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Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.101

4. Juli 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,296 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00101

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2000

in materia di:                 IC/IFD 93/94 intermedia - IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ __________, __________. __________ __________. __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 14 agosto 1995 l’Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, a valere dal 19 marzo 1993, per arrivo nel Cantone;

                                     -   che il reclamo presentato dal contribuente il 13 novembre 1995 veniva dichiarato irricevibile in quanto tardivo con decisione dell’11 marzo 1996 intimata per lettera raccomandata;

                                     -   che la decisione veniva reintimata all’interessato il 15 maggio 2000, avendo dichiarato di non aver mai ricevuto la decisione per lettera raccomandata dell’11 marzo 1996;

                                     -   che il 22 dicembre 1997 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui gli esponeva d’ufficio un reddito della sostanza di fr. 13'800.- e un reddito d’altra fonte di fr. 20'000.- di media annua;

                                     -   che la decisione (notifica di tassazione d'ufficio) veniva reintimata all’interessato l’8 febbraio 1999, avendo egli dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione del 22 dicembre 1997;

                                     -   che con due diverse decisioni su reclamo del 15 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione:

·        confermava la tassazione intermedia per inizio dell’assoggettamento , avvertendo che il reclamo contro la notifica di tassazione del 14 agosto 1995, presentato soltanto il 13 novembre 1995, era tardivo;

·        respingeva il reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 1995-96, poiché irricevibile, in mancanza di ogni e qualsiasi documentazione atta a comprovare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio del 22 dicembre 1997;

                                     -   che il 15 giugno 2000 il contribuente presentava ricorso in lingua tedesca contro entrambe le suddette decisioni su reclamo;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che questa Camera ha rinunciato a chiedere al ricorrente la traduzione del ricorso in lingua italiana, condizione di ricevibilità dello stesso, poiché esso si rivela comunque manifestamente privo di fondamento;

                                     -   che infatti, nella misura in cui il ricorso contesta la tassazione per inizio dell’assoggettamento del 14 agosto 1995, esso è temerario;

                                     -   che in effetti il ricorso è stato pacificamente presentato il 13 novembre 1995, tre mesi dopo la notifica della tassazione, quindi quando il termine di trenta giorni previsto dagli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD era ampiamente scaduto;

                                     -   che a quell’epoca, come si evince dal ricorso in esame, il ricorrente era pacificamente domiciliato nel Canton Ticino e che egli non fa valere alcun motivo di restituzione del termine;

                                     -   che comunque la decisione che respingeva il reclamo gli era stata intimata l’11 marzo 1996 e che a quell’epoca si trovava ancora in Svizzera, come si evince sempre dal presente ricorso;

                                     -   che pertanto anche il presente ricorso, nella misura in cui contesta la tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, sarebbe tardivo, poiché presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dagli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD;

                                     -   che di nessun rilievo è la reintimazione della decisione su reclamo del 15 maggio 2000, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Sentenza del  Tribunale federale del 30 maggio 2000 in re M.B., consid. 3b in fine);

                                     -   che l’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che secondo l’art. 132 cpv. 3 LIFD il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;

                                     -   che anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che anche per l’IC, il contribuente, in caso di tassazione d’ufficio, può reclamare se è manifestamente inesatta, indicando, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, come pure allegando o designando esattamente i documenti probatori;

                                     -   che, se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 cpv. 2 LT).

                                     -   che, secondo il Tribunale federale, la prova della manifesta infondatezza della tassazione d’ufficio, così come la motivazione del ricorso e l’indicazione dei mezzi di prova, rappresentano prescrizioni di validità del reclamo, in mancanza dei quali l' autorità non deve neppure entrare nel merito, potendo limitarsi a constatarne l' inammissibilità; il reclamante deve tuttavia essere avvertito delle conseguenze dell' inosservanza dei requisiti suddetti (Sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552 = Sammlung BGE n. 815 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455);

                                     -   che nel caso concreto in sede di reclamo l'Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente, una prima volta il 27 gennaio 2000 e di nuovo il 23 febbraio 2000, di produrre i giustificativi a comprova dei mezzi o dei redditi utilizzati per far fronte al suo sostentamento negli anni 1993-94, come pure i giustificativi comprovanti i debiti al 1° gennaio 1995 e gli interessi passivi pagati negli anni 1993-94;

                                     -   che nel contempo l’Ufficio di tassazione rendeva attento il reclamante che, scaduto senza esito il termine di grazia concessogli fino al 15 marzo 2000, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che il termine di grazia è scaduto infruttuoso;

                                     -   che pertanto l’Ufficio di tassazione non poteva far altro che dichiarare irricevibile il reclamo;

                                     -   che in simili condizioni, essendo perfettamente corretta la decisione dell’autorità fiscale di dichiarare irricevibile il reclamo, questa Camera non può entrare nel merito delle contestazioni tardivamente sollevate con il presente ricorso;

                                     -   che è appena il caso di ricordare che già in sede di tassazione la collaborazione del contribuente era stata nulla, malgrado richiamo, diffida e multa inflittagli dall’Ufficio di tassazione il 21 giugno 1996;

                                     -   che si attira l'attenzione del ricorrente sulla possibilità di presentare una domanda di condono;

                                     -   che l'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti;

                                     -   che la domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari; essa va presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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