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Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.05.2020 17.2019.334

5. Mai 2020·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·2,230 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Condannato per contravvenzione alla LCStr

Volltext

Incarto n. 17.2019.334 17.2020.43

Locarno 5 maggio 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 novembre 2019 da

AP 1AP 1  

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 6 novembre 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’11 dicembre 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 31 dicembre 2019;

                                  A.   Con sentenza 6 novembre 2019, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 1 LCStr, per avere

“il 9 maggio 2019, alle ore 07:58, a __________, con il motoveicolo TI __________, effettuato un sorpasso nonostante il segnale di divieto.” (disp. n. 1),

ed è stato condannato alla multa di fr. 100.- (disp. n. 2.1 della sentenza impugnata), oltre al pagamento delle spese procedurali (disp. n. 2.2 della sentenza impugnata).

                                  B.   La sentenza di condanna è stata tempestivamente appellata: con dichiarazione 6 novembre 2019, AP 1 ha impugnato l’intero giudizio di primo grado, chiedendo il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili (CARP III, pag. 2). L’imputato ha contestualmente domandato l’allestimento di una perizia sull’adeguatezza della segnaletica in questione (CARP III, pag. 3).

                                  C.   Visto che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, l’appello è stato trattato in procedura scritta ex art. 406 cpv. 1 lett. c CPP (CARP IV).

                                   a.   Nella propria motivazione del 29 gennaio 2020, AP 1 ha contestato la condanna sostenendo che, sulla strada cantonale di __________ dove è avvenuto il sorpasso, vi è un conflitto fra la segnaletica verticale e la segnaletica orizzontale, poiché i cartelli raffiguranti il divieto di sorpasso, presenti solamente a destra (rispetto alla direzione di marcia), non sono accompagnati dalla linea continua al centro della carreggiata, bensì da quella tratteggiata (CARP V).

                                  b.   Nè la Pretura penale né la Sezione della circolazione hanno formulato osservazioni alla motivazione scritta.

considerato

in fatto e in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP, se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza impugnata è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. In una simile situazione, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto. Inoltre non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

                                   2.   L’istanza probatoria - presentata per la prima volta in questa sede - dev'essere respinta già solo perché la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, con la conseguenza che, in appello, non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 seconda frase CPP).

                                   3.   In concreto, come già stabilito dal primo giudice al consid. 6 della sentenza impugnata, di seguito riportato ex art. 82 cpv. 4 CPP, l’imputato

“non contesta di per sé l’accertamento fattuale compiuto dall’agente né la presenza della segnaletica verticale, che ammette di non aver notato, bensì contesta la validità della stessa dal profilo tecnico-giuridico, giacché contraddittoria con quella orizzontale e non ripetuta sul margine sinistro della carreggiata”.

I fatti oggetto di giudizio non sono stati, quindi, contestati dall’appellante.

Di conseguenza è accertato che AP 1, il 9 maggio 2019, a __________, ha effettuato il sorpasso di cui al DA a bordo del motoveicolo TI __________, nonostante la presenza, sul bordo destro della carreggiata, del relativo segnale di divieto.

                                   a.   Nella sua motivazione scritta, AP 1, richiamando alcune disposizioni della Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale dell’8 novembre 1968 (art. 6, 25, 28 e allegato 2, sezione II, N 15), della LCStr (art. 5 e 27) e della OSStr (art. 2, 26 e 73), sostiene che, per vietare in modo non equivoco il sorpasso, su quel tratto di strada si dovrebbe collocare un segnale di divieto di sorpasso su ciascun lato e porre al centro della carreggiata, quantomeno verso la corsia sulla quale si intende proibire il superamento, la linea continua, in modo che la segnaletica verticale e quella orizzontale, complementari fra loro, non siano in contrasto. E ciò, prosegue l’appellante, in modo da evitare confusione negli utenti della strada “che si fidano della chiara linea tratteggiata” (CARP V, pag 6).

L’appellante pertanto ritiene che non gli sia imputabile alcuna contravvenzione alle norme della circolazione stradale.

