Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 19.09.2000 80.2000.154

19. September 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·943 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00154

Lugano 19 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________. __________ -__________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, proprietaria di una casa a __________, nella dichiarazione fiscale 1999/2000 esponeva un reddito della sostanza di fr. 11'194 (valore locativo) e chiedeva la deduzione di sepse di manutenzione e gestione per complessivi fr. 4'122 nel 1997 e di fr. 74'142 nel 1998;

                                     -   che, notificandole la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 10 aprile 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la deduzione delle spese in questione nella misura di fr. 2'383 nel 1997 e di fr. 70'432 nel 1998, per una media annua di fr. 36'407;

                                     -   che la contribuente impugnava la decisione in questione, con reclamo del 1° maggio 2000, lamentando la mancata deduzione di tutte le spese fatte valere;

                                     -   che, con decisione del 14 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, spiegando di avere negato la deduzione dei costi seguenti:

                                          •  riscaldamento, acqua potabile, elettricità, canalizzazione e raccolta rifiuti, in quanto destinazione di reddito e non spese di manutenzione;

                                          •  cura del giardino, in quanto ininfluente ai fini del calcolo del valore locativo;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta l'esclusione delle spese di manutenzione del giardino, argomentando che quest'ultimo fa parte della casa ed il suo deterioramento si ripercuote sulla redditività dell'abitazione;

                                     -   che la ricorrente invoca inoltre la sentenza del Tribunale di espropriazione, con cui è stato stabilito il valore di stima dell'immobile di sua proprietà, per il fatto che il calcolo su cui essa si fonda includerebbe anche il valore di stima del terreno circostante la casa;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi;

                                     -   che sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.);

                                     -   che va inoltre precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. p. es. CDT n. __________.__________.__________ del 6 giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.);

                                     -   che anche la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33);

                                     -   che, nella fattispecie in esame, il valore locativo dell'immobile della ricorrente è stato da lei calcolato applicando il coefficiente del 6,5% all'intero valore di stima, comprensivo cioè anche del valore del terreno, e che tale calcolo è stato ripreso anche dall'autorità fiscale;

                                     -   che, tuttavia, come già accennato, il valore locativo si calcola a partire dal valore di stima dei fabbricati (cfr. anche Circolare n. 15 del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, par. 2.1., pag. 1);

                                     -   che, di conseguenza, il valore locativo dell'abitazione della ricorrente ammonta non a fr. 11'194, bensì a fr. 6'825 (cioè al 6,5% di fr. 105'000, valore di stima ufficiale del solo fabbricato);

                                     -   che, dovendosi riformare il valore locativo e quindi il reddito della sostanza, a favore della ricorrente, appare pertanto giustificata la decisione dell'autorità fiscale di negare la deduzione delle spese di manutenzione del giardino.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 2000 è riformata nel senso che il reddito dell'immobile è ridotto da fr. 11'194 a fr. 6'825 in media annua. Per il resto, la decisione è confermata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.154 — Ticino Camera di diritto tributario 19.09.2000 80.2000.154 — Swissrulings