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Ticino Corte di appello e di revisione penale 07.09.2020 17.2020.96

7. September 2020·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·6,667 Wörter·~33 min·4

Zusammenfassung

Istanza di non entrata nel merito. Impedimento a procedere: divieto di un secondo procedimento. Abbandono del procedimento

Volltext

Incarto n. 17.2020.96 (17.2020.31-38+260)

Locarno 7 settembre 2020/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

nella procedura d’appello avviata con annunci:

                                         del 24 ottobre 2019 e confermato con dichiarazione di appello

                                         del 14 febbraio 2020 da

                                         IS 1,

,

rappr. dall'avv. DI 1, 

e dall'avv. DI 2, 

del 25 ottobre 2019 e confermato con dichiarazione di appello

del 12 febbraio 2020 dal

                                         procuratore pubblico __________, 6901 Lugano

                                         del 29 ottobre 2019 e confermato con dichiarazione di appello

                                         del 14 febbraio 2020 da

                                         PC 1, __________      PC 2, __________

                                         PC 3, __________

                                         PC 4, __________      PC 5, __________       PC 6, __________

                                         tutti rappr. dall'avv.RA 1, 

del 29 ottobre 2019 e confermato con dichiarazione di appello del 17 febbraio 2020 da   PC 7, __________rappr. dall'avv.RA 2,

contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2019 nei confronti di IS 1, IM 1, IM 2, IM 3, IM 4, IM 5e IM 6dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 27 gennaio 2020)

ed ora sull’istanza di non entrata nel merito presentata il 12 marzo 2020 da 

                                             IS 1,

,

  rappr. dall'avv. DI 1, __________                  e dall'avv. DI 2, __________

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                   A.   Statuendo sulle imputazioni di cui all’atto di accusa n. 158/2017 del 24 ottobre 2017 e ai decreti di accusa n. 309/2017, n. 310/2017 e n. 311/2017 di stessa data, con sentenza del 21 ottobre 2019, la Corte delle assise criminali di __________

                                     -   ha “stralciato” le accuse di cui al punto 1 (1.1 a 1.11) dell’atto di accusa, e meglio ha abbandonato il procedimento per i fatti relativi all’imputazione di usura aggravata nei confronti di IS 1 (dispositivo A.1) e di usura nei confronti di IM 1 (disp. B.1), IM 2 (disp. C.1) e IM 3 (disp. D.1);

                                     -   ha prosciolto IS 1 (disp. A.2), IM 2 (disp. C.2) e IM 3 (disp. D.2) dall’imputazione di falsità in documenti;

                                     -   ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di ingiuria (disp. B.2);

                                     -   ha prosciolto IM 6 (disp. E1), IM 4 (disp. F.1) e IM 5 (disp. G.1) dall’imputazione di usura;

                                     -   ha respinto l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IS 1 (disp. A.3);

                                     -   ha riconosciuto degli indennizzi ex art. 429 CPP a IM 3 (disp. D.3 e D.4), a IM 6 (disp. E.2), ad IM 4 (disp. F.2) e a IM 5 (disp. G.2);

                                     -   ha statuito sulla retribuzione dei difensori d’ufficio di IM 1 (disp. B.3), IM 2 (disp. C.3), IM 4 (F.3) e IM 5 (disp. G.3);

                                     -   ha respinto le istanze di risarcimento presentate dagli AP (disp. H.1);

                                     -   ha statuito sulle spese per il gratuito patrocinio dell’AP PC 7 (disp. H2);

                                     -   ha ordinato, a crescita in giudicato integrale della sentenza, la liberazione delle cauzioni depositate da IM 3 (disp. I.1) e da IS 1 (disp. I.2), nonché il dissequestro di tutto quanto in sequestro (disp. I.3);

                                     -   ha posto tassa di giustizia e spese integralmente a carico dello Stato (disp. L).

                                  B.   La sentenza di primo grado è stata impugnata da più parti:

                                     -   dalla PP, che, con dichiarazione di appello 12 febbraio 2020, ha comunicato di impugnare i dispositivi A.1, B.1, C.1, D.1, D.3, D.4, H, I della sentenza di primo grado, senza formulare, tuttavia, alcuna esplicita richiesta di giudizio.

                                     -   dagli AP PC 1, PC 2, PC 4, PC 3, PC 5, PC 6 (tutti patrocinati dall’avvRA 1), che, con dichiarazione di appello 14 febbraio 2020, precisano di impugnare i dispositivi A.1, H.1, I.3 e chiedono,

in via principale, che IS 1, constatata la procedibilità nei suoi confronti, venga riconosciuto autore colpevole di usura in relazione ai fatti indicati nell’AA e venga condannato a risarcirli del danno loro causato (pretese civili) e per le spese legali (indennizzo ex art. 433 CPP), nonché che quanto depositato da IS 1 a titolo di garanzia sia confiscato e attribuito loro proporzionalmente al danno singolarmente subito;

in via subordinata, che i dispositivi impugnati siano annullati e che, constatata la procedibilità nei confronti di IS 1, la causa sia rinviata alla Corte di primo grado per un nuovo giudizio (art. 409 CPP);

in via ancor più subordinata, che, constatata la violazione delle norme procedurali applicabili, la causa sia rinviata alla Corte di primo grado per un nuovo giudizio nel rispetto delle norme procedurali (art. 409 CPP);

