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Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.1999.257

3. März 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,354 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.1999.00257

Lugano 3 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 1999

in materia di:                 revisione della procedura di contravvenzione per sottrazione d'imposta cantonale e federale

presentato da:

__________ __________, __________ - __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________, cittadino italiano domiciliato a __________, veniva arrestato il __________ __________ 1993 a __________, sia perché a partire dagli anni 1991/92 aveva svolto attività lucrative in Svizzera senza avere ottenuto i relativi permessi di soggiorno e di lavoro sia perché l'autorità penale napoletana aveva spiccato a suo carico un mandato di cattura internazionale per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

                                         Venuta a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale in questione, in data 12 gennaio 1994, la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento cantonale dell'economia e delle finanze (allora Amministrazione cantonale delle contribuzioni, ACC) notificava a __________, presso il __________ cantonale, una diffida concernente una sottrazione d'imposta per i periodi fiscali 1991/92 e 1993/94.

                                   2.   In data 9 settembre 1994, l'ACC e il rappresentante del contribuente, avv. __________ __________, sottoscrivevano un accordo, secondo il quale «considerata la difficoltà di poter scindere in modo esatto l'attività svolta da parte del contribuente __________ e quella effettuata tramite la società __________ __________ di __________», i redditi netti non dichiarati da __________ venivano definiti in fr. 150'000 all'anno per il periodo 1991/92 e in fr. 175'000 per il periodo 1993/94; l'ammontare complessivo di ricupero d'imposta, multe e interessi veniva pertanto commisurato in fr. 396'419.60. Inoltre, veniva convenuto il versamento di un ulteriore importo di fr. 25'700, corrispondente al ricupero d'imposta e alle multe a carico della __________ __________ di __________. L'accordo si concludeva con la clausola secondo cui i suoi effetti erano subordinati al pagamento dell'importo di fr. 425'000 a favore dell'Ufficio di esazione.

                                         Di conseguenza, dopo il versamento dell'importo indicato, in data 20 ottobre 1994, l'ACC notificava al contribuente le multe e le decisioni circa il ricupero delle imposte sottratte, precisando che i versamenti in questione erano già avvenuti il 28 settembre 1994.

                                         Non contestate, le suddette decisioni diventavano definitive trascorsi i trenta giorni.

                                   3.   Con istanza del 27 settembre 1999, indirizzata alla Divisione delle contribuzioni, __________ __________ chiedeva la revisione delle decisioni appena menzionate. Argomentava di avere da poco potuto prendere visione della documentazione relativa alla procedura di contravvenzione e di ricupero d'imposta, "nell'ambito della ridefinizione di suoi rapporti bancari". Ritiene che, notificandogli le decisioni in questione solo dopo che l'autorità fiscale aveva ottenuto il pagamento degli importi stabiliti nell'ambito delle procedure in corso, l'autorità fiscale abbia commesso un abuso di potere e sia incorsa nell'arbitrio.

                                         La Divisione delle contribuzioni respingeva l'istanza con decisione del 10 novembre 1999, nella quale sottolineava la circostanza che il contribuente era stato patrocinato durante l'intera procedura da diversi legali e consulenti fiscali. Quanto alle modalità di esecuzione della decisione, caratterizzate dal versamento prima dell'intimazione della decisione, l'autorità rilevava come tale procedura fosse stata concordata fra le parti, nell'ambito dell'accordo intervenuto al termine della trattativa.

                                   4.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di revisione delle decisioni dell'autorità fiscale.

                                         Adduce anzitutto che la procura conferita al suo legale era limitata ai rapporti con l'autorità penale, sicché il suo operato nell'ambito della procedura con l'autorità fiscale costituirebbe addirittura un "raggiro" ai danni del ricorrente, posto in essere non solo dai suoi rappresentanti ma anche dal sig. __________ __________, presidente del Consiglio d'amministrazione della __________ __________. Inoltre, notificandogli le decisioni solo dopo che il pagamento delle multe e delle imposte sottratte era già avvenuto, l'autorità avrebbe vanificato il ricorso, da parte del contribuente, ai rimedi giuridici garantitigli dalla legge.

                                   5.   5.1.

                                         Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         5.2.

                                         Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).

                                         Il Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55/1999 p. 440).

                                   6.   Il ricorso appare chiaramente destituito di fondamento.

                                         6.1.

                                         In primo luogo va rilevato come il ricorrente non contesti di avere regolarmente ricevuto le decisioni di cui ora chiede la revisione. Al riguardo, afferma di non averle impugnate non per incuria o disattenzione "ma solamente per il fatto che gli è stato materialmente impossibile ricorrere avendo l'autorità fiscale trattenuto arbitrariamente già con decisione 28 settembre 1994 quanto poi avrebbe deciso – successivamente quindi !! – solamente con decisione del 20 ottobre 1994".

                                         È quindi frutto di una sua libera scelta la mancata interposizione di un reclamo contro le suddette decisioni. Se fosse vero che a suo tempo ha rinunciato ad impugnare le decisioni fiscali in considerazione perché gli sembrava inutile contestare decisioni già eseguite, dovrebbe allora spiegare cosa lo ha indotto poi a cambiare opinione, cinque anni dopo.

                                         6.2.

                                         Venendo ai rimproveri concretamente mossi all'autorità fiscale, l'asserita violazione dei principi essenziali di procedura sarebbe costituita, come detto, dalla circostanza che l'autorità fiscale avrebbe esatto il pagamento dei debiti d'imposta da ricuperare e delle multe fiscali prima di emettere le decisioni.

