Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.100

4. Juli 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,063 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.2000.00100

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2000

in materia di:                 IC 97/98, 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ + __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, __________ a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________ __________ __________;

                                     -   che, con decisione del 15 marzo 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ le notificava la tassazione IC 1997/98, allestita d'ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale;

                                     -   che, con decisione dell'8 novembre 1999, l'Ufficio le notificava pure la tassazione IC 1999/2000, sempre allestita d'ufficio;

                                     -   che la contribuente impugnava entrambe le decisioni con reclamo del 21 febbraio 2000, chiedendo di ridurre il reddito e la sostanza imponibile a zero, in conformità con il riparto intercantonale del cantone di domicilio;

                                     -   che, con due decisioni dell'8 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibili i reclami, in quanto tardivi;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le censure già sottoposte all'autorità fiscale;

                                     -   che, quanto alla tardività nell'inoltro dei reclami all'Ufficio di tassazione, contesta di avere ricevuto le notifiche e adduce che le sarebbero state notificate solo le relative bollette;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che, come detto in precedenza, l'autorità fiscale si è rifiutata di entrare nel merito dei reclami, in quanto tardivi;

                                     -   che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);

                                     -   che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

                                     -   che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);

                                     -   che all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.);

                                     -   che costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);

                                     -   che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);

                                     -   che la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);

                                     -   che, in una recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno 1999, in RDAT II-1999 n. 19t), il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere o reclamare;

                                     -   che, secondo l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari riferimenti);

                                     -   che un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, p. 293);

                                     -   che, in singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell’amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben preciso termine;

                                     -   che, nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD);

                                     -   che per contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano: analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto;

                                     -   che, sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii;

                                     -   che, nel caso in esame, la ricorrente stessa ammette di aver ricevuto le bollette per il pagamento del conguaglio d’imposta, indicanti la data dell’avvenuta intimazione della tassazione, ed ha però reagito solo il 21 febbraio 2000, ad oltre tre mesi dall'intimazione della tassazione IC 1999/2000 (8 novembre 1999) e quasi un anno dopo la notifica della tassazione IC/IFD 1997/98 (15 marzo 1999);

                                     -   che si deve ritenere che le bollette per il pagamento dell'imposta siano state notificate alla ricorrente nei giorni successivi all'intimazione delle tassazioni impugnate, come avviene di solito;

                                     -   che, se così fosse, sarebbe agevole dimostrare l'intempestività dei reclami, dal momento che è la stessa ricorrente a riconoscere di avere ricevuto le bollette ("fatture fiscali");

                                     -   che, tuttavia, sebbene l'argomento della mancata intimazione delle decisioni di tassazione fosse già stato sollevato con il reclamo, l'autorità di tassazione non lo ha preso in considerazione, limitandosi a rilevare la tardività del reclamo a partire dalla data di emissione della notifica;

                                     -   che, in mancanza di ogni indicazione in merito alla data di invio delle bollette in questione, ed all'eventuale pagamento dei debiti d'imposta che vi si riferiscono, questa Camera ritiene opportuno rinviare gli atti all'autorità fiscale, perché emetta due nuove decisioni, complete delle indicazioni necessarie;

                                     -   che, alla luce della data di invio delle bollette in questione, spetterà poi all'Ufficio di valutare in che misura il lasso di tempo intercorso tra tale momento e la data di invio del reclamo possa essere considerato «rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto».

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Le decisioni su reclamo dell'8 maggio 2000 sono annullate e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta due nuove decisioni, conformemente alle indicazioni contenute nella motivazione della sentenza.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2000.100 — Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.100 — Swissrulings