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Ticino Camera di diritto tributario 10.05.2000 80.1999.229

10. Mai 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·699 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.1999.00229

Lugano 10 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 3 novembre 1999

in materia di:                 imosta sugli utili immobiliari

presentato da:

__________ __________. __________, __________ -__________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 16 aprile 1999 __________ -__________ __________ vendeva ai coniugi __________ e __________ __________ il foglio PPP n. __________ sul mapp. N. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 410'000.-. L’alienante aveva acquistato l'immobile il 7 agosto 1981 al prezzo di fr. 255'000.-.

                                         Il 28 giugno 1999 l’UT di Mendrisio notificava a __________ __________ -__________ l’imposta sugli utili immobiliari. Dal valore dell’alienazione di fr. 410'000.deduceva il valore di acquisto di fr. 255'000.- oltre a costi di costruzione e miglioria di fr. 16'157.- e a costi di acquisto di fr. 5’365.-. L’utile di fr. 133'483.- veniva imposto con l’aliquota del 5%, corrispondente a una durata della proprietà di oltre 17 anni. L’imposta veniva quindi stabilita in fr. 6'674,15.

                                         __________ -__________ presentava reclamo in tempo utile all’UT facendo valere lavori eseguiti nell’ambito del condominio da lei sopportati in ragione della sua quota (28 o/oo), che sarebbero da considerare lavori di miglioria, come pure l’acquisto di una lavastoviglie incorporata nel blocco cucina.

                                         Con decisione del 27 ottobre 1999 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che le spese sostenute e non concesse in deduzione si riferiscono a spese di manutenzione delle facciate, risanamento del tetto, balconi, sauna, piscina, ecc., che, così come l’acquisto della lavastoviglie, non possono essere considerati costi di miglioria.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la deduzione in ragione della sua quota millesimale di 28o/oo delle spese che il condominio ha fatto eseguire nel 1989 per un totale di fr. 792'132,55, in cui è compresa una quota di fr. 683'156,50 per l’isolazione termica delle facciate a scopo energetico. Fa inoltre presente che, a seguito di questi interventi, l’Ufficio cantonale di stima ha elevato la stima del condominio da fr. 2'000’000.- a fr. 2'100'000.-. Rileva infine che questi costi sono sempre stati ammessi in deduzione almeno in occasione di altre cinque tassazioni.

                                   3.   In occasione dell'udienza del 5 maggio 2000 il rappresentante del ricorrente ha spiegato la natura degli interventi di risanamento effettuati nel 1989, in particolare come gli stessi comprendessero misure volte al risparmio energetico (isolazione del tetto e delle facciate). Ha inoltre confermato come in precedenti casi l'Ufficio dei Registri, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare fino alla fine del 1994, abbia sempre ammesso la deduzione integrale di tali interventi.

                                         Il giudice, richiamata la Circolare n. __________/__________ dell'8 settembre 1992 e la successiva n. __________ del 1° dicembre 1994, ha proposto la seguente soluzione:

                                         a.     modificazione da parte dell'Ufficio di tassazione della prassi seguita dall'Ufficio dei registri vigente la LIMVI e applicazione della nuova prassi a tutti i casi di alienazione da parte di proprietari di quote di PPP da prima dei lavori di risanamento del 1989;

                                         b.     definizione delle spese di miglioria deducibili effettuate nel 1989 in ragione di un terzo del loro costo complessivo di fr. 792'132,45

                                         c.     definizione delle spese di miglioria deducibili nel presente caso in fr. 7'393.-.

                                   4.   Si rileva infine che il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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