                                     -   dall’AP PC 7, che con dichiarazione di appello 17 febbraio 2020, precisa di impugnare i dispositivi A.1, H.1, I.3 e chiede,

in via principale, che IS 1 venga riconosciuto autore colpevole di usura aggravata in relazione ai fatti indicati nell’AA e venga condannato a risarcire il danno causatogli, calcolato in fr. 93'130.62, oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2017 (pretesa civile), nonché il mantenimento di tutti i sequestri e la cauzione, con protesta di tasse e spese della procedura di appello;

in via subordinata, l’annullamento dei dispositivi impugnati e il rinvio della causa al tribunale di primo grado per un nuovo giudizio, con protesta di tasse e spese della procedura di appello;

                                     -   da IS 1, che con dichiarazione di appello 14 febbraio 2020, precisa di impugnare i dispositivi A.3, I.2 e I.4 (recte I.3), nonché B.2, e chiede che la sua istanza di indennizzo ex art. 429 CPP sia accolta (relativamente alla procedura di primo grado e a quella di appello), che non si attenda il passaggio in giudicato integrale per lo svincolo della cauzione e per il dissequestro dei beni sequestrati e che IM 1 sia riconosciuto autore colpevole di ingiuria nei suoi confronti.

                                  C.   Le dichiarazioni di appello sono state intimate alle parti con decisione del 20 febbraio 2020.

                                  D.   Con scritto 12 marzo 2020, IS 1 presenta un’istanza di non entrata nel merito degli appelli della PP e degli AP, nonché, in via subordinata, un’istanza di liberazione della cauzione, con cui chiede che venga “accertato l’impedimento a procedere nei confronti del sig. IS 1 ex art. 403 cpv. 1 lit. c CPP per rapporto ai dispositivi della Sentenza 21 ottobre 2019 della Corte delle Assise Criminali di __________, impugnati con dichiarazioni di appello del 12 febbraio 2020 dell’on. PP __________, del 14 febbraio 2020 per gli AP patrocinati dall’RA 1 e del 17 febbraio 2020 dell’PC 7”, che sia “ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro” e che venga “svincolata la cauzione presentata da IS 1”, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con l’istanza subordinata, chiede che in ogni caso venga svincolata la cauzione, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                                  E.   Con osservazioni del 2 giugno 2020, la PP chiede implicitamente la reiezione dell’istanza.

Con osservazioni del 5 giugno 2020, gli AP patrocinati dall’RA 1 chiedono, in via principale, che l’istanza sia respinta e che si entri nel merito degli appelli. In via subordinata, chiedono che “la procedura di non entrata in materia sia trattata garantendo alle parti il più ampio diritto di essere sentite (negato in primo grado) previa procedura probatoria e mediante tenuta di un dibattimento”. In via ancora più subordinata chiedono che “constatata la violazione delle regole procedurali applicabili (artt. 329,339 CPP, ma anche artt. 3, 5 e 6 CPP) da parte della Corte delle assise criminali”, la causa sia a essa rinviata per un nuovo giudizio nel rispetto delle regole di procedura.

Con osservazioni dell’8 giugno 2020, l’PC 7 chiede che l’istanza principale e quella subordinata siano respinte, con protesta di spese e ripetibili.

                                  F.   L’istante ha replicato in data 30 giugno 2020. Gli AP patrocinati dall’RA 1 hanno duplicato il 15 luglio 2020, la PP e l’PC 7 il 20 luglio 2020.

Considerando

in diritto:                 1.   Dopo la promozione dell’accusa, secondo l’art. 329 cpv. 4 CPP, se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti; l’art. 320 CPP, inoltre, è applicabile per analogia.

Giusta il cpv. 5 dell’art. 329 CPP, l’abbandono riguardante soltanto singoli capi d’accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.

Il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere e confermare che l’abbandono dell’intero procedimento deciso dal tribunale di prima istanza giusta l’art. 329 cpv. 4 CPP, non costituendo una decisione di merito su questioni penali e civili, riveste la forma dell’ordinanza, rispettivamente del decreto, ai sensi dell’art. 80 cpv.1 CPP e che, in quanto tale, va impugnata mediante reclamo. Se, invece, il tribunale di prima istanza pronuncia l’abbandono soltanto riguardo a singoli capi d’accusa, in applicazione dell’art. 329 cpv. 5 CPP, insieme con la sentenza, la via di ricorso, anche contro l’abbandono, è quella dell’appello (STF 6B_336/2018 del 12.12.2018 consid. 2.3 con rif., in particolare a STF 6B_991/2013 del 24.04.2014 consid. 2.4 e 2.5).

La Corte di primo grado, come visto, ha abbandonato il procedimento per i fatti di cui alle imputazioni di usura nei confronti di IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3, ha pronunciato dei proscioglimenti nei confronti degli stessi e di altri imputati, nonché ha respinto le istanze di risarcimento, fra cui le pretese civili, degli AP. La Corte di primo grado ha, quindi, in applicazione dell’art. 329 cpv. 5 CPP, pronunciato l’abbandono di singoli capi di accusa insieme a una sentenza di merito ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 1a frase CPP, per cui questa Corte è competente per decidere in procedura di appello sulle impugnazioni del menzionato abbandono e sulla relativa istanza di non entrata nel merito.

