Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 10.01.2000 80.1999.247

10. Januar 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,211 Wörter·~6 min·7

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.1999.00247

Lugano 10 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 24 novembre 1999

in materia di:                 tassa di diffida

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a Cimo;

                                     -   che, non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale nel termine previsto, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli intimava, con lettera raccomandata del 14 ottobre 1999, una diffida, con cui lo invitava ad adempiere i suoi obblighi entro dieci giorni, avvertendolo delle conseguenze di un'inosservanza della stessa;

                                     -   che, per le spese della diffida, l'autorità fiscale poneva a suo carico una tassa di fr. 30;

                                     -   che il contribuente impugnava la suddetta diffida con reclamo del 18 ottobre 1999 all'Ufficio di tassazione;

                                     -   che, essendo il reclamo redatto in lingua tedesca, l'autorità fiscale attribuiva al contribuente un termine fino al 12 novembre 1999, per tradurlo, e lo avvertiva che, in caso di inadempimento, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che, non essendo fino a tale data pervenuta una traduzione del gravame, l'Ufficio lo dichiarava irricevibile, con decisione del 23 novembre 1999;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________, sempre in lingua tedesca, lamenta l'incomprensione che incontrerebbero le sue richieste e i suoi reclami all'Ufficio di tassazione;

                                     -   che, in data 6 dicembre 1999, il presidente della Camera di diritto tributario ha spiegato al ricorrente per quali ragioni l'autorità fiscale si è rifiutata di entrare nel merito delle sue censure e ha attirato la sua attenzione sulla facoltà di ritirare il ricorso, per evitare spese processuali;

                                     -   che, per tutta risposta, il ricorrente ha inviato alla Camera di diritto tributario, in data 14 dicembre 1999 il seguente scritto (redatto sia in italiano sia in tedesco):

                                         dopo l'ennesima vostra lettera in italiano, Vi prego da questo momento di rispondermi in tedesco, perché essendo un cittadino svizzero tedesco non capisco la lingua (italiano) e devo pagare sempre qualcuno per la traduzione;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente  motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

                                     -   che, per non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente, attribuendogli contestualmente un termine  per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

                                     -   che, come detto e come spiegato ancora al ricorrente dal presidente di questa Camera, il reclamo è stato dichiarato irricevibile dall'Ufficio di tassazione per il fatto che non era stato tradotto nel termine attribuito con lettera del 21 ottobre 1999;

                                     -   che, nel suo scritto del 6 dicembre 1999, il presidente della Camera ha avvertito il contribuente che, per la stessa ragione anche il ricorso sarebbe stato irricevibile;

                                     -   che, per evitare al ricorrente spese processuali sicuramente superiori a quelle della tassa di diffida contestata, il giudice aveva attirato la sua attenzione sulla facoltà di ritirare il gravame, precisando che in tal caso non sarebbe stata posta a suo carico alcuna tassa di giustizia;

                                     -   che tuttavia il ricorrente ha manifestato di non avere alcuna disponibilità ad aderire al suggerimento contenuto nella lettera in questione ed ha, una volta di più, insistito nelle sue recriminazioni nei confronti dell'autorità fiscale ticinese;

                                     -   che, in simili circostanze, questo giudice non può fare altro che dichiarare irricevibile il ricorso, in considerazione, in primo luogo, della irricevibilità che già aveva impedito all'autorità fiscale di pronunciarsi sul merito del reclamo, e, in secondo luogo, della mancata traduzione del ricorso a questa Camera;

                                     -   che va comunque fatto presente al ricorrente che il suo gravame avrebbe dovuto in ogni caso essere respinto anche nel merito, per il fatto che i presupposti per la diffida e la relativa tassa erano senz'altro adempiuti;

                                     -   che i contribuenti sono infatti invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);

                                     -   che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);

                                     -   che per ogni diffida  è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);

                                     -   che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   che la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;

                                     -   che, visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.1999.247 — Ticino Camera di diritto tributario 10.01.2000 80.1999.247 — Swissrulings