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Ticino Camera di diritto tributario 19.09.2000 80.2000.138

19. September 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,047 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00138

Lugano 19 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 5 agosto 2000

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L' 11 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 75.-, poiché non aveva presentato, nonostante un richiamo per lettera semplice e la diffida per lettera raccomandata del 13 aprile 2000, la dichiarazione d'imposta personale quale contribuente limitatamente imponibile nel Cantone Ticino.

                                         1.2.

                                         Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 maggio 2000, che veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 30 giugno 2000, argomentando che il contribuente era senz'altro in grado di compilare per tempo la dichiarazione d'imposta del Canton Ticino indicando la sostanza posseduta in Ticino al 1° gennaio 1999 e il reddito immobiliare degli anni 1997 e 1998 e producendo più tardi la dichiarazione che avrebbe spedito al Cantone di domicilio.

                                   2.   2.1.

                                         Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________, argomentando d'aver dovuto chiedere per ragioni  assolutamente irrevocabili e importanti una proroga al Canton Svitto e di aver presentato la dichiarazione d'imposta già il 20 maggio 2000. Ribadisce che la presentazione di una dichiarazione con dati completi è indispensabile per evitare di esporre cifre fittizie e inventate.

                                         2.2.

                                         L'Ufficio di tassazione chiede invece la reiezione del ricorso, confermando quanto già esposto nella motivazione della decisione su reclamo.

                                   3.   Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                   4.   4.1.

                                         Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).

                                         4.2.

                                         Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •  l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

                                         •  e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         4.3.

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

                                         4.4.

                                         Secondo l'art. 242 cpv. 3 LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

                                         La tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126).

                                         La tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.

                                   5.   Su richiesta del ricorrente, l'Ufficio di tassazione ha gli ha concesso due proroghe per la presentazione della dichiarazione d'imposta IC 1999-2000, la seconda con scadenza alla fine di febbraio del 2000.

                                         Il termine assegnatogli è scaduto infruttuoso, così come è scaduta infruttuosa anche la successiva diffida, inviata per lettera raccomandata il 13 aprile 2000.

                                         Il ricorrente, se non voleva incorrere nei rigori di una multa disciplinare, non aveva altro che da chiedere un'ulteriore proroga, esponendo i motivi della sua richiesta.

                                         Se non avesse ritenuto opportuno procedere in tale senso, nulla gli avrebbe impedito di presentare la dichiarazione d'imposta indicando i redditi e la sostanza limitatamente in Ticino, vale a dire il reddito della sostanza (valore locativo del proprio appartamento) e l'ammontare della sostanza immobiliare in Ticino (valore ufficiale di stima della propria abitazione), in quanto noti e non necessitanti di particolare accertamento. Quanto alle ulteriori posizioni (eventuale deduzione dei costi di manutenzione effettivi al posto della deduzione forfetaria; interessi passivi; elementi di reddito e di sostanza nel Cantone di domicilio e in eventuali altri Cantoni), il ricorrente avrebbe facilmente potuto rinviare alla dichiarazione d'imposta del proprio Cantone di domicilio, che si sarebbe riservato di produrre in copia non appena fosse stata consegnata all'autorità fiscale di quel Cantone.

                                         A giusta ragione l'Ufficio di tassazione ha quindi inflitto una multa disciplinare al contribuente, che appare adeguata nell'importo. Pure giustificato appare il prelievo delle relative tasse di diffida, che, per quanto si è visto, è una mera tassa di cancelleria.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico de ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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