                                   2.   L’accusa è stata promossa dalla PP il 24 ottobre 2017 nei confronti di IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3 (l’AA riguardava ancheIM 7, ma il procedimento a suo carico è stato disgiunto in occasione del dibattimento di primo grado, per cui egli non è parte del presente procedimento; cfr. verb. dib. di primo grado, all.1). Contestualmente all’emanazione dell’AA, la PP ha emesso il decreto di abbandono ABB 1068/2017 di stessa data (AI 571), con cui ha, fra l’altro, abbandonato il procedimento nei confronti dei citati imputati “per i reati di estorsione aggravata, poiché commessa per mestiere (art. 156 cifra 2 CP), coazione (art. 181 CP) e inganno aggravato nei confronti delle autorità (indebito profitto e commissione continuata, art. 118 cpv. 3 a e lett. b LStr)” (AI 571, ABB, disp. 1).

Detto decreto di abbandono è passato, incontestato, in giudicato.

I primi giudici hanno considerato che i fatti di cui all’imputazione di usura, risp. usura aggravata (AA, punto 1) fossero gli stessi per i quali la PP aveva abbandonato il procedimento nei confronti dei medesimi imputati per i reati di estorsione aggravata e coazione con il menzionato decreto di abbandono e, ritenuto l’impedimento a procedere costituito dal divieto di perseguire nuovamente lo stesso imputato per gli stessi fatti (ne bis in idem), hanno, a loro volta, abbandonato il procedimento nei confronti degli imputati IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3 relativamente all’imputazione di usura, risp. usura aggravata (AA, punto 1).

Con la sua istanza di non entrata nel merito degli appelli della PP e degli AP, IS 1 fa ora valere lo stesso impedimento a procedere rilevato dai primi giudici.

                                   3.   Giusta l’art. 403 cpv. 1 CPP, il tribunale di appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che: l’annuncio o la dichiarazione di appello è tardiva o inammissibile (lett. a); l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b); non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c).

Dei tre motivi previsti dal disposto per una non entrata nel merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti processuali o l’esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.2).

La verifica di quest’ultimo motivo di non entrata nel merito (art. 403 cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell’applicazione per analogia (art. 379 CPP) dell’art. 329 CPP, in particolare nella verifica dell’adempimento dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell’esistenza di impedimenti a procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata l’esistenza di un impedimento a procedere definitivo, il tribunale di appello abbandona il procedimento in applicazione dell’art. 379 combinato con l’art. 329 cpv. 4 CPP (STF 6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid. 2.7; 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.3).

Se il tribunale di appello constata l’esistenza di un impedimento a procedere e abbandona il procedimento, la sentenza di primo grado – nella misura in cui, impugnata con l’appello, risp. con gli appelli oggetto dell’istanza di non entrata nel merito, non è passata in giudicato – è annullata, o meglio decade (“[…] wird das erstinstanzliche Urteil hinfällig”, STF 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.5; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed. 2018, n.9 ad art. 403 CPP), e le pretese civili, dal canto loro, non potranno essere decise nel merito ma andranno fatte valere in sede civile, ciò che equivale ad un rinvio al foro civile (STF citata, consid. 2.5 seg., dove il TF lascia indecisa la questione di sapere se un rinvio al foro civile debba essere espressamente pronunciato – ciò che appare, anche solo per maggior chiarezza, opportuno – oppure no; Schmid/Jositsch, ibid.).

                                   4.   Il principio “ne bis in idem”, ossia il divieto di un secondo procedimento, è concretizzato nell’art. 11 cpv. 1 CPP. Esso è pure sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07) e dall’art. 14 cpv. 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2) e procede, secondo la giurisprudenza del TF, direttamente dalla Costituzione federale (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 con rif.). Secondo tale principio, chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato. Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP; DTF citata, consid. 1.3.2 con rif. a DTF 143 IV 104 consid. 4.2). Si è in presenza dello stesso reato (Tatidentität) quando sia il primo sia il secondo procedimento penale vertono su fatti identici o che sono essenzialmente gli stessi; non ha, invece, rilevanza alcuna la qualifica giuridica di tali fatti (DTF citata, consid. 1.3.2 con rif.). Il Tribunale federale conferma, così, l’adattamento della sua giurisprudenza – adattamento comunque ormai consolidato – a quella della CorteEDU. Vale a dire che, per stabilire se si tratti dello stesso reato nell’ottica del ne bis in idem, si applica il principio della “einfache Tatidentität” – secondo il quale determinante è unicamente l’identità dei fatti – e non più quello della “doppelte Tatidentität”, secondo cui, oltre all’identità dei fatti, erano considerati determinanti anche le norme ad essi applicabili e l’eventuale rapporto di concorso fra loro (cfr., in particolare, la DTF 137 I 363 consid. 2.2 [pag. 366] e 2.4, nonché la STF 6B_1053/2017 del 17.05.2018 consid. 4, entrambe citate in DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2).

