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Ticino Camera di diritto tributario 17.03.2000 80.1999.270

17. März 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·586 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.1999.00270

Lugano 17 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 1999

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ dei __________ __________ e __________, __________ __________. __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ e __________ __________ conducono un'azienda agricola con circa una ventina di vacche e altro bestiame per la rigenerazione nel Comune di __________. Con la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 producevano la contabilità della loro azienda, dalla quale emergeva un reddito aziendale di fr. 19'414.- per il 1995 e di fr. 22'691.- per il 1996, imponibile in ragione di metà ciascuno.

                                         Nella notifica di tassazione del 21 dicembre 1998 l'Ufficio di tassazione elevava in via valutativa il reddito aziendale a fr. 50'000.- all'anno e lo esponeva ad ognuno dei fratelli in ragione di fr. 25'000.- di media annua.

                                         1.2.

                                         Il reclamo presentato dal contribuente e da suo fratello, avvalendosi del patrocinio della __________ __________ e __________, veniva accolto in misura limitata: il reddito aziendale veniva ridotto di mille franchi e veniva quindi stabilito in fr. 24'000.- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 22 novembre 1999).

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, sempre assistito dalla __________ __________ e __________, chiede l'annullamento della decisione su reclamo e la determinazione del reddito aziendale come a dichiarazione.

                                         2.2.

                                         Con memoria del 18 gennaio 2000 l'Ufficio di tassazione, dopo aver spiegato i termini del colloquio telefonico avuto con il rappresentante del contribuente prima della decisione su reclamo, propone, dopo più attento esame dei dati contabili di riformare la decisione su reclamo e di elevare il reddito aziendale a fr. 30'000.- di media annua con l'ulteriore aggiunta di un reddito della sostanza della comproprietà __________ e __________ __________ in ragione di fr. 3'100.- di media annua.

                                         2.3.

                                         Con memoria del 7 febbraio 2000 il rappresentante dei contribuenti contesta le osservazioni dell'Ufficio di tassazione.

                                         2.4.

                                         Il rappresentante del ricorrente ha giustificato telefonicamente la propria impossibilità a presenziare all'udienza del 29 febbraio 2000 per asserite ragioni di forza maggiore. Il giudice lo ha invitato a ritirare il ricorso, ritenuto comunque che il valore contabile della stalla al 31 dicembre 1996 venisse rettificato in fr. 2'655.- e il valore fiscale in fr. 46'641.-.

                                         L'Ufficio di tassazione ha dato seduta stante il proprio consenso al ritiro del ricorso alla suddetta condizione.

                                         Il rappresentante del ricorrente ha in seguito comunicato di ritirare il ricorso.

                                         2.5.

                                         La presente causa, che non pone questioni di principio o di rilevante impostanza,  viene decisa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, dalla Camera di diritto tributario nella composizione di un Giudice unico.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è evaso a'sensi dei considerandi.

                                         §    Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, rettificati conformemente al consid. 2.4. Per il resto la decisione su reclamo del 22 novembre 1999 è confermata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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