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Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.1999.174

2. Mai 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·575 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 80.1999.00174

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 settembre 1999

in materia di:                 IC/IFD 95-96

presentato da:

__________ rappr. da: lic.oec.__________ __________. __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         La gestione Esercizi pubblici __________ __________ presentava il 18 giugno 1996 la dichiarazione d'imposta IC 1995 e IFD 1995/6, denunciando un'ingente perdita d'esercizio. L'Ufficio tassazione delle persone giuridiche con due distinte notifiche di tassazione dell' 8 giugno 1998 esponeva per contro alla contribuente un utile di fr. 20'000.- per l'IFD e di fr. 38'700.- per l'IC, che in sede di reclamo veniva confermato (cfr. decisioni su reclamo del 5 agosto 1999).

                                         1.2.

                                         Il 26 giugno 1997 la contribuente presentava la dichiarazione d'imposta IC e IFD 1996, denunciando ancora una rilevante perdita d'esercizio. L'Ufficio tassazione delle persone giuridiche con due distinte notifiche di tassazione dell' 8 giugno 1998 esponeva per contro alla contribuente un utile di fr. 33'000.sia per l'IFD sia per l'IC, che in sede di reclamo veniva confermato (cfr. decisioni su reclamo del 5 agosto 1999).

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso la gestione Esercizi pubblici __________ __________, assistita da __________ __________, fiduciario commercialista, chiede l'annullamento delle suddette decisioni e l'allestimento di un'ispezione della contabilità. Lamenta vizi di forma nella procedura di tassazione e nella successiva procedura di reclamo, che avrebbero indotto l'UTPG a nemmeno prendere in considerazione la necessità di un'ispezione fiscale.

                                         L'UTPG, dal canto suo, si è astenuto dal formulare proposte.

                                         All'udienza del 28 ottobre 1999 il giudice ha deciso di ordinare una verifica fiscale da parte dell'Ispettore della Camera.

                                   3.   Al termine di una puntuale verifica, il cui rapporto è stato rassegnato il 21 marzo 2000, l'Ispettorato fiscale ha concordato con il ricorrente e il suo patrocinatore l'azzeramento delle perdite d'esercizio dichiarate di fr. 15'426.- per il 1995 e di fr. 47'761.- per il 1996.

                                         Questo giudice non ha motivo di scostarsi da questa soluzione, che è scaturita da un'ispezione protrattasi sull'arco di tre giorni ed è fondata sui convincenti motivi esposti nel rapporto di verifica del 31 marzo 2000.

                                         Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.

                                         L'esito del medesimo consente a questo Giudice di rinunciare a prelevare spese e tassa di giustizia, ma non consente l'assegnazione di ripetibili.

                                   4.   Si rileva infine che il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Le decisioni su reclamo del 5 agosto 1999 sono riformate conformemente al consid. 3 e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio tassazione persone giuridiche in __________ per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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