Il principio ne bis in idem costituisce, nel caso di un precedente giudizio sugli stessi fatti, un impedimento a procedere che va rilevato d’ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 con rif.; cfr. anche STF 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.2).

                                   5.   Giusta l’art. 319 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone l’abbandono totale o parziale del procedimento se, fra l’altro, non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (lett. a) oppure non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (lett. b). Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP), la cui forza di cosa giudicata materiale e il principio ne bis in idem impediscono un nuovo procedimento penale per lo stesso fatto (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1 con rif.).

                               5.1.   Posto che il pubblico ministero può abbandonare integralmente o parzialmente il procedimento, si ha un abbandono parziale qualora in una procedura certi complessi fattuali conducono alla promozione dell’accusa o all’emanazione di un decreto di accusa, mentre per altri complessi fattuali si pone termine alla procedura con un abbandono. Un abbandono parziale è possibile soltanto se si deve statuire su più accadimenti (Lebensvorgänge) o fatti, nel senso del diritto processuale, che sono suscettibili di giudizi distinti. Se, invece, si tratta soltanto di un diverso apprezzamento giuridico dello stesso accadimento o complesso fattuale, un abbandono parziale è escluso. Non è, infatti, possibile, per il medesimo fatto nel senso del diritto processuale, pronunciare una condanna in base a un apprezzamento giuridico e decidere un abbandono del procedimento in base a un altro apprezzamento giuridico; un solo fatto o complesso fattuale è, infatti, suscettibile di un unico giudizio (DTF citata, consid. 1.3.1 con rif.).

Va precisato che con la citata DTF 144 IV 362 il TF non ha fatto che confermare la sua giurisprudenza secondo cui emanare un decreto di abbandono contestualmente alla promozione dell’accusa (o all’emanazione di un DA) per gli stessi fatti costituisce un errore giuridico e una violazione del diritto federale. Tale giurisprudenza è costante, su questo tema, almeno dalla STF 6B_653/2013 del 20 marzo 2014 (consid. 3.2 seg.), con la quale il decreto di abbandono, oggetto dell’impugnativa, era stato annullato (cfr. DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1 e 1.4.2 dove la STF 6B_653/2013 è citata insieme ad altre sentenze).

                               5.2.   Con la DTF 144 IV 362, il TF ha, invece, dovuto chiarire la sua giurisprudenza con riguardo agli effetti di un simile decreto di abbandono, in particolar modo quando questo non sia stato impugnato.

Con la sua STF 6B_1056/2015 del 4 dicembre 2015, infatti, se da un lato il Tribunale federale era giunto alla medesima conclusione rispetto alla già citata 6B_653/2013 del 20 marzo 2014 sul fatto che un decreto di abbandono parziale non può essere emanato contestualmente a un DA o alla promozione dell’accusa sugli stessi fatti, soltanto qualificati giuridicamente in modo diverso, dall’altro, proprio dal carattere errato del decreto di abbandono e dalla sua concomitanza con il DA aveva tratto la conseguenza che per il primo non vi era alcuno spazio, che esso non avrebbe dovuto essere emesso e che, di conseguenza, esso non poteva, per così dire, inficiare la validità del secondo. In altre parole, nella citata STF 6B_1056/2015, il TF ha – implicitamente – concluso che il decreto di abbandono andava considerato nullo. Conclusione che cozzava irrimediabilmente con la sua giurisprudenza precedente che, a più riprese, aveva annullato – considerandoli, come visto, errati e contrari al diritto federale e, quindi, annullabili, ma non, proprio perché annullabili, nulli – simili decreti di abbandono che erano stati oggetto di impugnazione (cfr. STF 6B_653/2013 del 20.03.2014 consid. 3.2 seg., nonché altre STF citate in DTF 144 IV 362 consid. 1.4.2).

Nella DTF 144 IV 362, dunque, il TF, prestando orecchio alle critiche della dottrina (cfr. Ackermann, Unzulässige Teileinstellung bei gleichem Lebenssachverhalt, in forumpoenale 1/2017, pag. 46 segg.), parte dalla constatazione che, anche nel caso in cui per un abbandono parziale non vi sia alcuno spazio (trattandosi soltanto di un diverso apprezzamento giuridico degli stessi fatti per i quali viene promossa l’accusa) e questo sia stato pronunciato a torto dal ministero pubblico, esso non può essere considerato semplicemente trascurabile o inesistente. Al contrario, per una tale errata decisione il diritto processuale prevede soltanto l’annullabilità o la nullità.

Dopo aver ricordato le condizioni particolarmente restrittive poste dalla giurisprudenza per la constatazione della nullità di una decisione, il TF giunge alla conclusione che, in concreto, tali condizioni non sono adempiute e che, in generale, un decreto di abbandono parziale emanato a torto sugli stessi fatti per i quali viene promossa l’accusa non può essere considerato nullo per questo solo motivo, vale a dire un’applicazione errata del diritto da parte del ministero pubblico. Considerare nullo un tale decreto di abbandono passato in giudicato e permettere un nuovo procedimento per gli stessi fatti, prosegue il TF, significherebbe aggirare l’effetto vincolante di una decisione passata in giudicato che pone fine al procedimento, ciò che metterebbe a rischio la certezza del diritto, che, oltretutto, nell’ambito del diritto penale è particolarmente importante.

