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Ticino Camera di diritto tributario 10.08.2000 80.2000.127

10. August 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·909 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00127

Lugano 10 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2000

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. ____________________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che fino al 9.6.1999 i membri della comunione ereditaria __________ __________ erano limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

                                     -   che, non avendo il rappresentante della comunione ereditaria, __________ __________, inoltrato il questionario per le indivisioni, nonostante un richiamo ed una diffida, con decisione del 16 marzo 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 150, avvertendolo nel contempo che avrebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio in caso di inadempimento dell'obbligo di collaborazione entro un termine di ulteriori 10 giorni;

                                     -   che, in data 22 maggio 2000, l'Ufficio esazione e condoni inviava al rappresentante della CE una diffida di pagamento, a causa del mancato pagamento della multa disciplinare;

                                     -   che, con reclamo del 2 giugno 2000, __________ __________ chiede l'annullamento della "multa di fr. 300" e delle "spese d'avviso di fr. 60", argomentando che l'immobile di __________ sarebbe nel frattempo stato venduto e le imposte sarebbero state "fatte valere come legale diritto d'ipoteca";

                                     -   che, con decisione del 27 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ dichiarava irricevibile il reclamo del 2 giugno 2000 contro la multa, in quanto tardivo;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario__________ __________ adduce che le dichiarazioni fiscali dei membri della CE sono state inoltrate il 29 febbraio 2000 e che, d'altra parte, i debiti dell'immobile superavano il valore fiscale dello stesso;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, per l'art. 242 cpv. 3 LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227;

                                     -   che, come detto in narrativa, con il reclamo del 2 giugno 2000, il ricorrente aveva impugnato la diffida di pagamento del 22 maggio 2000, anche se poi, nella motivazione, contestava la multa disciplinare in quanto tale;

                                     -   che, tuttavia, invece di entrare nel merito del reclamo, spiegando eventualmente al reclamante di non avere la competenza di entrare nel merito delle censure sulla fondatezza della multa stessa, l'Ufficio di esazione lo ha trasmesso all'Ufficio di tassazione di __________;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione ha allora dichiarato irricevibile il reclamo, essendo la decisione di multa nel frattempo passata in giudicato;

                                     -   che, pur potendo comprendere che, dinanzi alla natura delle contestazioni contenute nel gravame del 2 giugno 2000, l'Ufficio di esazione abbia ritenuto che lo stesso avesse per oggetto la multa disciplinare, si deve comunque rilevare che il reclamo in questione era interposto (anche) contro la diffida di pagamento del 22 maggio 2000 (come dice la prima frase del gravame);

                                     -   che, stando così le cose, si giustifica di trasmettere gli atti all'autorità di riscossione, perché entri nel merito del gravame;

                                     -   che si avverte sin d'ora il ricorrente che, comunque, il reclamo contro la diffida di pagamento è destinato, con ogni verosimiglianza, ad essere respinto, dato che egli non risulta avere precedentemente proceduto al pagamento della multa;

                                     -   che, comunque, nella misura in cui la contestazione si indirizzava contro la multa disciplinare in quanto tale, è evidente che la stessa era tardiva, essendo stata inoltrata oltre due mesi dopo l'intimazione;

                                     -   che, infatti, gli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT e 119 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD);

                                     -   che la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo contro la multa disciplinare del 16 marzo 2000 deve pertanto essere confermata;

                                     -   che ciò preclude alla Camera di diritto tributario l'esame del merito del ricorso.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                         §    Gli atti sono rinviati all'Ufficio di esazione, affinché entri nel merito del reclamo del 2 giugno 2000 contro la diffida di pagamento del 22 maggio 2000.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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