                                  b.   Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il segnale «Divieto di sorpasso» (2.44) vieta ai conducenti di veicoli a motore di sorpassare veicoli a motore aventi ruote affiancate nonché tranvie e ferrovie su strada in movimento (art. 26 cpv. 1 OSStr). Tuttavia non impedisce di sorpassare, purché non vi sia pericolo, veicoli a motore la cui velocità massima è limitata a 30 km/h (art. 26 cpv. 3 prima frase OSStr).

Le linee di direzione (discontinue, di color bianco; 6.03) segnano la metà della carreggiata o delimitano le corsie ed è permesso ai veicoli di oltrepassarle o di passarci sopra, usando la dovuta prudenza (art. 73 cpv. 3 e 6 lett. b OSStr).

                                b.1   Secondo l’art. 103 cpv. 1 OSStr, i segnali sono collocati sul bordo destro della strada, ma possono anche essere ripetuti sul lato sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, istallati su isole o, in caso di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra. I segnali sono collocati in maniera che siano scorti per tempo e che non siano coperti da ostacoli (art. 103 cpv. 2 OSStr).

I segnali di divieto sono obbligatori solamente se il loro significato è chiaro e facilmente riconoscibile (DTF 127 IV 229, consid. 2c/aa; 106 IV 138, consid. 4; Giger, SVG Kommentar, Zurigo 2014, art. 27 LCStr N 8). Un segnale deve poter essere riconosciuto facilmente e per tempo da parte di un conducente che presta alla circolazione stradale l’attenzione necessaria e da lui ragionevolmente esigibile (DTF 127 IV 229, consid. 2c/aa; 104 IV 201, consid. 2; Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Basilea 2015, art. 103 OSStr N 1.1).

                                   c.   In concreto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non vi è alcun contrasto fra la segnaletica verticale e la segnaletica orizzontale, poiché segnali e demarcazioni hanno scopi diversi, come emerge dalle citate disposizioni della OSStr (art. 26 cpv. 1 e 73 cpv. 3 e 6 lett. b) e come già indicato dal primo giudice al consid. 14, di seguito riportato ex art. 82 cpv. 4 CPP,

“le demarcazioni non hanno nulla a che vedere con il divieto di sorpasso: la linea di direzione segnala la metà della carreggiata, separa le corsie di circolazione ed è volta a regolare il traffico, consentendo a chi circola sulla normale corsia di marcia di poter usufruire della corsia in senso opposto per svoltare ed eventualmente sorpassare, laddove non espressamente vietato, con la dovuta prudenza”.

Neppure le disposizioni della Convenzione citate nella motivazione scritta (CARP V, pagg. 5-6) permettono di concludere il contrario, poiché, indipendentemente dalla soggettiva interpretazione esposta dall’appellante, non stabiliscono che un divieto di sorpasso debba essere necessariamente accompagnato da una linea continua posta al centro della careggiata, tantomeno se posizionato - come in concreto - su un breve rettilineo.

                                  d.   La ripetizione del segnale di divieto di sorpasso anche sull’altro lato della careggiata, inoltre, non è imposta dalla OSStr (art. 103 cpv. 1), che lo prevede come una semplice possibilità. Non è, poi, pertinente il richiamo all’art. 6 § 2 lett. b della Convenzione di Vienna, ritenuto che tale disposizione trova applicazione per le strade a più corsie, tutte con eguale senso di marcia e, dunque, non per una strada cantonale come quella in oggetto.

                                   e.   Inoltre, in base alle fotografie dei luoghi (doc. dib. di primo grado n. 5 e relativi allegati), appare oltremodo evidente che la segnaletica verticale può essere riconosciuta facilmente e per tempo, non essendovi alcun ostacolo visivo per chi circola regolarmente sulla carreggiata, come peraltro già stabilito nella sentenza impugnata, da cui non vi è alcun motivo di discostarsi e che viene, quindi, nuovamente ripresa ex art. 82 cpv. 4 CPP:

“vista la conformazione della tratta (rettilineo di poco meno di 300 metri) e la velocità moderata ivi vigente, la segnaletica verticale risulta facilmente riconoscibile per l’utente che viaggia regolarmente sulla sua corsia di marcia a debita distanza dai veicoli che lo precedono” (consid. 18).