Il TF aggiunge ancora che è irrilevante l’argomento secondo cui per l’imputato poteva anche risultare chiaro, vista la concomitanza del decreto di abbandono e del decreto di accusa sui medesimi fatti, che in realtà la procedura sarebbe continuata. Tale argomento nulla muta, infatti, al fatto che sui medesimi fatti, a torto, siano state pronunciate due decisioni e che delle due soltanto l’abbandono – né nullo né contestato – sia passato in giudicato, per cui la pretesa dello Stato al perseguimento penale si è estinta a causa di un errore del ministero pubblico; che tale errore potesse eventualmente anche essere riconoscibile per l’imputato nulla muta al fatto che l’effetto vincolante dell’autorità di cosa giudicata materiale del decreto di abbandono si esplica sui fatti in questione, quale che sia l’apprezzamento giuridico di cui vengono fatti oggetto (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3 con rif.).

In conclusione, un tale abbandono “parziale” emanato, a torto, sui medesimi fatti per i quali il PP, operando un apprezzamento giuridico differente, promuove l’accusa costituisce, in realtà, un abbandono totale (cfr. Ackermann, Unzulässige Teileinstellung bei gleichem Lebenssachverhalt, in forumpoenale 1/2017, pag. 47) e impedisce – se lasciato passare in giudicato e se non sono dati altri ed eccezionali motivi di nullità – un secondo procedimento penale sulla base di quegli stessi fatti.

                                   6.   In concreto, occorre, in primo luogo, osservare che la violazione del diritto di essere sentito censurata, in particolare, dagli AP patrocinati dall’RA 1 (osservazioni 5 giugno 2020 RA 1, spec. pag. 2 segg.) non costituisce, come da essi sostenuto, un motivo che impedisca di entrare nel merito della presente istanza, ovvero di esaminare l’esistenza o meno di un impedimento a procedere.

La censurata violazione del diritto di essere sentito, infatti, riguardava esclusivamente le modalità con cui i primi giudici hanno accertato l’impedimento a procedere e hanno, di conseguenza, parzialmente abbandonato il procedimento.

Ora, l’accertamento dell’esistenza o meno di tale impedimento a procedere costituisce proprio l’oggetto della presente procedura, durante la quale le parti, anche gli AP patrocinati dall’RA 1, hanno avuto ampia possibilità di esprimersi e di prendere compiutamente posizione al riguardo per mezzo di un doppio scambio di scritti. Ritenuto, quindi, che non si tratta di una violazione che si possa definire particolarmente grave e che questa Corte dispone in merito della medesima ampiezza di cognizione della Corte di primo grado, essa è da ritenersi, in ogni caso, sanata (cfr. Wohlers, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2a ed. 2014, n. 36 e 40 ad art. 3 CPP con riferimenti).

                                   7.   Per determinare, dunque, se si sia in presenza di un impedimento a procedere rispetto all’imputazione di usura per i fatti di cui al punto 1 dell’AA, occorrerà verificare se detti fatti siano gli stessi per cui la PP aveva già abbandonato il procedimento con il decreto di abbandono n. 1068/2017 (AI 571).

Di principio, dovrebbe essere sufficiente un colpo d’occhio a un decreto di abbandono parziale per capire per quali fatti il procedimento viene abbandonato. È, infatti, uno dei requisiti essenziali per un decreto di abbandono, e a maggior ragione se parziale, quello di indicare espressamente quali fatti il PP rinuncia a perseguire, ciò che, peraltro, costituisce anche un presupposto essenziale per il diritto delle parti – in particolare degli AP – di interporre reclamo giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP (cfr. STF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2 con rif. a DTF 138 IV 241 consid. 2.5).

In concreto, così non è per il decreto di abbandono in esame. Al dispositivo n. 1 si legge, per quanto qui di rilevanza:

“ Il procedimento penale nei confronti di IS 1, IM 7, IM 1, IM 2 e IM 3 per i reati di estorsione aggravata, poiché commessa per mestiere (art. 156 cifra 2 CP), coazione (art. 181 CP) […] è abbandonato […].”

                                         Nel dispositivo, dunque, non sono indicati i fatti oggetto dell’abbandono, ma solo delle fattispecie penali, ciò che già in sé è indice di un abbandono motivato da una diversa qualifica giuridica dei medesimi fatti e non dalla volontà di abbandonare il procedimento per determinati fatti e di promuovere l’accusa per determinati altri fatti, distinti dai primi.

Passando, poi, ad esaminare la motivazione del decreto di abbandono emerge quanto segue.

