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Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.161

7. November 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·399 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00161

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 111/00

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________, ora domiciliata a __________ e prima ad __________, __________ presso l'Istituto __________ di __________, chiedeva una deduzione per spese di trasporto per fr. 10'800.- di media annua.

                                         Nella notifica di tassazione del 10 aprile 2000 l’Ufficio di tassazione le concedeva invece soltanto una deduzione di fr. 5'000.- di media annua, considerando in larga misura esigibile l’uso del mezzo pubblico.

                                   2.   Con tempestivo reclamo del 17 aprile 2000 la contribuente chiedeva nuovamente la deduzione delle spese di trasporto derivanti dall'uso dell’automobile per recarsi al lavoro, rilevando di essere tenuta a dei turni di lavoro.

                                         L’Ufficio di tassazione con decisione del 14 agosto 2000 respingeva il reclamo.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la deduzione delle spese di trasporto occasionatele dall’uso della propria automobile in ragione di fr. 9'240.-, ribadendo la necessità dell'uso a dipendenza dei turni di lavoro.

                                         3.2.

                                         All'udienza del 19 ottobre 2000, dopo discussione, tenuto conto delle particolarità del caso, si è convenuto di elevare la deduzione per spese di trasporto a fr. 7'500.- di media annua.

                                   4.   In simili condizioni, il ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                    §   Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente al consid. 3.2.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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