Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 02.10.2000 80.2000.143

2. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·913 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00143

Lugano 2 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2000

in materia di:                 IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Dal 1° gennaio 1993 __________ __________ è stato posto al beneficio di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa.

                                         Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l’Ufficio di tassazione di __________ esponeva a __________ __________ i seguenti redditi:

·        valore locativo:                                        fr.           2'745.-

·        pensioni del II Pilastro                            fr.      103'243.-

·        rendita AI                                                  fr.         38'352.-

·        rendita da assicurazioni                         fr.         16'091.-

                                         L’autorità di tassazione ha inoltre concesso al contribuente una deduzione di fr. 3'991.per contributi assicurativi al I. pilastro quale contribuente senza attività lucrativa (cfr. decisione su reclamo del 31 luglio 2000).

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, facendo valere tra l’altro che l’importo della rendita AI non gli è stato versato fino al giugno del 1998 in quanto compensato con l’AVS arretrata e contestando lo stralcio dal parte dell’Ufficio di tassazione degli oneri assicurativi in quanto sarebbero compresi nel conti economici degli anni precedenti, chiede l'annullamento del reddito imponibile.

                                         L’Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso.

                                   3.   Come si è visto, l’Ufficio di tassazione ha concesso al ricorrente la tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 1993, in applicazione degli art. 96 cpv. 1 DIFD e 99 cpv. 1 lett. b LT 1976.

                                         3.1.

                                         Va quindi ricordato che la tassazione intermedia è fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (art. 100 cpv. 2 LT; inoltre art. 96 cpv. 1 DIFD). Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (cfr. art. 100 cpv. 3 LT; inoltre art. 41 cpv. 4 DIFD). All’inizio dell’ assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976). I medesimi principi valgono anche per l’IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato all’ inizio dell’assoggettamento, risp. nella tassazione intermedia fa quindi stato, a meno che vi siano fattori straordinari, anche per il periodo di tassazione successiva (CDT n.200 del 26 settembre 1994 in re Be.; RF 1993 p. 492; RF 1996 p. 329). Gli elementi di reddito e di sostanza che non sono direttamente o indirettamente toccati dalla tassazione intermedia, non vengono invece modificati, bensì ripresi tali e quali (CDT n. __________.__________.__________ del 19 maggio 1998 in re A. T.).

                                         3.2.

                                         Con la cessazione alla fine del 1992 dell’attività precedentemente svolta e il conseguente pensionamento, dalla tassazione del ricorrente devono quindi essere stralciati, in linea di principio, il reddito del lavoro e gli altri elementi della tassazione connessi, per es. le deduzioni professionali dei dipendenti, gli oneri sociali dei salariati, come pure le deduzioni per contributi al 2° ed al 3° Pilastro, data la loro connessione con il reddito dell' attività lucrativa cessata. Al loro posto devono essere inseriti il reddito pensionistico e le deduzioni connesse (CDT n. ______________________________.__________ del 23 marzo 1998 in re R. D.A., con ampi riferimenti a dottrina e a giurisprudenza, come pure alla legislazione cantonale e federale applicabili dal 1° gennaio 1995).

                                         3.3.

                                         L’Ufficio di tassazione non poteva quindi far altro, per quanto precede, che stralciare sin dalla tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, a valere dal 1° gennaio 1993, sia i redditi da attività lucrativa indipendente sia le deduzioni connesse all’esercizio di tale attività, tra cui i contributi AVS/AI sul reddito da attività indipendente e sostituirli con il reddito da pensioni e le deduzioni al I. Pilastro quale persona senza attività lucrativa.

                                         Il ricorso si manifesta quindi palesemente infondato.

                                         Lo stralcio dei contributi AVS maturati sul reddito da attività indipendente (e pagati mediante compensazione con la rendita AI) altro non è che la conseguenze della tassazione intermedia per cessazione dell’attività  lucrativa.

                                   4.   Né può essere contestata l’esposizione del reddito pensionistico, segnatamente della rendita AI.

                                         Vero è, come afferma il ricorrente, che la stessa non è di fatto stata percepita, poiché è andata a compensare sino al 1998 i contributi AVS/AI sul reddito da attività lucrativa indipendente che non aveva pagato. Ciò non è tuttavia di nessun rilievo. Il reddito è stato infatti regolarmente conseguito e realizzato, tant’è che è andato a diminuire il debito verso la Cassa di compensazione AVS/AI. Un simile impiego della rendita AI non ne fa venire meno la realizzazione, ma costruisce semmai una destinazione di reddito fiscalmente non deducibile secondo l’art. 33 lett. c LT e dell’art. 34 lett. c LIFD.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.143 — Ticino Camera di diritto tributario 02.10.2000 80.2000.143 — Swissrulings