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Ticino Camera di diritto tributario 08.02.2000 80.2000.14

8. Februar 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·753 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00014

Lugano 8 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione del 17 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale il reddito aziendale era commisurato in fr. 30'000 e il reddito imponibile in fr. 36'781 per l'IC e fr. 41'981 per l'IFD;

                                     -   che i contribuenti impugnavano la decisione in questione con reclamo del 25 giugno 1999, nel quale, premesso di sapere "di essere al di fuori dei trenta giorni concessi per il reclamo", a causa dell'assenza per vacanze del loro rappresentante, lamentavano una mancata corrispondenza fra la notifica ricevuta e la situazione economica della loro famiglia;

                                     -   che l'autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 17 gennaio 2000, non essendovi alcuna ragione per concedere ai contribuenti una restituzione del termine scaduto;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce che il ritardo nell'inoltro del reclamo è riconducibile all'assenza per vacanze dell'avvocato che era stato incaricato di impugnare la notifica della tassazione;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   che la decisione contestata è ineccepibile, giacché neppure nel ricorso il contribuente invoca infatti uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del termine di reclamo, non essendo certo la vacanza del rappresentante uno dei motivi che possono entrare in considerazione;

                                     -   che, infatti, anche se si volesse ammettere che la partenza del rappresentante sia stata improvvisa e non preannunciata, nulla gli avrebbe impedito di inoltrare un reclamo generico a salvaguardia del termine, riservandosi poi di completarlo dopo il rientro dell'avvocato;

                                     -   che pare d'altronde poco credibile che quest'ultimo abbia accettato il mandato di interporre reclamo contro la tassazione e che sia poi tranquillamente partito per le vacanze senza curarsi dell'imminenza della scadenza del termine di reclamo;

                                     -   che, se così fosse, il ricorrente non avrebbe altro da fare che farsi indennizzare dall'avvocato, essendo il danno che egli lamenta effetto della negligenza di quest'ultimo;

                                     -   che quest'ultimo è comunque un aspetto che si riferisce ai rapporti di diritto privato fra il ricorrente ed il suo mandatario ed esula pertanto dalla presente vertenza;

                                     -   che la decisione impugnata, con la quale è negata la restituzione del termine di reclamo, è pertanto confermata ed il ricorso respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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