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Ticino Camera di diritto tributario 19.07.2000 80.2000.103

19. Juli 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,172 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00103

Lugano 19 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98 e 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 31 agosto 1988 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui le esponeva in via valutativa un reddito del lavoro di fr. 22'000.- al netto di ogni deduzione;

                                     -   che il 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione intermedia per partenza dal Cantone con effetto dal 1° luglio 1997;

                                     -   che sempre in data 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione le notificava un’ulteriore tassazione intermedia per nuovo arrivo nel Cantone dal 1° gennaio 1998 in cui le esponeva, sempre in via valutativa, un reddito del lavoro al netto delle deduzioni di fr. 36'000.-;

                                     -   che ancora alla stessa data l’Ufficio di tassazione le notificava la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000 in cui le esponeva, sempre in via valutativa, un reddito del lavoro al netto delle deduzioni di fr. 40'000.-;

                                     -   che il 12 marzo 2000 la contribuente presentava reclamo contro le tassazioni 1998/1999/2000, facendo valere deduzioni per complessivi fr. 20'115.- sul salario lordo di fr. 45'618.- conseguito nel corso del 1998;

                                     -   che con decisione su reclamo del 22 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per il periodo 1997-98, ammettendo deduzioni per complessivi fr. 18'455.-, tra cui fr. 10'200.- per spese professionali comprensive di fr. 5'600.- per spese di trasporto;

                                     -   che con decisoine su reclamo del 15 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per il periodo 1999-2000, ammettendo deduzioni per complessivi fr. 18'755.-, tra cui fr. 10'500.- per spese professionali comprensive di fr. 5'600.- per spese di trasporto;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente contesta le due decisioni surriferite, chiedendo l’aumento della deduzione per spese professionali a fr. 11'860.-;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che oggetto della contestazione è unicamente l’ammontare delle spese professionali, quantificato in fr. 5'600.- dall’Ufficio di tassazione e in fr. 6'960.- dalla ricorrente;

                                     -   che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                     -   che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;

                                     -   che per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE 10 dicembre 1996); per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE 10 dicembre 1996); infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE 10 dicembre 1996);

                                     -   che eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE 10 dicembre 1996);

                                     -   che la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12 al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE 10 dicembre 1996);

                                     -   che anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993);

                                     -   che se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile);

                                     -   che anche per l'IFD la deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996);

                                     -   che dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, domiciliata a Tesserete, ha lavorato nel corso del 1998, che vale quale periodo di computo tanto per l’intermedia 1998 quanto per la successiva tassazione ordinaria 1999-2000 dal 28 gennaio al 31 luglio, a __________ e in seguito a __________;

                                     -   che la distanza che separa __________ da __________ è, secondo le indicazioni raccolte dalla Camera presso le associazioni degli automobilisti, di 12 km, mentre quella che separa __________ da __________, secondo l'indicatore cantonale delle distanze delle trasferte dei funzionari, di 27 km;

                                     -   che l’Ufficio di tassazione ha considerato che la ricorrente abbia effettuato il primo tragitto per ca. 134 giorni e il secondo per 100 giorni, tenendo conto delle festività e delle vacanze;

                                     -   che tale valutazione non appare ingenerosa, ma al contrario benevola, non appena si consideri che questa Camera ammette da 220 a 225 giornate lavorative all’anno (cfr. per se. CDT n. 80.99.00177 dell' 8 ottobre 1999 in re R. e E. O.; CDT n. 301 del 30 dicembre 1994 in re M. R.);

                                     -   che pertanto le spese di trasporto deducibili ammontano, secondo questa Camera, a fr. 5'350.-;

                                     -   che il calcolo effettuato dall'Ufficio di tassazione, che ha stabilito  le spese di trasferta in fr. 5'600.-, non è certo ingeneroso e merita pertanto di essere confermato;

                                     -   che il calcolo proposto dalla ricorrente non può invece essere seguito: esso parrebbe infatti fondarsi su una distanza tra __________ e __________ eccessiva, valutata in ca. 40 km, in contrasto con i dati rilevabili anche dalle carte geografiche.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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