in esame questo giudice non può far altro che confermare la decisione con cui l'Ufficio di tassazione il 19 luglio 2000 ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro la multa disciplinare, poiché non hanno pacificamente ossequiato il termine impartitogli per tradurre in italiano il reclamo presentato in lingua tedesca.
4.2.
Per pura economia di giudizio si può quindi fare astrazione, nel presente caso,dal richiedere innanzi tutto ai ricorrenti la traduzione del loro "ricorso" vale a dire dello scritto in tedesco del 23 agosto 2000 con cui contestavano la multa disciplinare.
Sempre per economia di giudizio si può inoltre fare astrazione dall'esaminare se il suddetto scritto all'Ufficio di esazione sia tempestivo, vale a dire sia stato introdotto nel termine di trenta giorni dalla decisione su reclamo del 20 giugno 2000, notificata per lettera raccomandata.
Per questi motivi,
visto per le spese l' 231 LT,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: