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Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.160

7. November 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,862 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00160

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 11 settembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00 - IC/IFD 99/00 intermedia

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 15 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ e a sua moglie __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, esponendogli l'importo delle rendite (AVS/AI; Cassa pensione) e concedendogli le deduzioni come richiesto nella dichiarazione.

                                         Sempre in data 15 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una nuova tassazione IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° settembre 2000), in cui stralciava dai redditi l'importo della rendita semplice per figli di un beneficiario di rendita, che da quella data non gli veniva più versato al padre unitamente alla rendita di cui è titolare, ma veniva corrisposto direttamente al figlio.

                                   2.   Il 2 dicembre 2000 i coniugi __________ presentavano reclamo contro entrambe le suddette notifiche, chiedendo la deduzione per figli agli studi in considerazione del fatto che il figlio __________ studia fuori Cantone e, meglio, nel Canton Vaud.

                                         Il 14 agosto 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti e confermava entrambe le notifiche, rilevando che il figlio __________ al 1° gennaio 1999, data determinante per stabilire il diritto alla deduzione, era apprendista.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la richiesta di deduzione per figli agli studi, con argomenti di cui si dirà in seguito, per quanto pertinenti.

                                         All'udienza del 19 ottobre 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT e l'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto del contribuente per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento provvede, un importo di fr. 6'200.- per l'IC e di fr. 5'100.- per l'IFD.

                                         4.2

                                         Inoltre, secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 5'600.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

                                         -     fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;

                                         -     fr. 3'000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;

                                         -     fr. 5'600.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 10 cpv. 2).

                                         4.3.

                                         I presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della Divisione delle contribuzioni (ACC). Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio.

                                         D’altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 235). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In altri termini, il fine di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore dell'oggetto (“progressione diretta”), anche con questo ulteriore strumento che consente di ridimensionare le basi di computo (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 215).

                                         Per queste ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.

                                         D'altra parte, la giurisprudenza del Tribunale federale e delle commissioni cantonali di ricorso in materia tributaria ha sempre evidenziato la correlazione che deve sussistere fra le spese effettivamente sostenute ed il corrispondente diritto alla deduzione. Il problema si è posto, in particolare, per quei figli che, facendo un apprendistato, sono in grado di provvedere, almeno in gran parte, al proprio fabbisogno.

                                         L'Alta Corte ha pertanto stabilito che il contribuente ha diritto alla deduzione per figli quando spende per il loro sostentamento una somma pari almeno a quella concessa in deduzione (cfr. STF del 14 giugno 1968 in ASA 37, p. 213 ss.; analogamente, la giurisprudenza del Canton Argovia, in ASA 37, p. 32). Altri cantoni propongono, in relazione alla legislazione tributaria cantonale, soluzioni diverse, ma fondate sugli stessi presupposti; per il Tribunale amministrativo di Berna, p. es., se il figlio dispone di un reddito che copre almeno la metà del suo fabbisogno, i genitori perdono il diritto alla deduzione per figli (cfr. StE 1990 B 29.3 n. 7). Da tutte le soluzioni esaminate si perviene comunque alla conclusione che, in considerazione del fatto che le deduzioni sociali sono concesse in una misura forfetaria - a differenza delle altre deduzioni, che si fanno in base alle spese effettivamente sostenute occorre evitare che possano beneficiarne anche contribuenti che sostengono spese per figli in una misura irrisoria.

                                         4.4.

                                         Va inoltre rilevato che, secondo gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT  tale deduzione è stabilita «secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale».

                                         La LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995, ha così codificato una regola già applicata prima dell'entrata in vigore delle nuove leggi fiscali cantonale e federale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 3 ad art. 35 LIFD, p. 149; cfr. per la prassi cantonale RDAT II-1994 n. 7t). Questo principio discende dalla circostanza che la situazione personale-economica si riferisce al soggetto d'imposta e non al suo oggetto (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120). Di conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione subentrano dopo l'inizio del periodo fiscale, essi non possono più essere presi in considerazione, e, viceversa, se vengono meno dopo l'inizio del periodo fiscale, la deduzione non viene meno (Känzig, op. cit. n. 1 ad art. 25 DIFD, p. 707 s.).

                                         4.5.

                                         Questa Camera ha avuto modo di stabilire, nel caso della deduzione per figli, quando questi protraggono gli studi oltre il 24° anno di età, che non vi è una disparità di trattamento contraria alla Costituzione anche se, a seconda dell’anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle deduzioni per figli passa da dodici periodi fiscali a tredici (CDT n. __________.__________.__________ del 24 luglio 1998 in re M. L.).

                                         La legislazione tributaria contiene infatti innumerevoli semplificazioni volute dal Legislatore per consentirne un'applicazione semplice e trasparente. Basti elencarne una qualcuna, a partire dalla più importante di tutte, quella che prevede che il reddito imponibile del periodo fiscale sia fondato sul reddito conseguito nei due anni precedenti, presumendolo sostanzialmente stabile e consentendo in maniera molto limitata dei correttivi, laddove sono dati i motivi di tassazione intermedia esaustivamente elencati dalla legge. Ma anche molti capitoli specifici della legge tributaria poggiano su semplificazioni. Non è necessario richiamarsi all'imposizione alla fonte, ove la semplificazione è la regola (CDT n. __________.__________.__________ del 31 luglio 1997 in re E; CDT n. 80.97.00045 del 31 luglio 1997 in re R.; CDT n. __________.__________.__________ del 31 luglio 1997 in re C.), ma basta por mente alle diverse deduzioni consentite dalla legge in maniera limitata (v. per es. CDT n. __________.__________.__________ del 12 dicembre 1996 in re P. e D. G.) o addirittura forfetaria, come per es. quelle per spese di manutenzione dal reddito immobiliare, oppure ancora al giorno determinante per stabilire se un determinato elemento della sostanza immobiliare o anche mobiliare va imposto con l'imposta sulla sostanza per tutto il periodo (cfr. art. 54 LT).

                                   5.   5.1.

                                         Di fronte a questa chiara norma, espressamente codificata dal Legislatore federale in occasione dell'adozione della LIFD e da quello cantonale in occasione dell'adozione della nuova LT, questo giudice non può far altro che confermare che al 1° gennaio 1999 il figlio dei ricorrenti non poteva essere considerato studente. __________ __________ ha infatti beneficiato dell’indennità giornaliera dal 10 marzo 1995 al 15 luglio 1999, vale a dire per tutta la durata della prima formazione professionale presso il centro di __________ __________.

                                         Vero è che egli ha iniziato il 25 ottobre 1999 a frequentare __________ __________ __________ __________ __________ __________ a __________. Tale circostanza non è tuttavia di rilievo poiché, come emerge dalla pagella prodotta all'udienza, si tratta dell'anno scolastico 1999-2000 e non dell'anno scolastico 1998-1999. Anzi, essa conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, che al 1° gennaio 1999, all'inizio cioè del periodo fiscale, __________ __________ non era (ancora) studente.

                                         I ricorrenti non possono quindi ambire, per quanto concerne l'IC, alla deduzione per figli agli studi.

                                         5.2.

                                         Va comunque rilevato che in ogni caso __________ __________ non può essere considerato a carico dei genitori. Come si è visto, egli ha infatti beneficiato per alcuni anni, fino alla metà di luglio del 1999, dell'indennità giornaliera dell'AI, che, come risulta dalla decisione del 30 maggio 1995 della Cassa cantonale di compensazione, corrispondeva dal 1° dicembre 1995 al massimo della piccola indennità di fr. 2'100.- mensili. Il suo reddito imponibile per il periodo di tassazione 1999-2000 ammontava a fr. 21'517.-, quanto meno fino al momento della tassazione intermedia concessagli al termine della formazione. Dal 1° settembre 1999 poi __________ __________ beneficia invece della rendita semplice per figli di un beneficiario di rendita AI in ragione di fr. 778.mensili.

                                         È quindi fuor di dubbio che __________ __________ al 1° gennaio 1999 disponeva di entrate sufficienti ad escludere di poterlo considerare ancora a carico dei genitori, come d'altronde deciso da questa Camera in numerosi altri casi analoghi al presente (CDT n. __________.__________obre 1997 in re F. e S. Ma.; CDT n. __________.__________.__________ del 2 luglio 1998 in re S. B.).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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