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Ticino Camera di diritto tributario 19.09.2000 80.2000.135

19. September 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·762 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00135

Lugano 19 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2000

in materia di:                 IC 97

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________ __________,  rappr. da: Uff. fiduciario __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella notifica di tassazione IC 1997 del 5 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione persone giuridiche esponeva alla contribuente un utile di fr. 66'500.- e un capitale di fr. 1'782'000.-. All'utile dichiarato di fr. 20'000.- era stato aggiunto un importo di fr. 54'000.- relativo a una correzione contabile avvenuta dopo la chiusura del bilancio allegato alla dichiarazione d'imposta per l'esercizio 1997.

                                   2.   La contribuente presentava reclamo il successivo 9 novembre, contestando "globalmente tutto il conteggio allegato come pure le riprese effettuate e motivate che non trovano assolutamente d'accordo gli organi direttivi della società".

                                         In occasione dell'audizione del rappresentante della ricorrente veniva redatto un verbale in cui si legge che, vista la documentazione presentata in sede di audizione, il reclamo era ammesso e che l'utile imponibile veniva definito in fr. 20'000.-, come a dichiarazione. Donde la decisione su reclamo del 13 luglio 2000.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente tempestivo ricorso la ricorrente chiede lo stralcio dal capitale dell’importo di fr. 982'063.- per debiti non riconosciuti, pari all’addizione del conto correntisti dal 1994 al 1997 e l’esposizione di un importo di fr. 331’745.- corrispondente alla posizione correntisti al 31 dicembre 1997.

                                         3.2.

                                         L’UTPG afferma di aver prestato fede alla dichiarazione del rappresentante della contribuente il quale avrebbe dichiarato che il creditore era l’azionista, e di non aver quindi ripreso il debito verso il correntista nelle tassazioni dal 1994 al 1996 e di averlo globalmente ripreso nella tassazione IC 1997, poiché l’azionista nella dichiarazione fiscale personale non ha dichiarato il credito verso la società.

                                   4.   Il presente ricorso viene evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

                                   5.   5.1.

                                         Va innanzi tutto rilevato che le notifiche di tassazione IC 1994, IC 1995 e IC 1996 sono tutte cresciute incontestate in giudicato.

                                         Una decisone cresciuta in giudicato può essere riaperta dall’autorità fiscale soltanto a condizione che siano date le condizioni del recupero d’imposta secondo l’art. 236 cpv. 1 LT, vale a dire quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettano di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.

                                         Il recupero d’imposta non può tuttavia essere operato, come stabilisce l’art. 236 cpv. 2 LT, nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili.

                                         5.2.

                                         Orbene, l’UTPG, nel caso in esame, invece di avviare una procedura di recupero d’imposta relativa alle tassazioni IC 1994, 1995 e 1996 cresciute in giudicato, ha ripreso i fattori di capitale omessi in quelle tassazioni nella tassazione 1997, cumulando così l’importo del debito al 31 dicembre 1996 verso il correntista portatore con quello al 31 dicembre 1994, 1995 e 1996.

                                         Un simile modo di procedere, come per altro si evince dalle osservazioni dell’UTPG medesimo, non può essere tollerato, perché elude le norme procedurali in materia di recupero d’imposta.

                                         In simili condizioni il ricorso deve essere accolto e gli atti devono essere retrocessi all’UTPG perché emetta un nuovo conteggio in materia di IC 1997, in cui la ripresa venga limitata all’importo del debito verso il portatore correntista al 31 dicembre 1996.

                                         Resta comunque riservata la facoltà dell’UTPG di esaminare se sono date le condizioni per avviare una procedura di recupero d’imposta per le tassazioni IC 1994, 1995 e 1996.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, è annullata la decisione su reclamo del 13 luglio 2000, e gli atti del procedimento sono retrocessi all’UTPG per l’emissione di un nuovo conteggio d’imposta IC 1997, conformemente a quanto stabilito al consid. 4.2.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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