                                    f.   Dal profilo soggettivo, invece, è stato l’imputato stesso ad aver dichiarato, nel corso del proprio interrogatorio dibattimentale, di non aver scorto il segnale

“verosimilmente a causa del forte traffico presente il mattino, comprensivo di diversi furgoni e autocarri” (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 1),

specificando poi quanto segue, nei propri allegati difensivi di prima e di seconda istanza:

“[s]ono certo che, al momento in cui mi trovavo all’altezza del cartello di divieto, la visuale sullo stesso mi è stata preclusa da qualche veicolo di altezza ostruente” (arringa di primo grado, pag. 1);

“il cartello 2.44 […] non era stato visto dal ricorrente probabilmente per aver superato un veicolo che ne impediva la visuale (come ad esempio un furgone) […] è più che certo che, quando il sottoscritto motociclista si trovava all’altezza del cartello di divieto, la visuale sullo stesso era preclusa da qualche veicolo di altezza ostruente” (CARP V, pag. 2).

A fronte di queste dichiarazioni e vista la concreta conformazione viaria (ambedue i segnali di divieto di cui alle fotografie agli atti non sono coperti da alcun ostacolo, per chi circola regolarmente sulla propria corsia di marcia; sentenza impugnata, consid. 18; doc. dib. di primo grado n. 5 e relativi allegati), non si può fare altro che concludere che il segnale «Divieto di sorpasso» (2.44; art. 26 cpv. 1 OSStr) non è stato notato a causa della sua posizione difficilmente visibile e/o a causa del contrasto con la segnaletica orizzontale, come preteso dall’appellante, bensì a fronte del solo suo comportamento. Anche ammettendo ch’egli abbia transitato con la propria moto alla sinistra di veicoli di una certa altezza, suscettibili di avergli bloccato la visuale su segnali regolarmente posizionati sul lato destro (art. 103 cpv. 1 prima frase OSStr), vi è che, in ogni caso, egli non ha, comunque, rivolto l’attenzione necessaria alla circolazione stradale (segnatamente alla segnaletica verticale), com’era, invece, da lui ragionevolmente esigibile, specie se si considera il ridotto limite di velocità vigente nell’abitato e considerata la lenta andatura con cui l’appellante ha dichiarato di circolare (verbale d’interrogatorio dibattimentale; arringa di primo grado, pag. 1; CARP V, pag. 2). Le conclusioni del primo giudice sono, quindi, nuovamente condivise (art. 82 cpv. 4 CPP):

“l’utente che sorpassa veicoli di un certo volume d[e]ve pertanto assumere il rischio di non scorgere eventuali segnali correttamente collocati, peccando di [in]sufficiente attenzione” (sentenza impugnata, consid. 19).

Se ne conclude che AP 1 ha agito quantomeno per negligenza. Il suo appello deve, pertanto, essere respinto.

commisurazione della pena

                                   4.   Nessun appunto può essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 100.-) inflitta dal primo giudice che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (art. 106 cpv. 1 CP), appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

spese procedurali e indennità ex art. 429 CPP

                                   5.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di AP 1. Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 700.- (di cui fr. 500.- di tassa e fr. 200.- di spese), sono pure posti a carico del ricorrente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.

Per questi motivi,

visti gli art.                       27 cpv. 1, 90 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LCStr; 26, 73 e 103 OSStr;

12, 47 e 106 CP;

80 e segg., 84 e segg., 398 segg., 429 e segg. CPP;

nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr),

per avere, il 9 maggio 2019, alle ore 07:58, a __________, con il motoveicolo TI __________, effettuato un sorpasso nonostante il segnale di divieto.

                               1.2.   AP 1 è condannato alla multa di fr. 100.- (cento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

                               1.3.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 540.- (cinquecentoquaranta), sono a carico dell’appellante.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        500.00

-  altri disborsi                            fr.        200.00

                                                     fr.        700.00

s

                                   5.   Comunicazione:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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