Dopo aver riportato a grandi linee le origini dell’inchiesta e i motivi per cui aveva ipotizzato i reati di estorsione aggravata e coazione (punti 1 e 2, pag. 2 seg.), aver fatto qualche considerazione di diritto sui presupposti oggettivi dell’estorsione – in particolare sulla minaccia di grave danno che, tiene a precisare, può essere, oltre che espressa, anche tacita (punto 3, par. 1, pag. 3) – e aver ribadito come “indubbio che IS 1 abbia più volte ventilato un licenziamento qualora gli stessi [sc. gli operai] non avessero rispettato le modalità di trattenute messe in atto”, citando stralci di verbale a supporto (punto 3 par. 2, pag. 3), la PP passa alla motivazione vera e propria dell’abbandono (punto 3 par. 3, pag. 3 seg.):

“ Nel caso concreto la prospettiva di perdere il posto di lavoro è un timore già presente in qualsiasi lavoratore, a maggior ragione in una situazione congiunturale precaria, in cui il lavoratore ha un’inesistente forza contrattuale, timore che nel caso di specie per taluni operai è stato rafforzato anche con richiami espliciti. Una siffatta situazione ricorda tuttavia uno dei presupposti oggettivi dell’usura, come lo stato di bisogno e/o dipendenza, piuttosto che gli elementi oggettivi di estorsione, entrambi i reati tutelano la libertà decisionale del singolo, e nel caso di specie tale capacità era ridotta, ma questo per l’insieme delle circostanze che come detto rendono applicabile il solo reato di usura ai sensi dell’art. 157 CP.

Ciò vale per IS 1, ma anche per IM 3, IM 2, IM 7 e IM 1.

Per le medesime ragioni sopra esposte, anche gli estremi del reato di coazione (art. 181 CP) non sono dati.”

                                         Ora, dalla citata motivazione non traspare la benché minima volontà di limitare l’abbandono soltanto a determinati fatti. Al contrario.

La PP descrive, “nel caso concreto”, la situazione di tutti i lavoratori di IS 1 (“qualsiasi lavoratore”), ossia che tutti avevano timore di perdere il posto di lavoro, e che per alcuni di essi tale timore era stato “rafforzato anche con richiami espliciti”. Prosegue, poi, osservando che la situazione appena descritta (“una siffatta situazione”) – ossia il timore dei menzionati lavoratori di perdere il lavoro, per alcuni “rafforzato” e per altri no – risulta, a suo giudizio, sussumibile alla fattispecie penale dell’usura piuttosto che a quella dell’estorsione e aggiunge, per rendere ancora più chiaro il suo pensiero, che “nel caso di specie” la libertà decisionale dei lavoratori era ridotta “per l’insieme delle circostanze che come detto rendono applicabile il solo reato di usura ai sensi dell’art. 157 CP”. Si tratta, dunque, all’evidenza della descrizione di un diverso apprezzamento giuridico dei medesimi fatti. In altre parole, la PP, motivando il decreto di abbandono, ha sostanzialmente spiegato che i fatti per cui durante l’inchiesta erano stati ipotizzati (anche) i reati di estorsione e coazione non configurano, secondo la sua valutazione giuridica, che il reato di usura, motivo per il quale ha deciso – secondo la giurisprudenza federale, come si è visto, a torto – di abbandonare il procedimento per i reati di estorsione e coazione, mentre ha contemporaneamente promosso l’accusa per il reato di usura. Tant’è che il “timore di perdere il posto di lavoro” in diverse gradazioni e sfumature si ritrova, ovviamente, in tutti i complessi fattuali che costituiscono l’imputazione di usura di cui al punto 1 (1.1-1.11) dell’AA.

Sennonché – poiché, come anche si è visto, non è possibile abbandonare per delle fattispecie penali, ma solo per dei fatti – abbandonando il procedimento per i reati di estorsione e di coazione, la PP ha necessariamente abbandonato per (tutti) i fatti per i quali detti reati erano stati ipotizzati e che sono anche confluiti nell’imputazione di usura di cui al punto 1 dell’AA.

A conferma della situazione – in sé già chiara, come appena visto, dal contenuto del decreto di abbandono – si rileva ancora che la stessa PP, nelle sue osservazioni del 2 giugno 2020, precisa che “il decreto di abbandono è stato scritto per accennare che il timore di perdere il posto di lavoro non era una minaccia a titolo estorsivo” (osservazioni PP 02.06.2020, pag. 2), ammettendo espressamente, in sostanza, di aver proceduto all’abbandono motivata dal diverso apprezzamento giuridico dato ai medesimi fatti.

Un ulteriore elemento che conferma che oggetto sia del decreto di abbandono sia del punto 1 dell’AA sono gli stessi fatti, soltanto qualificati giuridicamente in modo diverso, si trova anche negli atti con cui la PP ha notificato la chiusura dell’istruzione alle parti. In queste comunicazioni alle parti, i fatti per cui venivano prospettati, da un lato, l’abbandono e, dall’altro, la promozione dell’accusa sono stati indicati in modo assolutamente identico. Si cita qui, a titolo esemplificativo, la notifica di chiusura dell’istruzione per IS 1, dove sia il decreto di abbandono sia la promozione dell’accusa sono prospettati, senza alcuna distinzione,

“ in relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dall’anno 2008 all’anno 2016 a danno di svariati operai dipendenti delle ditte __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________) __________ (__________), __________ e __________ (__________).” (AI 518, pag. 1 seg.)

                                         Da quanto precede, dunque, non si può che concludere che i fatti per i quali la PP ha abbandonato il procedimento per estorsione e coazione sono gli stessi per i quali ha promosso l’accusa per usura nei confronti dei medesimi imputati (punto 1 dell’AA).

                                   8.   Va ancora osservato che non possono essere condivisi gli argomenti degli opponenti, nella misura in cui pretendono, più o meno direttamente, di reintrodurre, nella valutazione del ne bis in idem il criterio della “doppelte Tatidentiät”, abbandonato dal Tribunale federale (e dalla CorteEDU) a favore di quello della “einfache Tatidentität” (v. supra consid. 4).

La recente STF 6B_56/2020 del 16 giugno 2020, poi, richiamata dalla PP con la sua duplica del 20 luglio 2020 (senza, peraltro, spiegare in che misura essa potrebbe in qualche modo rilevare per il caso qui in esame), nulla muta alla giurisprudenza citata. In detta sentenza, il Tribunale federale ha semplicemente ritenuto che, in concreto, i fatti oggetto dell’imputazione di omicidio intenzionale (consumato, non tentato, come indicato dalla PP) a carico del ricorrente, per cui il procedimento era già stato abbandonato, non fossero gli stessi fatti sulla base dei quali lo stesso ricorrente era poi stato condannato per aggressione. In particolare perché oggetto dell’aggressione era un gruppo di altre tre persone, oltre alla vittima di omicidio, e perché l’atto di uccidere una persona è distinto rispetto alla partecipazione a un’aggressione (STF 6B_56/2020 del 16.06.2020 consid. 1.5.2).

                                   9.   Parimenti, non si possono seguire gli opponenti patrocinati dall’RA 1 quando, rifacendosi al principio della buona fede, richiedono una serie di “accertamenti” riguardo a eventuali prassi in materia di abbandoni parziali presso altre autorità penali cantonali (osservazioni 5 giugno 2020 RA 1, spec. pag. 2 seg. e pag. 4 segg.). L’esistenza di una tale prassi eventualmente errata, infatti, non vincolerebbe, in ogni modo, questa Corte, che è tenuta ad applicare il diritto e la giurisprudenza federale. Il diritto ad una parità di trattamento nell’illegalità, inoltre, non è invocabile che eccezionalmente e le condizioni per un suo riconoscimento in concreto non risultano date (cfr. Wohlers, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 10 ad art. 3 CPP con riferimenti spec. a DTF 115 IA 81 e DTF 108 IA 212), né gli opponenti ne pretendono l’adempimento.

                                10.   Riassumendo, è accertato che:

                                         i fatti per i quali la PP ha promosso l’accusa per usura nei confronti degli imputati IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3 (nonché IM 7) al punto 1 dell’AA n. 158/2017 del 24 ottobre 2017 sono gli stessi per i quali, con decreto di abbandono ABB 1068/2017 di stessa data (AI 571), ha abbandonato il procedimento per estorsione e coazione nei confronti dei medesimi imputati;

                                         non si intravede alcun motivo per cui si potrebbe anche solo ipotizzare la nullità del decreto di abbandono;

                                         il decreto di abbandono, non impugnato, è passato in giudicato e, per quanto riguarda la sua forza di cosa giudicata materiale, equivale a una decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP).

                                            Ne consegue che la PP ha validamente e definitivamente abbandonato il procedimento per i fatti di cui al punto 1 dall’AA, ciò che costituisce, in applicazione del principio ne bis in idem, un impedimento a procedere ai sensi degli art. 403 cpv. 1 lett. c e 329 CPP.

    Il procedimento va, pertanto, abbandonato relativamente all’imputazione di usura (risp. usura aggravata) di cui al punto 1 dell’AA nei confronti di IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3, senza che si possa entrare nel merito degli appelli della PP e degli AP PC 1, PC 2, PC 4, PC 3, PC 5, PC 6 e PC 7.

                                11.   Stabilito che non è possibile entrare nel merito degli appelli della PP e degli AP e che il procedimento va abbandonato per l’imputazione di cui al punto 1 dell’AA, vanno confermati gli altri dispositivi che erano stati impugnati con i menzionati appelli, in stretta dipendenza dall’impugnazione dell’abbandono del procedimento.

Con l’eccezione del dispositivo H.1, con cui i primi giudici hanno respinto tutte le pretese di risarcimento degli AP, senza distinguere fra pretese civili di risarcimento e pretese ex art. 433 CPP.

Le pretese civili fatte valere dagli AP, infatti, sono desunte dal reato di usura di cui al punto 1 dall’AA. Visto che relativamente a tale imputazione il procedimento va abbandonato, non si può nemmeno entrare nel merito delle pretese civili, ciò che equivale ad un rinvio al foro civile (vedi supra consid. 3 in fine). Che in caso di abbandono le pretese civili vadano rinviate al foro civile, lo prevede, peraltro, e contrariamente a quanto sostenuto dagli AP patrocinati dall’RA 1 (osservazioni 5 giugno 2020 RA 1, pag. 4), anche l’art. 126 cpv. 2 lett. a prima frase CPP.

Visto l’esito del procedimento, va, invece, confermata la reiezione delle istanze di indennizzo ex art. 433 CPP degli AP.

                                         Parimenti, visto l’abbandono del procedimento, nonché i proscioglimenti già passati in giudicato, vanno confermati gli svincoli delle cauzioni e il dissequestro di tutto quanto in sequestro.

                                         Per quanto riguarda le spese di primo grado, visto l’esito della presente procedura, la loro ripartizione (disp. L della sentenza di primo grado), non impugnata, è passata in giudicato.

                                12.   Si ricorda, qui, che i dispositivi A.3 e B.2 della sentenza di primo grado sono stati impugnati da IS 1, il cui appello non è oggetto della presente procedura e verrà trattato separatamente.

Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio

                                13.   Visto l’abbandono del procedimento e la non entrata nel merito degli appelli della PP e degli AP PC 1, PC 2, PC 4, PC 3, PC 5, PC 6 e PC 7, gli oneri processuali relativi alla presente procedura sono posti a carico dello Stato e degli altri appellanti in misura di 1/8 ciascuno, con l’eccezione dell’PC 7, che è al beneficio del gratuito patrocinio e la cui quota è posta anche a carico dello Stato.

Visto l’accoglimento dell’istanza, appare congruo riconoscere all’istante, che ha protestato “ripetibili”, un’indennità per le sue spese di patrocinio ex art. 436 cpv. 1 e 429 cpv. 1 lett. a CPP a carico dello Stato (non essendo l’usura un reato perseguibile esclusivamente a querela di parte ed essendo stato interposto appello anche da parte della pubblica accusa; cfr. DTF 139 IV 45 consid. 1.2 a contrario), calcolata in 16 ore alla tariffa oraria di fr. 280.- oltre a spese al 10%, per complessivi fr. 4'928.-.

Tassazione della nota dell’RA 2

                                14.   Con scritto del 27 agosto 2020, l’avv. RA 2, patrocinatore d’ufficio dell’PC 7, ha prodotto la sua nota d’onorario per la sua tassazione a titolo di spese di gratuito patrocinio, con la quale ha esposto onorari di fr. 4'326.-, spese di fr. 529.60, nonché IVA di fr. 373.05, per complessivi fr. 5'228.05.

L’importo esposto si rivela eccessivo. Appare, quindi, congruo riconoscere, per la presente procedura, 16 ore alla tariffa oraria di fr. 180.-, per onorari di fr. 2'880.-, spese calcolate al 10% per fr. 288.- e IVA di fr. 243.95, per un totale di fr. 3'411.95.

Per questi motivi,

visti gli art.                      3, 11, 80 segg., 84, 126, 320, 329, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 403 CPP,

                                         32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

                                         nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 429 segg., 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia:

                                   1.   L’istanza di non entrata nel merito è accolta.

Di conseguenza,

ricordato che i dispositivi A.2, B.3, C.2, C.3, D.2, E, F, G, L della sentenza 21 ottobre 2019 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

il procedimento nei confronti di IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3 è abbandonato relativamente all’imputazione di usura (risp. usura aggravata) di cui al punto 1 dell’AA

senza entrare nel merito degli appelli presentati dalla procuratrice pubblica e dagli accusatori privati PC 1, PC 2, PC 4, PC 3, PC 5, PC 6 e PC 7.

                                   2.   Ricordato che IM 3 è, altresì, stato prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti,

                               2.1.   lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a IM 3 complessivi fr. 10'000.- a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP,

                               2.2.   lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a IM 3 complessivi fr. 3'200.- a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

                                   3.   Le istanze di indennizzo ex art. 433 CPP presentate dagli accusatori privati sono respinte.

                                   4.   Per le loro pretese civili, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile.

                                   5.   Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatore privato PC 7 relative al procedimento di primo grado, di complessivi fr. 45'541.85, sono poste a carico dello Stato.

                                   6.   La cauzione depositata da IM 3 è svincolata.

                                   7.   La cauzione depositata da IS 1 è svincolata.

                                   8.   È ordinato il dissequestro di tutto ciò che è sotto sequestro.

                                   9.   Per le sue prestazioni relative alla presente procedura, all’RA 2, patrocinatore d’ufficio dell’PC 7, vengono riconosciuti:

-  onorario                                   fr.     2'880.00

-  spese                                       fr.        288.00

-  IVA (7.7% su fr. 3'168.00)          fr.        243.95

Totale                                          fr.     3'411.95

che sono posti a carico dello Stato.

                               9.1.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

                               9.2.   Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

                               9.3.   Non appena le sue condizioni glielo permetteranno, PC 7 sarà tenuto a rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per il suo patrocinio relativo alla presente procedura (art. 135 cpv. 4 e 138 cpv. 1 CPP per analogia).

                                10.   Gli oneri processuali della presente procedura, consistenti in:

-  tassa di giustizia                   fr.     2'000.00

-  altri disborsi                            fr.        200.00

                                                     fr.     2'200.00

sono posti a carico degli appellanti PC 1, PC 2, PC 4, PC 3, PC 5 e PC 6, in misura di 1/8 ciascuno, e, in misura di 1/4, a carico dello Stato che rifonderà a IS 1 fr. 4'928.- a titolo di indennità per le spese sostenute nel presente procedimento (art. 436 e art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

                                11.   Intimazione a:

                                12.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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