                                         A tale censura deve essere fatta una prima obiezione: se davvero il ricorrente fosse venuto a conoscenza del contenuto dell'accordo sottoscritto dal fisco con il suo rappresentante solo dopo l'intimazione delle decisioni fiscali in discussione ed egli non fosse stato d'accordo, non si comprende perché mai non abbia manifestato tale disaccordo prima dei cinque anni dalla notificazione delle decisioni.

                                         Ma aldilà di questo argomento prettamente logico, il ricorrente trascura un fatto fondamentale: il modo di procedere, invero particolare, adottato nel suo caso e caratterizzato dall'esecuzione dei pagamenti prima ancora dell'emissione delle decisioni, è stato concordato dal suo rappresentante e dall'autorità fiscale, proprio in considerazione delle peculiarità della fattispecie. Anzitutto, il ricorrente non era domiciliato in Svizzera e, dopo che l'autorità penale aveva disposto il dissequestro dei suoi beni in Svizzera, aveva un evidente interesse alla conclusione della procedura di sequestro avviata dall'autorità fiscale mediante istanza alla Pretura di Lugano. È infatti evidente che, se non fosse intervenuta la transazione su cui si fondano le decisioni contestate, la procedura di contravvenzione e di ricupero si sarebbe protratta oltre, con il risultato inevitabile del sequestro dei beni del ricorrente mediante decreto della Pretura. In secondo luogo, la via dell'accordo era giustificata dalle difficoltà di accertamento dei redditi sottratti all'imposizione.

                                         6.3.

                                         Quanto alle pesanti considerazioni indirizzate al suo rappresentante legale ed a terze persone coinvolte nella procedura di contravvenzione e di ricupero d'imposta, pare evidentemente difficile credere nell'ipotesi del "raggiro" a suo danno. Dagli atti risulta, al contrario, che l'avv. __________ ha agito nel chiaro intento di evitare che l'autorità fiscale ottenesse il sequestro dei beni in Svizzera, che erano appena stati dissequestrati dalla magistratura penale. Come ciò sia indizio o prova di un "raggiro" il ricorrente non lo spiega.

                                         6.4.

                                         Del resto, se anche si volesse accogliere la tesi del ricorrente e considerare attendibile l'ipotesi del danno da lui subito a causa dell'operato dei suoi rappresentanti, la conclusione non sarebbe diversa.

                                         Si possono a tale proposito richiamare le considerazioni formulate da questa Camera nel caso, deciso recentemente, di un contribuente che, impugnata con reclamo la propria tassazione, era stato convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi aveva inviato un rappresentante contrattuale, il quale aveva sottoscritto una transazione con l’autorità fiscale; in quell’occasione, la Camera di diritto tributario ha stabilito che il ricorrente non poteva in seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di rappresentanza (CDT n. __________.__________.__________ del 10 febbraio 1998, in RDAT II-1998 n. 9t, pp. 298-300).

                                         6.4.1.

                                         Nella sentenza appena menzionata, questa Corte ha ammesso che, al momento di presentarsi dinanzi all’autorità fiscale per discutere la tassazione dei contribuenti, il loro rappresentante non sembrava avere esibito una procura scritta, dalla quale fosse possibile evincere l’esistenza di eventuali limitazioni dei suoi poteri di rappresentanza.

                                         Tuttavia, in primo luogo né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).

                                         6.4.2.

                                         Si deve inoltre tener presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: «Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione»). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).

                                         6.4.3.

                                         La Camera aveva allora concluso che, se anche la procura conferita dai ricorrenti al rappresentante  fosse stata limitata alla sola discussione di un fattore contestato oppure escludesse la facoltà di sottoscrivere una transazione, tali eventuali limitazioni esistenti nei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato non sarebbero comunque state opponibili all’autorità di tassazione.

                                         6.5.

                                         Le stesse considerazioni possono essere estese anche al caso del ricorrente.

                                         Anzi, nella fattispecie vi è persino l'inconfutabile prova dell'esistenza del rapporto di rappresentanza contestato. Negli atti del procedimento del 1994 vi sono infatti diversi scritti in cui l'avv. __________ fa presente all'autorità fiscale la difficoltà di conferire con il ricorrente, in seguito al suo trasferimento in un penitenziario di Napoli. Il 18 luglio 1994, tuttavia, __________ comunica all'ACC di avere ottenuto l'adesione di __________ alla proposta di transazione formulata insieme all'autorità fiscale.

                                         Il consenso del ricorrente risulta pure da uno scritto del 30 agosto 1994, inviato dall'avv. __________ alla __________ di __________ __________ e __________, e nel quale, premesso che è intervenuto un accordo fra il signor __________ e il fisco, si legge testualmente quanto segue:

                                         «Allegata trova una procura firmata da __________ __________ a favore del sottoscritto con l'autorizzazione a formalizzare l'accordo con l'Autorità fiscale e a trasferire l'importo di Frs. 425'000.–. Per rendere possibile questa operazione si rende necessario di realizzare parte dei titoli che compongono il patrimonio del conto __________».

                                         A questo punto, ritenuto che la Banca non avrebbe certo proceduto al trasferimento dei beni del ricorrente senza averne verificato il consenso, si dovrebbe quanto meno ipotizzare che anche l'istituto di credito stesso abbia preso parte al "raggiro" di cui il contribuente si sente vittima.

                                   7.   Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1'500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1'580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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