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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.1999.273

24. Januar 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·466 Wörter·~2 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.1999.00273

Lugano 24 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1999

in materia di:                 imposte alla fonte 1998

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 26 marzo 1999 __________ __________ -__________ contestava la trattenuta dell’imposta alla fonte effettuata dal suo datore di lavoro, Camping __________ di __________;

                                     -   che il 15 aprile 1999 l’Ufficio di tassazione imposte alla fonte chiedeva alla contribuente informazioni circa l’esatta data d’inizio e di cessazione dell’attività;

                                     -   che con lettera dell’8 settembre 1999 l’Ufficio, dopo aver esaminato la scheda salariale della contribuente del 1998, confermava la correttezza dell’aliquota d’imposta applicata;

                                     -   che il 12 novembre l’Ufficio si rivolgeva ulteriormente alla contribuente chidendole di precisare se aveva percepito nel periodo da marzo a giugno delle indennità di disoccupazione;

                                     -   che con decisione su reclamo del 24 novembre 1999 l’Ufficio imposte alla fonte rettificava il conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte, aggiungendo al reddito del lavoro di fr. 11'537,75 le indennità di disoccupazione erogate dalla cassa di disoccupazione __________ in ragione di fr. 6'018,75, con la conseguenza che l’imposta dovuta, stante un’aliquota dell’8,7%, ammontava a fr. 1'527,40 e non a fr. 1'305,35;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente contesta l’applicazione dell’aliquota e la differenza chiestale dall’Ufficio imposte alla fonte di fr. 222,35;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che il ricorso appare destituito di ogni e qualsiasi fondamento;

                                     -   che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, l’Ufficio non le ha applicato l’aliquota del 10,7%, bensì  - come emerge chiaramente dalla decisione su reclamo -  quella dell’8,7%;

                                     -   che tale aliquota è conforme ai redditi conseguiti dalla ricorrente, nei quali devono essere incluse anche le indennità di disoccupazione non dichiarate e a quelli del marito (cfr. Tabella C in caso di doppio reddito);

                                     -   che pertanto la differenza chiestale dall’Ufficio non è dovuta tanto all’aliquota d’imposta, quanto piuttosto all’assoggettamento dei redditi derivanti dalle indennità di disoccupazione;

                                     -   che in simili condizioni il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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